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COME
APRIRE UN AGRITURISMO IN VALLE D'AOSTA
Di seguito l'attuale normativa per
aprire un agriturismo in Valle d'Aosta
Legge Regionale N.
27 DEL 24-07-1995
Interventi a favore dell'agriturismo
Il
Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:
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ARTICOLO 1 Finalità
1. La Regione
Valle d' Aosta promuove e disciplinal'
agriturismo al fine di favorire lo
sviluppo e il riequilibrio del
territorio agricolo, agevolare la
permanenza degli imprenditori agricoli
nelle zone rurali attraverso il
miglioramento delle condizioni di vita e
l' incremento dei redditi aziendali,
favorire la conservazione e la tutela
dell' ambiente nonché delle tradizioni e
delle iniziative culturali del mondo
agricolo, creare nuovi posti di lavoro
per i familiari dell' operatore
agrituristico, valorizzare i prodotti
locali,ampliare la gamma tipologica
dell' offerta turistica, intensificare i
rapporti tra cultura urbana e cultura
rurale.
ARTICOLO 2 Definizione
1. Ai fini della
presente legge, l' attività
agrituristica comprende l' espletamento,
anche contestuale, dei seguenti servizi,
purché svolti in rapporto di connessione
o complementarietà rispetto all'
attività agricola, che deve comunque
rimanere prevalente:
a) locazione, ad uso turistico, di
camere con la prestazione del servizio
di prima colazione, di mezza pensione o
di pensione completa;
b) somministrazione di pasti costituiti
prevalentemente da cibi e bevande
provenienti dall' utilizzazione dei
prodotti aziendali; per la parte
restante, dall' utilizzazione
principalmente dei prodotti agricoli
della regione; le bevande devono essere
somministrate in stretta correlazione
coni pasti; le produzioni devono essere
ottenute senza l' uso di sostanze
inquinanti o nocive;
c) locazione, ad uso turistico, di
alloggi;
d) prestazione di servizi collaterali,
destinati agli ospiti, per l'
utilizzazione di beni o dotazioni dell'
azienda agricola,purché tali prestazioni
siano esercitate congiuntamente a quella
dell' ospitalità .
2. Le strutture relative ai servizi di
cui al comma 1, letta) e b), dovranno
essere site in fabbricati rurali già
esistenti o di nuova costruzione o
risultanti dalla ristrutturazione di
fabbricati già rurali e dovranno inoltre
essere ubicate nel centro residenziale.
Le strutture relative ai servizi di cui
al comma 1, lett c), dovranno essere
site in fabbricati rurali già esistenti
o risultanti dalla ristrutturazione di
fabbricati già rurali e dovranno inoltre
essere ubicate nel cento aziendale. |
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3. Le strutture da destinare all'
attività agrituristica devono essere in
congrua correlazione con le dimensioni e
l' organizzazione dell' azienda agricola
e, in ogni caso, rapportate ad un'
utenza non superiore a dieci posti letto
per l' affitto alloggi, a sedici per l'
attività di affitto camere con prima
colazione, con mezza pensione o con
pensione completa e ad un massimo di
trenta coperti per l' attività di
somministrazione di pasti.
4. L' agriturismo deve comunque essere
effettuato dal titolare del certificato
di operatore agrituristico con l' aiuto
esclusivo della seguente mano d' opera:
a) coniuge o convivente;
b) parenti entro il terzo grado;
c) affini entro il secondo grado.
5. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge, l'
utilizzo, sulle insegne, sul materiale
illustrativo e pubblicitario ed in ogni
altra forma di comunicazione al
pubblico, dell' espressione <<
agriturismo >> è riservata a coloro i
quali sia stata rilasciata l'
autorizzazione comunale all' esercizio
di attività agrituristiche, di cui all'
art. 9, e dalle associazioni di
operatori agrituristici.
ARTICOLO 3 Elenco degli operatori
agrituristici
1. E' istituito
presso il competente ufficio dell'
Assessorato dell' agricoltura,
forestazione e risorse naturali,l'
elenco degli operatori agrituristici
della Regione autonoma Valle d' Aosta.
ARTICOLO 4 Requisiti soggettivi
1. Per l'
iscrizione nell' elenco di cui all' art.
3 i richiedenti,oltre ad aver adempiuto
all' obbligo scolastico, devono
possedere i seguenti requisiti o
trovarsi nelle seguenti situazioni:
a) essere residenti e domiciliati in
Valle d' Aosta;
b) essere imprenditori agricoli con un'
azienda agricola situata sul territorio
della regione Valle d' Aosta, oppure
componenti del nucleo familiare degli
stessi che prestino la propria attività
in modo continuativo nell' azienda
stessa, oppure essere soci di una
società agricola e cooperativa agricola
composta esclusivamente dai soggetti
previsti dall' art. 2, comma 4, escluso
il convivente, che prestino la propria
attività in modo continuativo nell'
azienda stessa. Le cooperative agricole
devono essere iscritte nel registro
regionale delle cooperative, ai sensi
dell' art. 2 della legge regionale 1
giugno 1984, nº16 (Disciplina dell'
esercizio delle funzioni amministrative
in materia di vigilanza e tutela sulle
società cooperative e loro consorzi). L'
azienda deve possedere un minimodi
organizzazione ed una sufficiente entità
di fattori produttivi organicamente
combinati;
c) aver raggiunto la maggiore età , ad
eccezione del minore emancipato;
d) non aver riportato, nel triennio
precedente alla presentazione della
domanda, con sentenza passata in
giudicato,condanna per uno dei delitti
previsti dagli art. 442, 444,513, 515 e
517 del codice penale, o per uno dei
delitti in materia di igiene e sanità o
di frode nella preparazione degli
alimenti previsti in leggi speciali;
e) non essere sottoposti a misure di
prevenzione ai sensi della legge 27
dicembre 1956, n. 1423 (Misure di
prevenzione nei confronti delle persone
pericolose per la sicurezza o per la
pubblica moralità ), e successive
modificazioni, e non essere stati
dichiarati delinquenti abituali;
f) aver partecipato al corso di
formazione di cui all' art. 6 ed aver
superato il relativo esame di idoneità ;
g) non gestire aziende ricettive
pubbliche o che comunque possano entra
in concorrenza con l' attività
agrituristica.
2. Per l' accertamento delle condizioni
di cui al comma1, lett d) ed e), si
applicano l' art. 688 del codice di
procedura penale e l' art. 10 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla
documentazione amministrativa e sulla
legalizzazione e autenticazione di
firme).
3. Per il riconoscimento della qualifica
di imprenditore agricolo a titolo
principale, rilasciata dall' Assessorato
dell' agricoltura, forestazione e
risorse naturali ai sensi delle leggi 9
maggio 1975, n. 153 (Attuazione delle
direttive del Consiglio delle Comunità
europee per la riforma dell'
agricoltura)e 10 maggio 1976, n. 352
(Attuazione della direttiva comunitaria
sull' agricoltura di montagna e di
talune zone svantaggiate), successive
modificazioni ed integrazioni,nel caso
di aziende agrituristiche, il rapporto
tempo – lavoro dedicato dall'
imprenditore agricolo all' esercizio di
attività agrituristiche deve risultare
sempre inferiore a quello assorbito
dall' esercizio di attività agricola. Il
reddito che discende dall' attività
agrituristica è considerato reddito
agricolo, purchè il reddito proveniente
dall' attività agricola non sia
inferiore al venticinque per cento del
reddito totale. Il reddito agricolo
viene calcolato in base a parametri
stabiliti successivamente con
deliberazione di Giunta. Tali parametri
vengono aggiornati periodicamente dalla
Giunta regionale.
ARTICOLO 5 Domanda per l' iscrizione
nell' elenco degli operatori
agrituristici
1. Le domande di
iscrizione nell' elenco degli operatori
agrituristici vanno indirizzate, entro
il 31 maggio e il 31 ottobre di ogni
anno, al competente ufficio dell'
Assessorato dell' agricoltura,
forestazione e risorse naturali.
2. Le domande di iscrizione nell' elenco
devono contenere la descrizione dell'
attività agrituristica che gli
interessati intendono svolgere, l'
indicazione dei familiari di cui all'
art. 2, comma 4, che si prevede di
utilizzare ed il periodo di apertura
dell' attività . Devono essere allegati
inoltre i seguenti documenti:
a) modello 740 della dichiarazione dei
redditi o dichiarazione sostitutiva
dell' atto di notorietà , attestante che
il soggetto svolge abitualmente attività
agricola, che conduce direttamente i
fondi, in qualità di proprietario o
affittuario o altro, e che è dispensato
dalla presentazione del modello 740,
poiché esente a termini di legge;
b) certificati catastali relativi all'
azienda o titoli equipollenti;
c) situazione di famiglia del
richiedente;
d) certificato di residenza;
e) scheda di stalla;
f) fotocopia del diploma di operatore
agrituristico;
g) eventuale iscrizione negli elenchi
del Servizio contributi agricoli
unificati (SCAU);h) documento attestante
l' assolvimento dell' obbligo
scolastico;i) documentazione attestante
le situazioni previste all'art. 4, comma
1, lett d) ed e).
ARTICOLO 6 Corso di formazione e esame
di idoneità
1. Per l'
iscrizione nell' elenco di cui all' art.
3 è richiestala partecipazione al corso
di formazione professionale per
operatori agrituristici organizzato
dall' Assessorato dell' agricoltura,
forestazione e risorse naturali ed il
superamento di un esame di idoneità
finale.
2. Il corso dovrà prevedere lezioni
teoriche e pratiche sulle seguenti
principali materie:
a) agriturismo;
b) cultura generale;
c) agricoltura;
d) legislazione tributaria;
e) normativa igienico - sanitaria;
f) cucina;
g) gestione della ricettività .
3. La partecipazione al corso di
formazione ed il superamento dell' esame
di idoneità non sono richiesti per i
familiari,facenti parte dello stesso
nucleo familiare, che abbiano prestato
la propria opera in modo continuativo,
per almeno due anni, in qualità di
coadiutori di un operatore
agrituristico. In ogni caso l' attività
deve essere stata svolta e l' opera
prestata nei cinque anni anteriori alla
data della domanda di iscrizione.
ARTICOLO 7 Commissione per l'
agriturismo
1. All' iscrizione
nell' elenco provvede, entro trenta
giorni dalla data di presentazione della
domanda, previa valutazione dei
requisiti di cui all' art. 4, la
Commissione per l' agriturismo nominata
con decreto del Presidente della Giunta
regionale e composta come segue:
a) dall' Assessore all' agricoltura,
forestazione e risorse naturali, o suo
delegato, con funzioni di presidente;
b) da due funzionari dell' Assessorato
dell' agricoltura, forestazione e
risorse naturali, esperti in
agricoltura, di cui uno con qualifica di
componente effettivo e l' altro con
qualifica di supplente, designati dall'
Assessore;
c) da due funzionari dell' Assessorato
del turismo, sport e beni culturali,
esperti in turismo, di cui uno con
qualifica di componente effettivo e l'
altro con qualifica di
supplente,designati dall' Assessore;
d) da due funzionari dell' Assessorato
dell' agricoltura,forestazione e risorse
naturali, esperti in agriturismo, di cui
uno con qualifica di componente
effettivo e l' altro con qualifica di
supplente, designati dall' Assessore;
e) da quattro rappresentanti delle
associazioni agricole di categoria,
maggiormente rappresentative nell'
ambito regionale,di cui due con
qualifica di componente effettivo e gli
altri due con qualifica di supplente;
f) da sei rappresentanti designati dalle
associazioni di agriturismo, di cui tre
con qualifica di componente effettivo e
tre con qualifica di supplente.
2. I membri supplenti sostituiscono gli
effettivi in caso di assenza o
impedimento.
3. Per la validità delle riunioni della
Commissione è necessaria la presenza
della maggioranza dei componenti. Le
decisioni sono adottate con voto
favorevole della maggioranza dei
presenti; in caso di parità prevale il
voto del presidente.
4. I provvedimenti di diniego dell'
iscrizione devono essere circostanziati,
motivati e comunicati per iscritto all'
interessato entro quindici giorni dalla
decisione della Commissione. Contro tale
determinazione è ammesso ricorso alla
Giunta regionale, che si esprime in
merito, entro trenta giorni dalla
comunicazione.
5. La Commissione resta in carica per un
periodo di cinque anni consecutivi e
viene rinnovata contestualmente al
rinnovo del Consiglio regionale.
6. Ai componenti della Commissione
previsti dal comma1, lett e) e f), è
corrisposta un' indennità di
presenza,fissata in lire 290.000 a
seduta e, qualora non risiedano nel
comune dove hanno luogo le riunioni
della Commissione, il rimborso delle
spese di viaggio. L' importo del
compenso viene aggiornato periodicamente
dalla Giunta regionale, in base ai datI
ISTAT.
ARTICOLO 8 Domanda per il rilascio e per
il rinnovo dell' autorizzazione
comunale1
1. Le domande per
il rilascio dell' autorizzazione all'
esercizio dell' attività agrituristica
vanno indirizzate al Sindaco del Comune
ove è ubicata l' azienda agrituristica
e,per conoscenza, al competente ufficio
dell' Assessorato dell' agricoltura,
forestazione e risorse naturali. Le
domande di rilascio devono contenere la
descrizione dettagliata delle attività
proposte, con l' indicazione delle
caratteristiche aziendali, degli edifici
adibiti ad uso agrituristico, della
capacità ricettiva, del periodo e dell'
orario di apertura e delle tariffe dei
servizi offerti.
2. Alla domanda di rilascio dell'
autorizzazione comunale devono essere
allegati:
a) la documentazione attestante il
possesso dei requisiti di cui agli art.
11 e 92 del regio decreto 18 giugno
1931,n. 773 (Approvazione del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza)
e all' art. 5 della legge 9 febbraio
1963,n. 59 (Norme per la vendita al
pubblico in sede stabile dei prodotti
agricoli da parte degli agricoltori
produttori diretti);
b) la copia del libretto sanitario
rilasciato ai soggetti che esercitano l'
attività agrituristica di cui all' art.
2, comma1, lett a) e b);
c) il nullaosta igienico - sanitario
rilasciato dalla competente autorità ,
relativamente all' idoneità degli
immobili, dei locali e delle
attrezzature da utilizzare per l'
attività agrituristica;
d) l' indicazione degli estremi o la
copia, ove necessario,della concessione
o autorizzazione edilizia o della
relazione presentata al Sindaco ai sensi
dell' art. 26 della legge 28 febbraio
1985, n. 47 (Norme in materia di
controllo dell' attività urbanistico -
edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria
delle opere edilizie), e successive
modificazioni e integrazioni, per la
realizzazione di opere relative ai
locali da utilizzare per le attività
agrituristiche;e) il certificato di
iscrizione nell' elenco di cui all' art.
3;
f) il certificato rilasciato dall'
Assessorato dell' agricoltura,forestazione
e risorse naturali, attestante il
rapporto di complementarietà dell'
attività agrituristica rispetto all'
attività agricola, attraverso l'
indicazione del numero massimo di
ospiti/ giorni per i quali è concedibile
l'autorizzazione stessa, in relazione
alla consistenza agricola.
3. La domanda per il rilascio dell'
autorizzazione all' esercizio dell'
attività agrituristica deve essere
presentata entro tre anni dall'
iscrizione nell' elenco; decorso
inutilmente tale termine l' iscrizione
nell' elenco viene revocata d' ufficio.In
questo caso l' interessato avrà la
facoltà di ripresentare la domanda
prevista dall' art. 5, quando lo riterrà
opportuno, fatta salva la sussistenza
dei requisiti soggettivi previsti dall'
art. 4.
4. L' autorizzazione all' esercizio
dell' attività agrituristica è rinnovata
senza alcuna formalità , fatto salvo l'
obbligo di comunicare al Comune ed al
competente ufficio dell' Assessorato
dell' agricoltura, forestazione e
risorse naturali eventuali variazioni
che fossero intervenute nell' esercizio
dell' attività e nella consistenza
aziendale.
ARTICOLO 9 Rilascio dell' autorizzazione
comunale
1. Ai soggetti
iscritti nell' elenco, che presentino
domanda di rilascio dell' autorizzazione
all' esercizio dell'
attività agrituristica, previo
accertamento dei requisiti oggettivi
sull' idoneità degli immobili destinati
all' attività agrituristica, di cui all'
art. 2, commi 2 e 3, ed all' art.
18,commi 2 e 3, e così come definiti
nell' apposito regolamento di cui all'
art. 22, effettuato dai funzionari del
competente ufficio dell' Assessorato
dell' agricoltura, forestazione e
risorse naturali,il Sindaco deve
provvedere o col rilascio o col diniego
dell' autorizzazione stessa, entro
trenta giorni dalla presentazione della
domanda, trascorsi i quali la domanda
stessasi intende accolta. L'
autorizzazione ha validità di un anno. I
titolari dell' autorizzazione possono
esercitare l' attività agrituristica
senza l' obbligo di altre iscrizioni in
registri professionali o di altre
autorizzazioni amministrative e senza
che ciò comporti la perdita della
qualifica di agricoltore.
L'autorizzazione all' esercizio dell'
attività agrituristica è trasmessa in
copia al competente ufficio dell'
Assessorato dell' agricoltura,
forestazione e risorse naturali.
L'autorizzazione per l' esercizio dell'
attività agrituristica è concessa a
titolo gratuito.
ARTICOLO 10 Orario e periodo di apertura
1. Gli operatori
agrituristici devono denunciare, entro
il31 dicembre di ogni anno, al Comune e
al competente ufficio dell' Assessorato
dell' agricoltura, forestazione e
risorse naturali, l' orario ed il
periodo di apertura relativi all'
attività agrituristica da svolgersi
nell' anno successivo; gli stessi hanno
la facoltà di definirli in base alle
esigenze lavorative dell' azienda
agricola.
2. L' attività agrituristica di affitto
di alloggi dovrà rispettare un periodo
minimo di apertura di nove mesi all'
anno,fatta eccezione per quelle aziende
impossibilitate, per motivi di
ubicazione, a lavorare nei mesi
invernali, pena la revoca dell'
autorizzazione all' esercizio dell'
attività agrituristica e degli eventuali
contributi concessi, con l' obbligo da
parte dell' operatore agrituristico di
restituire le somme ricevute, con le
modalità previste dall' art. 19.
ARTICOLO 11 Obblighi
1. L' operatore
agrituristico, nell' esplicazione della
propria attività , è soggetto ai
seguenti obblighi:
a) Iniziare l' attività entro il termine
massimo di sei mesi dalla data fissata
nell' autorizzazione comunale, pena la
revoca dell' autorizzazione stessa;
b) esporre al pubblico l' autorizzazione
comunale;
c) rispettare i limiti, le prescrizioni
e le modalità per l'esercizio dell'
attività agrituristica indicati
nell'autorizzazione comunale;
d) esporre il pannello con distintivo
dell' agriturismo all' esterno dell'
edificio, in zona ben visibile;
e) osservare le vigenti disposizioni di
pubblica sicurezza in merito alla
segnalazione degli ospiti e le
disposizioni previste dalla legge 25
agosto 1991, n. 284 (Liberalizzazione
dei prezzi del settore turistico e
interventi di sostegno alle imprese
turistiche);
f) denunciare all' Assessorato dell'
agricoltura, forestazione e risorse
naturali, all' Assessorato del turismo,
sport e beni culturali ed al Sindaco del
Comune nel cui territorio è ubicato l'
immobile, entro il 30 ottobre di ogni
anno,i prezzi minimi e massimi dei vari
servizi, comprensivi di imposta sul
valore aggiunto (IVA), qualora,
applicabile,che si praticheranno nell'
anno successivo. La mancata denuncia dei
prezzi entro le date previste, comporta
l' obbligo dell' applicazione degli
ultimi prezzi regolarmente denunciati;
g) esporre al pubblico le tariffe munite
del visto comunale,in conformità a
quelle denunciate e rispettarne i
limiti;h) consentire ai funzionari dell'
Amministrazione regionale,all' uopo
delegati dalla Giunta regionale, l'
espletamento di controlli sulla gestione
dell' attività agrituristica.
ARTICOLO 12 Vigilanza
1. I funzionari
previsti dall' art. 11, comma 1, lett
h),sono incaricati del controllo sull'
osservanza della presente legge.
2. Ai fini dell' esercizio delle loro
attribuzioni, i controllori di cui al
comma 1, muniti di apposito tesserino di
riconoscimento, hanno libero accesso
negli edifici e spazi adibiti alle
attività agrituristiche, nonché la
facoltà di ispezionare i registri e le
altre scritture inerenti alle
attività agrituristiche.
ARTICOLO 13 Sospensione e revoca dell'
autorizzazione comunale
1. Nel caso che
all' operatore agrituristico vengano
regolarmente verbalizzate e notificate
violazioni, nel corso dell' anno, delle
norme contenute negli art. 2, 10 e 11,
il Sindaco deve disporre la sospensione
dall' esercizio dell' attività di
operatore agrituristico mediante il
ritiro dell' autorizzazione,con effetto
immediato dal ricevimento della
comunicazione scritta e per un periodo
che va da uno a sei mesi a seconda della
gravità delle violazioni.
2. La revoca dell' autorizzazione all'
esercizio dell' attività agrituristica è
disposta dal Sindaco, quando il titolare
dell' autorizzazione:
a) abbia maturato tre sospensioni di cui
al comma 1;
b) abbia perduto i requisiti soggettivi
di cui all' art. 4;
c) non abbia intrapreso l' attività
entro sei mesi dalla data del rilascio
dell' autorizzazione stessa, ovvero
abbia sospeso l' attività da almeno un
anno;
d) abbia effettuato un cambiamento della
destinazione delle opere ammesse al
contributo di cui all' art. 15, ivi
compreso l' ampliamento della capacità
ricettiva.
3. I provvedimenti di sospensione o di
revoca sono comunicati agli interessati
mediante notificazione ovvero mediante
raccomandata con avviso di ricevimento e
sono trasmessi in copia al competente
ufficio dell' Assessorato dell'
agricoltura, forestazione e risorse
naturali.
ARTICOLO 14 Ricorsi
1. E' ammesso
ricorso al Sindaco del Comune ove è
ubicata l' azienda agrituristica, entro
il termini di trenta giorni dalla data
di ricevimento della comunicazione di
diniego, di sospensione o di revoca
dell' autorizzazione all' esercizio
dell' attività agrituristica.
2. Il Sindaco decide in merito ai
ricorsi, entro i trenta giorni
successivi, con provvedimento
definitivo.
ARTICOLO 15 Benefici
1. L' operatore
agrituristico può beneficiare di mutui
quindicennali agevolati per l'
esecuzione di opere di miglioramento
fondiario, ai sensi dell' art. 3 del
regio decreto - legge29 Luglio 1927, n.
1509 (Provvedimenti per l' ordinamento
del credito agrario nel Regno),
convertito, con modificazioni,in legge 5
luglio 1928, n. 1760, e di contributi in
conto capitale per:
a) la ristrutturazione e la costruzione
di locali da destinare all' esercizio
dell' attività agrituristica di cui all'
art. 2;
b) la costruzione, ristrutturazione o la
sistemazione di locali destinati ad
attività agrituristica o alla
lavorazione, alla conservazione o al
consumo, in loco, dei prodotti agricoli
dell' azienda;
c) l' acquisto di attrezzature ed
arredamento, realizzato in stile tipico
locale, per i locali da destinare ad
attività agrituristica;
d) l' installazione o il miglioramento
delle opere igienico -sanitarie,
termiche, idriche, elettriche,
telefoniche, nei fabbricati da
destinarsi ad attività agrituristica;
e) la realizzazione di opere di
carattere aziendale o interaziendale,
complementari alle attività
agrituristiche, che comunque abbiano lo
scopo di consentire l' insediamento,il
coordinamento e lo sviluppo di attività
agrituristiche.
2. I contributi in conto capitale per la
realizzazione delle opere di cui al
comma 1, lett a), b), c) e d), possono
essere concessi agli operatori
agrituristici nella misura massima del
cinquanta per cento della spesa ritenuta
ammissibile, purchè questa non sia
superiore al lire 20.000.000 e purchè il
totale delle provvidenze ricevute dal
richiedente non sia superiore al regime
<< de minimis >> previsto dalla
disciplina comunitaria in materia di
aiuti di Stato a favore delle piccole e
medie imprese.
3. Qualora la spesa ammissibile sia
superiore a lire20.000.000 sono concessi
i seguenti benefici:
a) agli operatori agrituristici che
siano imprenditori agricoli a titolo
principale ai sensi dell' art. 4, comma
3, per le attività agrituristiche di cui
all' art. 2, comma 1, lett a) e b), un
contributo in conto capitale del trenta
per cento della spesa ammissibile purché
esso non sia superiore al regime << de
minimis >> previsto dalla disciplina
comunitaria in materia di aiuti di Stato
a favore delle piccole e medie imprese;
b) la restante quota di spesa pari al
settanta per cento può essere ammessa a
mutuo agevolato quindicennale,
comprensivo delle spese accessorie e
delle spese di preammortamento,sull'
intero importo della spesa ammissibile
purchè l' ammontare totale dell'
equivalente in valore attuale non sia
superiore alla differenza tra il regime
<< deminimis >> previsto dalla
disciplina comunitaria in materia di
aiuti di Stato a favore delle piccole e
medie imprese e la quota di contributo
in conto capitale di cui alla lett a);
c) in alternativa al finanziamento
previsto alle lett a) e b),un contributo
in conto capitale nella misura del
cinquanta per cento della spesa
ammissibile purché esso non sia
superiore al regime << de minimis >>
previsto dalla disciplina comunitaria in
materia di aiuti di Stato a favore delle
piccole e medie imprese;
d) agli operatori agrituristici che non
sono imprenditori agricoli a titolo
principale, per le attività
agrituristiche di cui all' art. 2, comma
1, lett) a) e b), un mutuo
quindicennale, comprensivo delle spese
accessori e delle spese di
preammortamento, sull' intero importo
della spesa ammissibile purché l'
ammontare totale dell' equivalente in
valore attuale non sia superiore al
regime << de minimis >>previsto dalla
disciplina comunitaria in materia di
aiuti di Stato a favore delle piccole e
medie imprese;
e) a tutti gli operatori agrituristici
che svolgono l' attività agrituristica
di cui all' art. 2, comma 1, lett c), un
mutuo quindicennale, comprensivo delle
spese accessorie e delle spese di
preammortamento, fino all' ottanta
percento della spesa ritenuta
ammissibile purché l' ammontare totale
dell' equivalente in valore attuale non
sia superiore al regime << de minimis >>
previsto dalla disciplina comunitaria in
materia di aiuti di Stato a favore delle
piccole e medie imprese.
4. Per la realizzazione delle opere di
cui al comma 1,lett e), può essere
concesso soltanto un mutuo
quindicennale,fino ad un massimo di
50.000.000 di lire, purchè il totale
delle provvidenze ricevute dal
richiedente non sia superiore al regime
<< de minimis >> previsto dalla
disciplina comunitaria in materia di
aiuti di Stato a favore delle piccole e
medie imprese.
5. La misura dei contributi in conto
interessi non può superare la differenza
tra il tasso di riferimento ed i tassi
minimi di interesse agevolati a carico
del beneficiario, determinati ai sensi
della normativa vigente nel settore del
credito agrario.
6. I mutui previsti dal presente
articolo sono assistiti dalla garanzia
sussidiaria del Fondo interbancario di
garanzia di cui all' art. 36 della legge
2 giugno 1961, n. 454(Piano quinquennale
per lo sviluppo dell' agricoltura) e
dall' art. 56 della legge 27 ottobre
1966, n. 910(Provvedimenti per lo
sviluppo dell' agricoltura nel
quinquennio1966- 1970), e successive
modificazioni ed integrazioni.
7. Nella concessione dei benefici la
precedenza va sempre accordata agli
imprenditori agricoli a titolo
principale.8. I benefici di cui al
presente articolo non sono
cumulabili,per le medesime opere od
iniziative, con analoghi benefici
previsti da altre provvidenze
legislative regionali, nazionali o
comunitarie.9. Il limite all' erogazione
dei benefici è costituito dallo
stanziamento di bilancio.
ARTICOLO 16 Domande di concessione di
mutui e contributi
1. Le domande per
la concessione di mutui e dei contributi
previsti dall' art. 15, che vanno
presentate prima dell' inizio dei lavori
al competente ufficio dell' Assessorato
dell' agricoltura, forestazione e
risorse naturali, devono avere in
allegato i disegni in copia conforme
all' originale, una relazione tecnico -
agraria e illustrativa dei lavori, la
relativa autorizzazione o concessione
edilizia, lo stato di famiglia del
richiedente, il computo metrico
estimativo, i preventivi di spesa
relativi all' acquisto di attrezzature
ed arredi.2. L' ammissibilità e la spesa
ritenuta ammissibile sono comunicate
all' interessato entro novanta giorni
dalla presentazione della domanda.
ARTICOLO 17 Vincolo di destinazione
1. I beneficiari
delle provvidenze devono impegnarsi a
non mutare la destinazione delle opere e
dei locali ammessi a contributo a
partire dalla data di erogazione dello
stesso,per tutta la durata originaria
del mutuo e, comunque, per un periodo
non inferiore ai sotto indicati:a) dieci
anni consecutivi per le opere che hanno
beneficiato di contributi in conto
capitale, nella misura del cinquanta per
cento fino ad un massimo di 20.000.000
di lire;b) dodici anni consecutivi per
gli arredi e le attrezzature;c) quindici
anni consecutivi, a decorrere dalla data
di accertamento finale dell' avvenuta
ultimazione dell' opera,nel rispetto del
progetto e delle eventuali varianti
approvate,per tutti gli altri casi.
2. Al fine di verificare il rispetto del
vincolo di destinazione,l' Assessorato
dell' agricoltura, forestazione e
risorse naturali dispone accertamenti,
effettuati dai funzionari del competente
ufficio.
ARTICOLO 18 Norme urbanistiche
1. Ai fini
urbanistico - edilizi, la destinazione
dei fabbricati da adibire ad attività
agrituristica, di cui all' art. 2,
è equiparata alla destinazione agricola.
2. La superficie utile relativa alla
costruzione e all'ampliamento di
fabbricati da destinare all' attività
agrituristica è aggiuntiva a quella
afferente, ai sensi della disciplina
urbanistico -edilizia operante nei
singoli comuni, alla residenza agricola
dell' azienda condotta dai rispettivi
operatori agrituristici. Tale superficie
utile non può comunque essere superiore
a 230 metri quadrati per l' affitto di
camere con prima colazione, a 300 metri
quadrati per l' attività di affitto
camere con mezza pensione o pensione
completa, a 320 metri quadrati per le
attività di affitto di camere con mezza
pensione o pensione completa e ristoro,
a 100 metri quadrati per l' attività di
ristoro ed a 160 metri quadrati per le
attività di affitto di alloggi.
3. La superficie fondiaria oggetto degli
interventi di cui all' art. 2, comma 1
lett a), b) e c), dovrà avere comunque
una superficie minima funzionale all'
attività agrituristica prevista. La
superficie da destinarsi ai locali di
lavorazione e conservazione dei prodotti
ed ai locali di servizio, qualora non
interrati, può essere aggiuntiva ed in
ogni caso proporzionata alle dimensioni
dell' azienda agrituristica. La
superficie utile è definita ai sensi
dell' art. 3 del decreto ministeriale10
maggio 1977, pubblicato nella Gazzetta
ufficiale n. 146 del 31 maggio 1977
(Determinazione del costo di costruzione
di nuovi edifici).
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2
e 3 sono integrative delle norme di
attuazione dei piani regolatori generali
comunali concernenti le residenze
agricole nelle zone agricole.
ARTICOLO 19 Sanzioni
1. Salvo la
concessione di deroga del vincolo di
destinazione,da parte della Giunta
regionale, nei casi di eccezionale
gravità , chi contravviene ai vincoli di
destinazione deve rimborsare l'
equivalente dei contributi fruiti,
calcolati in base agli anni di attività
ancora da svolgere fino alla scadenza
del vincolo di destinazione, maggiorato
degli interessi calcolati sulla base
della media ponderata del tasso
ufficiale di sconto nel periodo di
beneficio dell' agevolazione. I relativi
rimborsi sono introitati nei pertinenti
capitoli della parte entrata dei
rispettivi bilanci di previsione.
2. Si applica inoltre la sanzione
amministrativa del pagamento di una
somma di denaro:a) da lire 400.000 a
lire 1.200.000 per la prima violazione e
da lire 1.200.000 a lire 3.600.000 per
le successive,nel caso di violazioni
delle prescrizioni previste dalle
disposizioni dell' art. 2, commi 1, 2, 3
e 4, per la regolamentazione dell'
esercizio dell' attività
agrituristica;b) da lire 200.000 a lire
600.000 per la prima violazione e da
lire 600.000 a lire 1.800.000 per le
successive, nel caso di violazioni degli
obblighi previsti dall' art. 11.
3. Resta ferma l' applicazione delle
disposizioni del codice penale, ove le
violazioni costituiscano reato.
4. Le domande dovute a titolo di
sanzione sono versate alla Tesoreria
della Regione, per essere introitate nel
bilancio regionale, sul capitolo 7700
della parte entrata del bilancio
stesso.
ARTICOLO 20 Contributi ad associazioni
agrituristiche
1. E' autorizzata
la concessione di contributi nella
misura del cinquanta per cento delle
spese per la costituzione e la gestione
di associazioni agrituristiche
legalmente costituite.2. Le modalità per
l' erogazione dei contributi saranno
determinate nel regolamento di
applicazione di cui all' art. 22.
ARTICOLO 21 Abrogazione di leggi
1. Dall' entrata
in vigore della presente legge sono
abrogatele leggi regionali 24 gennaio
1983, n. 1 (Interventi a favore dell'
agriturismo) e 7 maggio 1985, n.
24(Modificazione ed integrazione della
legge regionale24 gennaio 1983, n. 1,
recante interventi a favore
dell'agriturismo). Sono comunque fatti
salvi i vincoli di destinazione che le
leggi abrogate ponevano a carico dei
beneficiari dei contributi concessi ai
sensi delle leggi stesse.
ARTICOLO 22 Regolamento di applicazione
1. Il Consiglio
regionale, entro centottanta giorni
dall' entrata in vigore della presente
legge, deve emanare apposito regolamento
che disciplini l' applicazione della
legge stessa.
ARTICOLO 23 Finanziamento di spesa
1. L' onere
derivante dall' applicazione della
presente legge, a decorrere dall' anno
1996, viene così determinato:
a) per il funzionamento della
Commissione di cui all' art. 7,lire
3.500.000;
b) per gli interventi relativi ai
contributi in conto capitale di cui all'
art. 15, lire 200.000.000;
c) per gli interventi relativi ai
contributi in conto interessi di cui
all' art. 15, è autorizzato il limite di
impegno per l' anno 1996 di lire
100.000.000;
d) per gli interventi previsti dall'
art. 20, lire 15.000.000.
2. Gli oneri di cui al comma 1
graveranno su appositi capitoli da
istituirsi, sul bilancio di previsione
per l' anno1996 e successivi, con le
seguenti denominazioni:2. Gli oneri di
cui al comma 1 graveranno su appositi
capitoli da istituirsi, sul bilancio di
previsione per l' anno1996 e successivi,
con le seguenti denominazioni:
a) << Spese per il funzionamento della
Commissione per l' agriturismo - Gettoni
di presenza e rimborso spese >>; OMISSIS
4. A decorrere dall' anno 1997 gli oneri
per il funzionamento della Commissione
per l' agriturismo e i contributi in
conto capitale saranno determinati ai
sensi dell' art. 15 della legge
regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme
in materia di bilancio e di contabilità
generale della Regione Autonoma Valle d'
Aosta); gli oneri per contributi in
conto interessi saranno determinati ai
sensi dell' art. 17 della lr 90/ 1989,
come sostituito dall' art. 3 della legge
regionale7 aprile 1992, n. 16, in base
ai piani di ammortamento.
2. Gli oneri di cui al comma 1
graveranno su appositi capitoli da
istituirsi, sul bilancio di previsione
per l' anno1996 e successivi, con le
seguenti denominazioni: OMISSIS b) <<
Contributi a favore di operatori
agrituristici >>; OMISSIS 4.
A decorrere dall' anno 1997 gli oneri
per il funzionamento della Commissione
per l' agriturismo e i contributi in
conto capitale saranno determinati ai
sensi dell' art. 15 della legge
regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme
in materia di bilancio e di contabilità
generale della Regione Autonoma Valle d'
Aosta); gli oneri per contributi in
conto interessi saranno determinati ai
sensi dell' art. 17 della lr 90/ 1989,
come sostituito dall' art. 3 della legge
regionale7 aprile 1992, n. 16, in base
ai piani di ammortamento.2. Gli oneri di
cui al comma 1 graveranno su appositi
capitoli da istituirsi, sul bilancio di
previsione per l' anno1996 e successivi,
con le seguenti denominazioni: OMISSIS
c) << Concorso nel pagamento di
interessi su prestiti a favore di
operatori agrituristici - Limite di
impegno per l' anno1996 >>; OMISSIS4.
A decorrere dall' anno 1997 gli oneri
per il funzionamento della Commissione
per l' agriturismo e i contributi in
conto capitale saranno determinati ai
sensi dell' art. 15 della legge
regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme
in materia di bilancio e di contabilità
generale della Regione Autonoma Valle d'
Aosta); gli oneri per contributi in
conto interessi saranno determinati ai
sensi dell' art. 17 della lr 90/ 1989,
come sostituito dall' art. 3 della legge
regionale7 aprile 1992, n. 16, in base
ai piani di ammortamento.2. Gli oneri di
cui al comma 1 graveranno su appositi
capitoli da istituirsi, sul bilancio di
previsione per l' anno1996 e successivi,
con le seguenti denominazioni:OMISSIS d)
<< Contributi a favore di associazioni
agrituristiche >>.OMISSIS4.
A decorrere dall' anno 1997 gli oneri
per il funzionamento della Commissione
per l' agriturismo e i contributi in
conto capitale saranno determinati ai
sensi dell' art. 15 della legge
regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme
in materia di bilancio e di contabilità
generale della Regione Autonoma Valle d'
Aosta); gli oneri per contributi in
conto interessi saranno determinati ai
sensi dell' art. 17 della lr 90/ 1989,
come sostituito dall' art. 3 della legge
regionale7 aprile 1992, n. 16, in base
ai piani di ammortamento.3. Alla
copertura degli oneri di cui al comma 1
si provvede:OMISSIS4.
A decorrere dall' anno 1997 gli oneri
per il funzionamento della Commissione
per l' agriturismo e i contributi in
conto capitale saranno determinati ai
sensi dell' art. 15 della legge
regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme
in materia di bilancio e di contabilità
generale della Regione Autonoma Valle d'
Aosta); gli oneri per contributi in
conto interessi saranno determinati ai
sensi dell' art. 17 della lr 90/ 1989,
come sostituito dall' art. 3 della legge
regionale7 aprile 1992, n. 16, in base
ai piani di ammortamento.3. Alla
copertura degli oneri di cui al comma 1
si provvede:a) quanto a lire
200.000.000, mediante utilizzo delle
disponibilità iscritte al capitolo 41620
(Contributi a favore di operatori
agrituristici) del bilancio pluriennale
della Regione per il triennio 1995/
1997;OMISSIS4.
A decorrere dall' anno 1997 gli oneri
per il funzionamento della Commissione
per l' agriturismo e i contributi in
conto capitale saranno determinati ai
sensi dell' art. 15 della legge
regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme
in materia di bilancio e di contabilità
generale della Regione Autonoma Valle d'
Aosta); gli oneri per contributi in
conto interessi saranno determinati ai
sensi dell' art. 17 della lr 90/ 1989,
come sostituito dall' art. 3 della legge
regionale7 aprile 1992, n. 16, in base
ai piani di ammortamento.3. Alla
copertura degli oneri di cui al comma 1
si provvede:OMISSIS b) quanto a lire
118.500.000, mediante utilizzo delle
disponibilità iscritte al capitolo 69020
(Fondo globale per il finanziamento di
spese di investimento) del bilancio
pluriennale della Regione per il
triennio 1995/ 1997 a valere sull'
apposito accantonamento iscritto al
punto B- 2.1.5 (Interventi a favore
dell' agriturismo) dell' allegato n, 1
al bilancio stesso.4. A decorrere dall'
anno 1997 gli oneri per il funzionamento
della Commissione per l' agriturismo e i
contributi in conto capitale saranno
determinati ai sensi dell' art. 15 della
legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90
(Norme in materia di bilancio e di
contabilità generale della Regione
Autonoma Valle d' Aosta); gli oneri per
contributi in conto interessi saranno
determinati ai sensi dell' art. 17 della
lr 90/ 1989, come sostituito dall' art.
3 della legge regionale7 aprile 1992, n.
16, in base ai piani di ammortamento.
4. A decorrere dall' anno 1997 gli oneri
per il funzionamento della Commissione
per l' agriturismo e i contributi in
conto capitale saranno determinati ai
sensi dell' art. 15 della legge
regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme
in materia di bilancio e di contabilità
generale della Regione Autonoma Valle d'
Aosta); gli oneri per contributi in
conto interessi saranno determinati ai
sensi dell' art. 17 della lr 90/ 1989,
come sostituito dall' art. 3 della legge
regionale7 aprile 1992, n. 16, in base
ai piani di ammortamento.
ARTICOLO 24 Norme finali
1. L' applicazione
della presente legge è affidata al
Servizio assistenza tecnica - economica
e sociale e dello sviluppo agricolo
dell' Assessorato dell' agricoltura,
forestazione e risorse naturali.
ARTICOLO 25 Dichiarazione d' urgenza
La presente legge
è dichiarata urgente ai sensi dell' art.
31, comma terzo, dello Statuto per la
Valle d' Aosta ed entrerà in vigore il
giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come
legge della Regione Autonoma Valle
d'Aosta. Aosta, 24 luglio 1995
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