LEGGE 20 FEBBRAIO 2006 N. 96
Disciplina dell'Agriturismo.
(Gazzetta ufficiale 16/03/2006 n. 63)
La Camera
dei deputati ed il Senato della
Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Finalita'
1. La Repubblica, in armonia con i
programmi di sviluppo rurale dell'Unione
europea, dello Stato e delle regioni,
sostiene l'agricoltura anche mediante la
promozione di forme idonee di turismo
nelle campagne, volte a:
a) tutelare, qualificare e valorizzare
le risorse specifiche di ciascun
territorio;
b) favorire il mantenimento delle
attivita' umane nelle aree rurali;
c) favorire la multifunzionalita' in
agricoltura e la differenziazione dei
redditi agricoli;
d) favorire le iniziative a difesa del
suolo, del territorio e dell'ambiente da
parte degli imprenditori agricoli
attraverso l'incremento dei redditi
aziendali e il miglioramento della
qualita' di vita;
e) recuperare il patrimonio edilizio
rurale tutelando le peculiarita'
paesaggistiche;
f) sostenere e incentivare le produzioni
tipiche, le produzioni
di qualita' e le connesse tradizioni
enogastronomiche;
g) promuovere la cultura rurale e
l'educazione alimentare;
h) favorire lo sviluppo agricolo e
forestale.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e'
stato redatto dall'ammini-strazione
competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sull'emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni
di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Art. 2.
Definizione di attivita' agrituristiche
1. Per attivita' agrituristiche si
intendono le attivita' di ricezione e
ospitalita' esercitate dagli
imprenditori agricoli di cui
all'articolo 2135 del codice civile,
anche nella forma di societa' di
capitali o di persone, oppure associati
fra loro, attraverso l'utilizzazione
della propria azienda in rapporto di
connessione con le attivita' di
coltivazione del fondo, di silvicoltura
e di allevamento di animali.
2. Possono essere addetti allo
svolgimento dell'attivita' agrituristica
l'imprenditore agricolo e i suoi
familiari ai sensi dell'articolo 230-bis
del codice civile, nonche' i lavoratori
dipendenti a tempo determinato,
indeterminato e parziale. Gli addetti di
cui al periodo precedente sono
considerati lavoratori agricoli ai fini
della vigente disciplina previdenziale,
assicurativa e fiscale.
Il ricorso a soggetti esterni e'
consentito esclusivamente per lo
svolgimento di attivita' e servizi
complementari. 3. Rientrano fra le
attivita' agrituristiche:
a) dare ospitalita' in alloggi o in
spazi aperti destinati alla sosta di
campeggiatori;
b) somministrare pasti e bevande
costituiti prevalentemente da prodotti
propri e da prodotti di aziende agricole
della zona, ivi compresi i prodotti a
carattere alcoolico e superalcoolico,
con preferenza per i prodotti tipici e
caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT,
DOC e DOCG o compresi nell'elenco
nazionale dei prodotti agroalimentari
tradizionali, secondo le modalita'
indicate nell'articolo 4, comma 4;
c) organizzare degustazioni di prodotti
aziendali, ivi inclusa la mescita di
vini, alla quale si applica la legge 27
luglio 1999, n. 268;
d) organizzare, anche all'esterno dei
beni fondiari nella disponibilita'
dell'impresa, attivita' ricreative,
culturali, didattiche, di pratica
sportiva, nonche' escursionistiche e di
ippoturismo, anche per mezzo di
convenzioni con gli enti locali,
finalizzate alla valorizzazione del
territorio e del patrimonio rurale.
4. Sono considerati di propria
produzione i cibi e le bevande prodotti,
lavorati e trasformati nell'azienda
agricola nonche' quelli ricavati da
materie prime dell'azienda agricola e
ottenuti attraverso lavorazioni esterne.
5. Ai fini del riconoscimento delle
diverse qualifiche di imprenditore
agricolo, nonche' della priorita'
nell'erogazione dei contributi e,
comunque, ad ogni altro fine che non sia
di carattere fiscale, il reddito
proveniente dall'attivita' agrituristica
e' considerato reddito agricolo.
Note all'art. 2:
- Si trascrive il testo degli articoli
230-bis e 2135 del codice civile:
«Art. 230-bis (Impresa familiare). -
Salvo che sia configurabile un diverso
rapporto, il familiare che presta in
modo continuativo la sua attivita' di
lavoro nella famiglia o nell'impresa
familiare ha diritto al mantenimento
secondo la condizione patrimoniale della
famiglia e partecipa agli utili
dell'impresa familiare ed ai beni
acquistati con essi nonche' agli
incrementi dell'azienda, anche in ordine
all'avviamento, in proporzione alla
quantita' e qualita' del lavoro
prestato.
Le decisioni concernenti l'impiego degli
utili e degli incrementi nonche' quelle
inerenti alla gestione straordinaria,
agli indirizzi produttivi e alla
cessazione dell'impresa sono adottate, a
maggioranza, dai familiari che
partecipano all'impresa stessa. I
familiari partecipanti all'impresa che
non hanno la piena capacita' di agire
sono rappresentati nel voto da chi
esercita la potesta' su di essi.
Il lavoro della donna e' considerato
equivalente a quello dell'uomo.
Ai fini della disposizione di cui al
primo comma si intende come familiare il
coniuge, i parenti entro il terzo grado,
gli affini entro il secondo; per impresa
familiare quella cui collaborano il
coniuge, i parenti entro il terzo grado,
gli affini entro il secondo.
Il diritto di partecipazione di cui al
primo comma e' intrasferibile, salvo che
il trasferimento avvenga a favore di
familiari indicati nel comma precedente
col consenso di tutti i partecipi. Esso
puo' essere liquidato in danaro alla
cessazione, per qualsiasi causa, della
prestazione del lavoro, ed altresi' in
caso di alienazione dell'azienda. Il
pagamento puo' avvenire in piu'
annualita', determinate, in difetto di
accordo, dal giudice.
In caso di divisione ereditaria o di
trasferimento dell'azienda i partecipi
di cui al primo comma hanno diritto di
prelazione sull'azienda. Si applica, nei
limiti in cui e' compatibile, la
disposizione dell'art. 732.
Le comunioni tacite familiari
nell'esercizio dell'agricoltura sono
regolate dagli usi che non contrastino
con le precedenti norme.».
«Art. 2135 (Imprenditore agricolo). - E'
imprenditore agricolo chi esercita una
delle seguenti attivita':
coltivazione del fondo, selvicoltura,
allevamento di animali e attivita'
connesse. Per coltivazione del fondo,
per selvicoltura e per allevamento di
animali si intendono le attivita'
dirette alla cura e allo sviluppo di un
ciclo biologico o di una fase necessaria
del ciclo stesso, di carattere vegetale
o animale, che utilizzano o possono
utilizzare il fondo, il bosco o le acque
dolci, salmastre o marine. Si intendono
comunque connesse le attivita',
esercitate dal medesimo imprenditore
agricolo, dirette alla manipolazione,
conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione che
abbiano ad oggetto prodotti ottenuti
prevalentemente dalla coltivazione del
fondo o del bosco o dall'allevamento di
animali, nonche' le attivita' dirette
alla fornitura di beni o servizi
mediante l'utilizzazione prevalente di
attrezzature o risorse dell'azienda
normalmente impiegate nell'attivita'
agricola esercitata, ivi comprese le
attivita' di valorizzazione del
territorio e del patrimonio rurale e
forestale, ovvero di ricezione ed
ospitalita' come definite dalla legge.».
- La legge 27 luglio 1999, n. 268, reca:
«Disciplina delle strade del vino».
Art. 3.
Locali per attivita' agrituristiche
1. Possono essere utilizzati per
attivita' agrituristiche gli edifici o
parte di essi gia' esistenti nel fondo.
2. Le regioni disciplinano gli
interventi per il recupero del
patrimonio edilizio esistente ad uso
dell'imprenditore agricolo ai fini
dell'esercizio di attivita'
agrituristiche, nel rispetto delle
specifiche caratteristiche tipologiche e
architettoniche, nonche' delle
caratteristiche paesaggistico-ambientali
dei luoghi. 3. I locali utilizzati ad
uso agrituristico sono assimilabili ad
ogni effetto alle abitazioni rurali.
Art. 4.
Criteri e limiti dell'attivita'
agrituristica
1. Le regioni, tenuto conto delle
caratteristiche del territorio regionale
o di parti di esso, dettano criteri,
limiti e obblighi amministrativi per lo
svolgimento dell'attivita'
agrituristica.
2. Affinche' l'organizzazione dell'attivita'
agrituristica non abbia dimensioni tali
da perdere i requisiti di connessione
rispetto all'attivita' agricola, le
regioni e le province autonome
definiscono criteri per la valutazione
del rapporto di connessione delle
attivita' agrituristiche rispetto alle
attivita' agricole che devono rimanere
prevalenti, con particolare riferimento
al tempo di lavoro necessario
all'esercizio delle stesse attivita'.
3. L'attivita' agricola si considera
comunque prevalente quando le attivita'
di ricezione e di somministrazione di
pasti e bevande interessano un numero
non superiore a dieci ospiti.
4. Al fine di contribuire alla
realizzazione e alla qualificazione
delle attivita' agrituristiche e alla
promozione dei prodotti agroalimentali
regionali, nonche' alla
caratterizzazione regionale dell'offerta
enogastronomica, le regioni disciplinano
la somministrazione di pasti e di
bevande di cui all'articolo 2, comma 3,
lettera b), tenendo conto dei seguenti
criteri:
a) l'azienda che somministra pasti e
bevande deve apportare comunque una
quota significativa di prodotto proprio.
Particolari deroghe possono essere
previste nel caso di somministrazione di
pasti e bevande solo alle persone
alloggiate;
b) per aziende agricole della zona si
intendono quelle collocate in ambito
regionale o in zone omogenee contigue di
regioni limitrofe, e per esse deve
essere stabilita una ulteriore quota di
apporto di prodotti;
c) le quote di cui alle lettere a) e b)
devono rappresentare la prevalenza dei
prodotti impiegati nella
somministrazione dei pasti e delle
bevande;
d) la parte rimanente dei prodotti
impiegati nella somministrazione deve
preferibilmente provenire da artigiani
alimentari della zona e comunque
riferirsi a produzioni agricole
regionali o di zone omogenee contigue di
regioni limitrofe;
e) in caso di obiettiva indisponibilita'
di alcuni prodotti in ambito regionale o
in zona limitrofa omogenea e di loro
effettiva necessita' ai fini del
completamento dell'offerta
enogastronomica, e' definita una quota
limitata di prodotti di altra
provenienza, in grado di soddisfare le
caratteristiche di qualita' e tipicita';
f) qualora per cause di forza maggiore,
dovute in particolare a calamita'
atmosferiche, fitopatie o epizoozie,
accertate dalla regione, non sia
possibile rispettare i limiti di cui
alla lettera c), deve essere data
comunicazione al comune in cui ha sede
l'impresa il quale, verificato il fatto,
autorizza temporaneamente l'esercizio
dell'attivita'.
5. Le attivita' ricreative o culturali
di cui all'articolo 2, comma
3, lettera d), possono svolgersi
autonomamente rispetto all'ospitalita' e
alla somministrazione di pasti e bevande
di cui alle lettere a) e b) del medesimo
comma, solo in quanto realizzino
obiettivamente la connessione con l'attivita'
e con le risorse agricole aziendali,
nonche' con le altre attivita' volte
alla conoscenza del patrimonio
storico-ambientale e culturale. Le
attivita' ricreative e culturali per le
quali tale connessione non si realizza
possono svolgersi esclusivamente come
servizi integrativi e accessori
riservati agli ospiti che soggiornano
nell'azienda agricola e la
partecipazione, anche facoltativa, a
tali attivita' non puo' pertanto dare
luogo ad autonomo corrispettivo.
Art. 5.
Norme igienico-sanitarie
1. I requisiti igienico-sanitari degli
immobili e delle attrezzature da
utilizzare per attivita' agrituristiche
sono stabiliti dalle regioni. Nella
definizione di tali requisiti si tiene
conto delle particolari caratteristiche
architettoniche e di ruralita' degli
edifici, specie per quanto attiene
l'altezza e il volume dei locali in
rapporto alle superfici aeroilluminanti,
nonche' delle limitate dimensioni dell'attivita'
esercitata.
2. La produzione, la preparazione, il
confezionamento e la somministrazione di
alimenti e di bevande sono soggetti alle
disposizioni di cui alla legge 30 aprile
1962, n. 283, e successive
modificazioni, nonche' alle disposizioni
di cui all'articolo 9 del decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e
successive modificazioni.
3. L'autorita' sanitaria, nella
valutazione dei requisiti dei locali di
trattamento e somministrazione di
sostanze alimentari e del relativo piano
aziendale di autocontrollo
igienico-sanitario, tiene conto della
diversificazione e della limitata
quantita' delle produzioni,
dell'adozione di metodi tradizionali di
lavorazione e dell'impiego di prodotti
agricoli propri.
4. Nel caso di somministrazione di pasti
in numero massimo di dieci, per la loro
preparazione puo' essere autorizzato
l'uso della cucina domestica.
5. Per le attivita' agrituristiche di
alloggio, nei limiti di dieci posti
letto, per l'idoneita' dei locali e'
sufficiente il requisito dell'abitabilita'.
6. Per gli edifici e i manufatti
destinati all'esercizio dell'attivita'
agrituristica la conformita' alle norme
vigenti in materia di accessibilita' e
di superamento delle barriere
architettoniche e' assicurata con opere
provvisionali.
Note all'art. 5:
- La legge 30 aprile 1962, n. 283, reca:
«Modifica degli articoli 242, 243, 247,
250 e 262 del testo unico delle leggi
sanitarie approvato con regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265: disciplina
igienica della produzione e della
vendita delle sostanze alimentari e
delle bevande».
- Si trascrive il testo dell'art. 9 del
decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 155,
recante: «Attuazione della direttiva
93/43/CEE e della direttiva 96/3/CE
concernenti l'igiene dei prodotti
alimentari»:
«Art. 9 (Norme transitorie e finali). -
1. Le industrie alimentari devono
adeguarsi alle disposizioni del presente
decreto entro dodici mesi dalla data
della sua entrata in vigore, fatta
eccezione per quelle che vendono o
somministrano prodotti alimentari su
aree pubbliche, le quali devono
adeguarsi entro diciotto mesi dalla data
della sua pubblicazione.
2. Nella applicazione delle disposizioni
di cui ai capitoli I e II dell'allegato,
alle lavorazioni alimentari svolte per
la vendita diretta ai sensi della legge
9 febbraio 1963, n. 59, e per la
somministrazione sul posto ai sensi
della legge 5 dicembre 1985, n. 730,
nonche' per la produzione, la
preparazione e il confezionamento in
laboratori annessi agli esercizi di
somministrazione e vendita al dettaglio
di sostanze alimentari destinate ad
essere somministrate e vendute nei
predetti esercizi, l'autorita' sanitaria
competente per territorio tiene conto
delle effettive necessita' connesse alla
specifica attivita'.».
Art. 6.
Disciplina amministrativa
1. L'esercizio dell'attivita'
agrituristica non e' consentito, salvo
che abbiano ottenuto la riabilitazione,
a: a) coloro che hanno riportato
nell'ultimo triennio, con sentenza
passata in giudicato, condanna per uno
dei delitti previsti dagli articoli 442,
444, 513, 515 e 517 del codice penale, o
per uno dei delitti in materia di igiene
e di sanita' o di frode nella
preparazione degli alimenti previsti da
leggi speciali; b) coloro che sono
sottoposti a misure di prevenzione ai
sensi della legge 27 dicembre 1956, n.
1423, e successive modificazioni, o sono
stati dichiarati delinquenti abituali.
2. La comunicazione di inizio dell'attivita'
consente l'avvio immediato
dell'esercizio dell'attivita'
agrituristica. Il comune, compiuti i
necessari accertamenti, puo', entro
sessanta giorni, formulare rilievi
motivati prevedendo i relativi tempi di
adeguamento senza sospensione dell'attivita'
in caso di lievi carenze e irregolarita',
ovvero, nel caso di gravi carenze e
irregolarita', puo' disporre l'immediata
sospensione dell'attivita' sino alla
loro rimozione da parte
dell'interessato, opportunamente
verificata, entro il termine stabilito
dal comune stesso.
3. Il titolare dell'attivita'
agrituristica e' tenuto, entro quindici
giorni, a comunicare al comune qualsiasi
variazione delle attivita' in precedenza
autorizzate, confermando, sotto propria
responsabilita', la sussistenza dei
requisiti e degli adempimenti di legge.
Note all'art. 6:
- Si trascrive il testo degli articoli
442, 444, 513, 515 e 517 del codice
penale:
«Art. 442 (Commercio di sostanze
alimentari contraffatte o adulterate). -
Chiunque, senza essere concorso nei
reati preveduti dai tre articoli
precedenti, detiene per il commercio,
pone in commercio, ovvero distribuisce
per il consumo acque, sostanze o cose
che sono state da altri avvelenate,
corrotte, adulterate o contraffatte, in
modo pericoloso alla salute pubblica,
soggiace alle pene rispettivamente
stabilite nei detti articoli.».
«Art. 444 (Commercio di sostanze
alimentari nocive). -
Chiunque detiene per il commercio, pone
in commercio, ovvero distribuisce per il
consumo sostanze destinate
all'alimentazione, non contraffatte ne'
adulterate, ma pericolose alla salute
pubblica, e' punito con la reclusione da
sei mesi a tre anni e con la multa non
inferiore a lire centomila.
La pena e' diminuita se la qualita'
nociva delle sostanze e' nota alla
persona che le acquista o le riceve.».
«Art. 513 (Turbata liberta'
dell'industria o del commercio). -
Chiunque adopera violenza sulle cose
ovvero mezzi fraudolenti per impedire o
turbare l'esercizio di un'industria o di
un commercio e' punito, a querela della
persona offesa, se il fatto non
costituisce un piu' grave reato, con la
reclusione fino a due anni e con la
multa da lire duecentomila a due
milioni.».
«Art. 515 (Frode nell'esercizio del
commercio). -
Chiunque, nell'esercizio di un'attivita'
commerciale, ovvero in uno spaccio
aperto al pubblico, consegna
all'acquirente una cosa mobile per
un'altra, ovvero una cosa mobile, per
origine, provenienza, qualita' o
quantita', diversa da quella dichiarata
o pattuita, e' punito, qualora il fatto
non costituisca un piu' grave delitto,
con la reclusione fino a due anni o con
la multa fino a lire quattro milioni. Se
si tratta di oggetti preziosi, la pena
e' della reclusione fino a tre anni o
della multa non inferiore a lire
duecentomila.».
«Art. 517 (Vendita di prodotti
industriali con segni mendaci). -
Chiunque pone in vendita o mette
altrimenti in circolazione opere
dell'ingegno o prodotti industriali, con
nomi, marchi o segni distintivi
nazionali o esteri, atti a indurre in
inganno il compratore sull'origine,
provenienza o qualita' dell'opera o del
prodotto, e' punito, se il fatto non e'
preveduto come reato da altra
disposizione di legge, con la reclusione
fino a un anno o con la multa fino a
ventimila euro.».
- La legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
reca: «Misure di prevenzione nei
confronti delle persone pericolose per
la sicurezza e per la pubblica moralita».
Art. 7.
Abilitazione e disciplina fiscale
1. Le regioni disciplinano le modalita'
per il rilascio del certificato di
abilitazione all'esercizio dell'attivita'
agrituristica. Per il conseguimento del
certificato, le regioni possono
organizzare, attraverso gli enti di
formazione del settore agricolo e in
collaborazione con le associazioni
agrituristiche piu' rappresentative,
corsi di preparazione.
2. Lo svolgimento dell'attivita'
agrituristica nel rispetto delle
disposizioni previste dalle regioni in
materia, autorizzato ai sensi
dell'articolo 6, comporta la conseguente
applicazione delle disposizioni fiscali
di cui all'articolo 5 della legge 30
dicembre 1991, n. 413, nonche' di ogni
altra normativa previdenziale o comunque
settoriale, riconducibile all'attivita'
agrituristica. In difetto di specifiche
disposizioni, si applicano le norme
previste per il settore agricolo.
Nota all'art. 7:
- Si trascrive il testo dell'art. 5
della legge 30 dicembre 1991, n. 413,
recante: «Disposizioni per ampliare le
basi imponibili, per razionalizzare,
facilitare e potenziare l'attivita' di
accertamento; disposizioni per la
rivalutazione obbligatoria dei beni
immobili delle imprese, nonche' per
riformare il contenzioso e per la
definizione agevolata dei rapporti
tributari pendenti; delega al Presidente
della Repubblica per la concessione di
amnistia per reati tributari;
istituzioni dei centri di assistenza
fiscale e del conto fiscale»:
«Art. 5. - 1. I soggetti, diversi da
quelli indicati alle lettere a) e b) del
comma 1 dell'art. 87 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, che esercitano attivita'
di agriturismo di cui alla legge 5
dicembre 1985, n. 730, determinano il
reddito imponibile applicando
all'ammontare dei ricavi conseguiti con
l'esercizio di tale attivita', al netto
dell'imposta sul valore aggiunto, il
coefficiente di redditivita' del 25 per
cento.
2. I soggetti che esercitano attivita'
di agriturismo di cui alla legge 5
dicembre 1985, n. 730, determinano
l'imposta sul valore aggiunto riducendo
l'imposta relativa alle operazioni
imponibili in misura pari al 50 per
cento del suo ammontare, a titolo di
detrazione forfetaria dell'imposta
afferente agli acquisti e alle
importazioni.
3. Il contribuente ha facolta' di non
avvalersi delle disposizioni del
presente articolo, esercitando l'opzione
nella dichiarazione annuale relativa
all'imposta sul valore aggiunto per
l'anno precedente; l'opzione ha effetto
anche per la determinazione del reddito
e deve essere comunicata all'ufficio
delle imposte dirette nella
dichiarazione annuale relativa alle
imposte sul reddito per l'anno
precedente. Le opzioni sono vincolanti
per un triennio.».
Art. 8.
Periodi di apertura e tariffe
1. L'attivita' agrituristica puo' essere
svolta tutto l'anno oppure, previa
comunicazione al comune, secondo periodi
stabiliti dall'imprenditore agricolo.
Tuttavia, ove se ne ravvisi la
necessita' per esigenze di conduzione
dell'azienda agricola, e' possibile,
senza obbligo di ulteriori comunicazioni
al comune, sospendere la ricezione degli
ospiti per brevi periodi.
2. Entro il 31 ottobre di ciascun anno,
secondo la procedura indicata dalla
regione, i soggetti che esercitano l'attivita'
agrituristica presentano una
dichiarazione contenente l'indicazione
delle tariffe massime riferite a periodi
di alta e di bassa stagione, che si
impegnano a praticare per l'anno
seguente.
Art. 9.
Riserva di denominazione.
Classificazione
1. L'uso della denominazione
«agriturismo», e dei termini attributivi
derivati, e' riservato esclusivamente
alle aziende agricole che esercitano l'attivita'
agrituristica ai sensi dell'articolo 6.
2. Al fine di una maggiore trasparenza e
uniformita' del rapporto tra domanda e
offerta di agriturismo, il Ministro
delle politiche agricole e forestali,
sentito il Ministro delle attivita'
produttive, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano,
determina criteri di classificazione
omogenei per l'intero territorio
nazionale e definisce le modalita' per
l'utilizzo, da parte delle regioni, di
parametri di valutazione riconducibili a
peculiarita' territoriali.
Art. 10.
Trasformazione e vendita dei prodotti
1. Alla vendita dei prodotti propri, tal
quali o comunque trasformati, nonche'
dei prodotti tipici locali da parte
dell'impresa agrituristica si applicano
le disposizioni di cui alla legge 9
febbraio 1963, n. 59, e successive
modificazioni, e all'articolo 4 del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n.
228.
Note all'art. 10:
- La legge 9 febbraio 1963, n. 59, reca:
«Norme per la vendita al pubblico in
sede stabile dei prodotti agricoli da
parte degli agricoltori produttori
diretti».
- Si trascrive il testo dell'art. 4 del
decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228,
recante: «Orientamento e modernizzazione
del settore agricolo, a norma dell'art.
7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»:
«Art. 4 (Esercizio dell'attivita' di
vendita). - 1. Gli imprenditori
agricoli, singoli o associati, iscritti
nel registro delle imprese di cui
all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993,
n. 580, possono vendere direttamente al
dettaglio, in tutto il territorio della
Repubblica, i prodotti provenienti in
misura prevalente dalle rispettive
aziende, osservate le disposizioni
vigenti in materia di igiene e sanita'.
2. La vendita diretta dei prodotti
agricoli in forma itinerante e' soggetta
a previa comunicazione al comune del
luogo ove ha sede l'azienda di
produzione e puo' essere effettuata
decorsi trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione.
3. La comunicazione di cui al comma 2,
oltre alle indicazioni delle generalita'
del richiedente, dell'iscrizione nel
registro delle imprese e degli estremi
di ubicazione dell'azienda, deve
contenere la specificazione dei prodotti
di cui s'intende praticare la vendita e
delle modalita' con cui si intende
effettuarla,ivi compreso il commercio
elettronico.
4. Qualora si intenda esercitare la
vendita al dettaglio non in forma
itinerante su aree pubbliche o in locali
aperti al pubblico, la comunicazione e'
indirizzata al sindaco del comune in cui
si intende esercitare la vendita. Per la
vendita al dettaglio su aree pubbliche
mediante l'utilizzo di un posteggio la
comunicazione deve contenere la
richiesta di assegnazione del posteggio
medesimo, ai sensi dell'art. 28 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114.
5. La presente disciplina si applica
anche nel caso di vendita di prodotti
derivati, ottenuti a seguito di
attivita' di manipolazione o
trasformazione dei prodotti agricoli e
zootecnici, finalizzate al completo
sfruttamento del ciclo produttivo
dell'impresa.
6. Non possono esercitare l'attivita' di
vendita diretta gli imprenditori
agricoli, singoli o soci di societa' di
persone e le persone giuridiche i cui
amministratori abbiano riportato,
nell'espletamento delle funzioni
connesse alla carica ricoperta nella
societa', condanne con sentenza passata
in giudicato, per delitti in materia di
igiene e sanita' o di frode nella
preparazione degli alimenti nel
quinquennio precedente all'inizio
dell'esercizio dell'attivita'. Il
divieto ha efficacia per un periodo di
cinque anni dal passaggio in giudicato
della sentenza di condanna.
7. Alla vendita diretta disciplinata dal
presente decreto legislativo continuano
a non applicarsi le disposizioni di cui
al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114, in conformita' a quanto stabilito
dall'art. 4, comma 2, lettera d), del
medesimo decreto legislativo n. 114 del
1998.
8. Qualora l'ammontare dei ricavi
derivanti dalla vendita dei prodotti non
provenienti dalle rispettive aziende
nell'anno solare precedente sia
superiore a lire 80 milioni per gli
imprenditori individuali ovvero a lire 2
miliardi per le societa', si applicano
le disposizioni del citato decreto
legislativo n. 114 del 1998.».
Art. 11.
Programmazione e sviluppo
dell'agriturismo 1. Il Ministro delle
politiche agricole e forestali, di
intesa con le regioni e le province
autonome e sentite le associazioni
nazionali agrituristiche maggiormente
rappresentative a livello nazionale,
predispone un programma di durata
triennale, aggiornabile annualmente,
finalizzato alla promozione
dell'agriturismo italiano sui mercati
nazionali e internazionali.
2. Allo scopo di promuovere le attivita'
di turismo equestre, le regioni possono
incentivare l'acquisto e l'allevamento
di cavalli da sella, nell'ambito delle
aziende agrituristiche, e l'allestimento
delle relative attrezzature di ricovero
e di esercizio. Possono essere altresi'
incentivati gli itinerari di turismo
equestre, opportunamente segnalati in
collaborazione con le aziende
agrituristiche e i circoli ippoturistici.
3. Le regioni, in collaborazione con le
associazioni piu' rappresentative di
operatori agrituristici, sostengono
altresi' lo sviluppo dell'agriturismo
attraverso attivita' di studio, ricerca,
sperimentazione, formazione
professionale e promozione. 4.
Dall'attuazione del presente articolo
non derivano nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Art. 12.
Attivita' assimilate
1. Sono assimilate alle attivita'
agrituristiche e sono ad esse
applicabili le norme della presente
legge, quelle svolte dai pescatori
relativamente all'ospitalita', alla
somministrazione dei pasti costituiti
prevalentemente da prodotti derivanti
dall'attivita' di pesca, nonche' le
attivita' connesse ai sensi del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e
successive modificazioni, ivi compresa
la pesca-turismo.
Nota all'art. 12:
- Il decreto legislativo 18 maggio 2001,
n. 226, reca:
«Orientamento e modernizzazione del
settore della pesca e dell'acquacoltura,
a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo
2001, n. 57.
Art. 13.
Osservatorio nazionale dell'agriturismo
1. Al fine di fornire informazioni utili
per lo svolgimento delle attivita' di
indirizzo e di coordinamento di
competenza del Ministero delle politiche
agricole e forestali, nonche' allo scopo
di favorire la comunicazione e lo
scambio di esperienze sul territorio
nazionale, le regioni inviano
annualmente allo stesso Ministero delle
politiche agricole e forestali una
relazione sintetica sullo stato
dell'agriturismo nel territorio di
propria competenza, integrata dai dati
sulla consistenza del settore e da
eventuali disposizioni emanate in
materia.
2. Presso il Ministero delle politiche
agricole e forestali e' istituito
l'Osservatorio nazionale
dell'agriturismo, al quale partecipano
le associazioni di operatori
agrituristici piu' rappresentative a
livello nazionale.
3. L'Osservatorio nazionale
dell'agriturismo cura la raccolta e la
elaborazione delle informazioni
provenienti dalle regioni e dalle
associazioni di cui al comma 2,
pubblicando annualmente un rapporto
nazionale sullo stato dell'agriturismo e
formulando, anche con il contributo di
esperienze estere, proposte per lo
sviluppo del settore.
4. Dall'attuazione del presente articolo
non derivano nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Art. 14.
Norme transitorie e finali
1. La legge 5 dicembre 1985, n. 730, e'
abrogata.
2. Le regioni uniformano ai principi
fondamentali contenuti nella presente
legge le proprie normative in materia di
agriturismo entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della legge stessa.
3. Le regioni, per le aziende agricole
gia' autorizzate all'esercizio dell'attivita'
agrituristica, emanano norme di
adeguamento alle disposizioni di cui
alla presente legge.
Nota all'art. 14:
- La legge 5 dicembre 1985, n. 730,
abrogata dalla presente legge, recava:
«Disciplina dell'agriturismo».
Art. 15.
Disposizioni particolari per le regioni
a statuto speciale e per le province
autonome di Trento e di Bolzano 1. Sono
fatte salve le competenze delle regioni
a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, che
provvedono alle finalita' di cui alla
presente legge in conformita' allo
statuto di autonomia e alle relative
norme di attuazione.
Art. 16.
Copertura finanziaria
1. Le disposizioni di cui all'articolo
2, comma 1, e all'articolo 7, comma 2,
si applicano a decorrere dal 1° gennaio
2006.
2. Alle minori entrate derivanti
dall'attuazione dell'articolo 2, comma
1, dell'articolo 7, comma 2 e
dell'articolo 10, valutate in 0,9
milioni di euro a decorrere dall'anno
2006, si provvede, quanto a 0,9 milioni
di euro per l'anno 2006, mediante
corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2006-2008,
nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno
2006, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle politiche agricole e
forestali, e quanto a 0,9 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2007,
mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 5, comma 3-ter, del
decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 novembre 2005, n. 244.
3. Il Ministro dell'economia e delle
finanze provvede al monitoraggio delle
minori entrate di cui alla presente
legge, anche ai fini dell'applicazione
dell'articolo 11-ter, comma 7, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
4. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo
dello Stato, sara' inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello
Stato.
Data a Roma, addi' 20 febbraio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 817):
Presentato dall'on. Giuseppe Molinari il
13 giugno 2001.
Assegnato alla commissione XIII
(Agricoltura), in sede referente, il 14
dicembre 2001 con pareri delle
commissioni I, II, V, VI, VII, VIII, X,
XI, XII, XIV e commissione parlamentare
per le questioni regionali.
Esaminato dalla commissione XIII, in
sede referente, il 7, 9, 15 maggio 2002;
22 gennaio 2003; 26 febbraio 2003; 13,
19 e 25 marzo 2003; 7 aprile 2004; 20
maggio 2004 e 23 settembre 2004.
Relazione presentata il 23 settembre
2004 (atto n. 817 - 1085 -1198 - 2596 -
2635-A, relatore De Ghislanzoni Cardoli).
Esaminato in aula il 17 maggio 2005 e
approvato in testo unico con A.C 1085 (on.
De Ghislanzoni Cardoli ed altri) A.C
1198 (on. Losurdo ed altri ), A.C 2596 (on.
Rossiello ed altri), A.C 2635 (on.
Rocchi ed altri ) il 18 maggio 2005.
Senato della Repubblica (atto n. 3438):
Assegnato alla commissione 9ª
(Agricoltura e produzione agroalimentare),
in sede referente, il 25 maggio 2005 con
pareri delle commissioni 1ª; 5ª; 6ª; 7ª;
8ª; 10ª; 11ª; 12ª; 13ª; 14ª e
commissione parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato dalla commissione 9ª, in sede
referente, il 5, 6, 7, 12, 19 e 26
luglio 2005; 14, 15, 22 settembre 2005;
15 novembre 2005; 11 e 31 gennaio 2006,
1° e 2 febbraio 2006.
Nuovamente assegnato alla commissione 9ª
(Agricoltura e produzione agroalimentare),
in sede deliberante, il 7 febbraio 2006
con pareri delle commissioni 1ª; 5ª; 6ª;
7ª; 8ª; 10ª; 11ª; 12ª; 13ª; 14ª e
commissione parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato dalla commissione 9ª, in sede
deliberante, e approvato con
modificazioni l'8 febbraio 2006.
Camera dei deputati (atti n. 817 - 1085
- 1198 - 2596 - 2635-B):
Assegnato alla commissione XIII
(Agricoltura), in sede legislativa, l'8
febbraio 2006.
Esaminato dalla commissione XIII, in
sede legislativa, ed approvato 1'8
febbraio 2006.
Note all'art. 16:
- Si trascrive il testo dell'art. 5 del
decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 novembre 2005, n. 244, recante:
«Misure urgenti per la prevenzione
dell'influenza aviaria»: «Art. 5
(Interventi urgenti nel settore
avicolo). - 1.
L'AGEA e' autorizzata ad acquistare
carni congelate avicole ed altri
prodotti avicoli freschi per un
quantitativo non superiore a 17.000
tonnellate per un importo di 20 milioni
di euro, da destinare ad aiuti
alimentari.
2. Il Ministro delle politiche agricole
e forestali, con decreto di natura non
regolamentare, determina le modalita' di
acquisto, ivi compreso il prezzo, da
parte di AGEA delle carni di cui al
comma 1.
3. All'onere derivante dall'attuazione
del comma 1, pari a 20 milioni di euro
per l'anno 2005, si provvede, mediante
corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2005-2007,
nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno
2005, allo scopo parzialmente
utilizzando, quanto a 5 milioni di euro,
l'accantonamento relativo al Ministero
dell'interno, quanto a 8 milioni di
euro, l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri, e, quanto
a 7 milioni di euro, l'accantonamento
relativo al Ministero della salute.
3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2006,
il Ministro delle politiche agricole e
forestali puo' disporre, d'intesa con il
Ministro dell'economia e delle finanze,
nei limiti delle risorse di cui al comma
3-ter, a favore degli allevatori
avicoli, delle imprese di macellazione
avicola e degli esercenti attivita' di
commercio all'ingrosso di carni avicole,
i seguenti interventi:
a) sospensione o differimento dei
termini relativi agli adempimenti e ai
versamenti tributari;
b) sospensione dei pagamenti di ogni
contributo o premio di previdenza e
assistenza sociale, ivi compresa la
quota a carico dei dipendenti, senza
aggravio di sanzioni, interessi o altri
oneri;
c) sospensione dei pagamenti delle rate
delle operazioni creditizie e di
finanziamento, ivi comprese quelle poste
in essere dall'Istituto di servizi per
il mercato agricolo alimentare (ISMEA),
in scadenza alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del
presente decreto.
3-ter. Per l'attuazione del comma 3-bis
e' autorizzata la spesa di 2 milioni di
euro per l'anno 2006 e di 8 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2007.
Al relativo onere si provvede, quanto a
2 milioni di euro annui a decorrere dal
2006, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui
all'art. 36 del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228, per le finalita' di
cui all'art. 1, comma 2, del medesimo
decreto legislativo e, quanto a 6
milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2007, mediante corrispondente
riduzione della proiezione per il
medesimo anno dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale
2005-2007, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente
«Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2005, allo
scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero
delle politiche agricole e forestali.
3-quater. Il Ministro dell'economia e
delle finanze, d'intesa con il Ministro
delle politiche agricole e forestali, e'
autorizzato a concedere contributi per
l'accensione di mutui per la
riconversione e la ristrutturazione
delle imprese coinvolte nella situazione
di emergenza della filiera avicola, ivi
compresi gli allevamenti avicoli e le
imprese di macellazione e di
trasformazione di carne avicola o di
prodotti a base di carne avicola. Ai
fini di cui al presente comma e'
autorizzata la spesa di 10 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2006 e
2007. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui
all'art. 15, comma 2, primo periodo, del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
102, relativa al Fondo di solidarieta'
nazionale - incentivi assicurativi.
4. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.».
- Si trascrive il testo dell'art. 11-ter
della legge
5 agosto 1978, n. 468, recante: «Riforma
di alcune norme di contabilita' generale
dello Stato in materia di bilancio».
«Art. 11-ter (Copertura finanziaria
delle leggi). - 1. In attuazione
dell'art. 81, quarto comma, della
Costituzione, ciascuna legge che
comporti nuove o maggiori spese indica
espressamente, per ciascun anno e per
ogni intervento da essa previsto, la
spesa autorizzata, che si intende come
limite massimo di spesa, ovvero le
relative previsioni di spesa, definendo
una specifica clausola di salvaguardia
per la compensazione degli effetti che
eccedano le previsioni medesime. La
copertura finanziaria delle leggi che
importino nuove o maggiori spese, ovvero
minori entrate, e' determinata
esclusivamente attraverso le seguenti
modalita':
a) mediante utilizzo degli
accantonamenti iscritti nei fondi
speciali previsti dall'art. 11-bis,
restando precluso sia l'utilizzo di
accantonamenti del conto capitale per
iniziative di parte corrente, sia
l'utilizzo per finalita' difformi di
accantonamenti per regolazioni contabili
e per provvedimenti in adempimento di
obblighi internazionali;
b) mediante riduzione di precedenti
autorizzazioni legislative di spesa; ove
dette autorizzazioni fossero affluite in
conti correnti o in contabilita'
speciali presso la Tesoreria statale, si
procede alla contestuale iscrizione
nello stato di previsione della entrata
delle risorse da utilizzare come
copertura;
c);
d) mediante modificazioni legislative
che comportino nuove o maggiori entrate;
resta in ogni caso esclusa la copertura
di nuove e maggiori spese correnti con
entrate in conto capitale.
2. I disegni di legge, gli schemi di
decreto legislativo e gli emendamenti di
iniziativa governativa che comportino
conseguenze finanziarie devono essere
corredati da una relazione tecnica,
predisposta dalle amministrazioni
competenti e verificata dal Ministero
del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica sulla
quantificazione delle entrate e degli
oneri recati da ciascuna disposizione,
nonche' delle relative coperture, con la
specificazione, per la spesa corrente e
per le minori entrate, degli oneri
annuali fino alla completa attuazione
delle norme e, per le spese in conto
capitale, della modulazione relativa
agli anni compresi nel bilancio
pluriennale e dell'onere complessivo in
relazione agli obiettivi fisici
previsti. Nella relazione sono indicati
i dati e i metodi utilizzati per la
quantificazione, le loro fonti e ogni
elemento utile per la verifica tecnica
in sede parlamentare secondo le norme da
adottare con i regolamenti parlamentari.
3. Le Commissioni parlamentari
competenti possono richiedere al Governo
la relazione di cui al comma 2 per tutte
le proposte legislative e gli
emendamenti al loro esame ai fini della
verifica tecnica della quantificazione
degli oneri da essi recati.
4. I disegni di legge di iniziativa
regionale e del CNEL devono essere
corredati, a cura dei proponenti, da una
relazione tecnica formulata nei modi
previsti dal comma 2.
5. Per le disposizioni legislative in
materia pensionistica la relazione di
cui ai commi 2 e 3 contiene un quadro
analitico di proiezioni finanziarie
almeno decennali, riferite all'andamento
delle variabili collegate ai soggetti
beneficiari. Per le disposizioni
legislative in materia di pubblico
impiego la relazione contiene i dati sul
numero dei destinatari, sul costo
unitario, sugli automatismi diretti e
indiretti che ne conseguono fino alla
loro completa attuazione, nonche' sulle
loro correlazioni con lo stato giuridico
ed economico di categorie o fasce di
dipendenti pubblici omologabili. Per le
disposizioni legislative recanti oneri a
carico dei bilanci di enti appartenenti
al settore pubblico allargato la
relazione riporta la valutazione
espressa dagli enti interessati.
6. Ogni quattro mesi la Corte dei conti
trasmette al Parlamento una relazione
sulla tipologia delle coperture adottate
nelle leggi approvate nel periodo
considerato e sulle tecniche di
quantificazione, degli oneri. La Corte
riferisce, inoltre, su richiesta delle
Commissioni parlamentari competenti
nelle modalita' previste dai Regolamenti
parlamentari, sulla congruenza tra le
conseguenze finanziarie dei decreti
legislativi e le norme di copertura
recate dalla legge di delega.
6-bis. Le disposizioni che comportano
nuove o maggiori spese hanno effetto
entro i limiti della spesa espressamente
autorizzata nei relativi provvedimenti
legislativi. Con decreto dirigenziale
del Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale, e' accertato
l'avvenuto raggiungimento dei predetti
limiti di spesa. Le disposizioni recanti
espresse autorizzazioni di spesa cessano
di avere efficacia a decorrere dalla
data di pubblicazione del decreto per
l'anno in corso alla medesima data.
6-ter. Per le Amministrazioni dello
Stato, il Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, anche
attraverso gli uffici centrali del
bilancio e le ragionerie provinciali
dello Stato, vigila sulla corretta
applicazione delle disposizioni di cui
al comma 6-bis. Per gli enti ed
organismi pubblici non territoriali gli
organi interni di revisione e di
controllo provvedono agli analoghi
adempimenti di vigilanza e segnalazione
al Parlamento e al Ministero
dell'economia e delle finanze.
7. Qualora nel corso dell'attuazione di
leggi si verifichino o siano in procinto
di verificarsi scostamenti rispetto alle
previsioni di spesa o di entrata
indicate dalle medesime leggi al fine
della copertura finanziaria, il Ministro
competente ne da' notizia
tempestivamente al Ministro
dell'economia e delle finanze, il quale,
anche ove manchi la predetta
segnalazione, riferisce al Parlamento
con propria relazione e assume le
conseguenti iniziative legislative. La
relazione individua le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai
fini della revisione dei dati e dei
metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette
leggi. Il Ministro dell'economia e delle
finanze puo' altresi' promuovere la
procedura di cui al presente comma
allorche' riscontri che l'attuazione di
leggi rechi pregiudizio al conseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica
indicati dal Documento di programmazione
economico-finanziaria e da eventuali
aggiornamenti, come approvati dalle
relative risoluzioni parlamentari. La
stessa procedura e' applicata in caso di
sentenze definitive di organi
giurisdizionali e della Corte
costituzionale recanti interpretazioni
della normativa vigente suscettibili di
determinare maggiori oneri.».