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COME
APRIRE UN AGRITURISMO IN CALABRIA
Di seguito l'attuale normativa per
aprire un agriturismo in Calabria
Legge Regionale N. 22 DEL 7-09-1988
Promozione e sviluppo dell' agriturismo
in Calabria
Il
Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:
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ARTICOLO 1 Finalità 1
La Regione Calabria, nel quadro e per le
finalità della legge 5 dicembre 1985, n.
730 e in armonia coi propri strumenti di
programmazione, disciplina e promuove l'
agriturismo allo scopo di favorire la
permanenza degli agricoltori nelle zone
rurali, il riequilibrio territoriale e
il miglioramento delle condizioni di
vita attraverso l' integrazione dei
redditi agricoli, la valorizzazione
delle risorse produttive tipiche, del
patrimonio ambientale, paesaggistico,
urbanistico rurale e culturale propri
della Regione.
ARTICOLO 2 Definizione di attività
agrituristiche
1. Per attività agrituristiche si
intendono esclusivamente quelle di
ricezione ed ospitalità esercitate dagli
imprenditori agricoli di cui all'
articolo 2135 del Codice Civile, singoli
od associati e dai loro familiari, di
cui all' articolo 230 bis del Codice
Civile, utilizzando la propria azienda,
in rapporto di connessione e
complementarità rispetto alle attività
di coltivazione del fondo, silvicoltura,
allevamento del bestiame,che devono
comunque rimanere principali.
2. Lo svolgimento di attività
agrituristiche, nell' osservanza delle
norme di cui alla presente legge, non
costituisce variazione della
destinazione agricola dei fondi e degli
edifici interessati.
3. Rientrano tra le attività
agrituristiche:- dare stagionalmente
ospitalità , anche in spazi aperti
destinati alla sosta di campeggiatori;-
somministrare, per la consumazione sul
posto, pasti e bevande costituiti
prevalentemente da prodotti propri e/o
tipici della zona in cui l' azienda
ricade, ivi compresi quelli di carattere
alcolico e superalcolico;nell' ambito
dell' azienda. |
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4. Sono considerati di propria
produzione le bevande e i cibi prodotti
e lavorati nell' azienda agricola,
nonché quelli ricavati da materie prime
dell' azienda agricola anche attraverso
lavorazioni esterne.
ARTICOLO 3 Utilizzazione di locali per
attività agrituristiche
1. Possono essere utilizzati per
attività agrituristiche i locali siti
nell' abitazione dell' imprenditore
agricolo o della famiglia coltivatrice
ubicati nel fondo, nonché gli edifici o
parte di essi esistenti nel fondo e non
più necessari alla conduzione dello
stesso.
ARTICOLO 4 Requisiti tecnici e igienico
– sanitari delle strutture destinate ad
attività agrituristiche
1. Gli alloggi destinati alle attività
agrituristiche devono possedere le
caratteristiche strutturali e igienico –
sanitarie previste dal regolamento
edilizio comunale per i locali di
abitazione.
2. Gli spazi aperti destinati a sosta di
campeggiatori dovranno disporre di
servizi igienici accessibili anche di
notte in misura di almeno uno ogni 10
ospiti.
3. La produzione, la preparazione, il
confezionamento e la somministrazione di
alimenti e bevande sono soggetti alle
disposizioni di cui alla legge 30 aprile
1962 n. 283 e successive modificazioni e
integrazioni.
ARTICOLO 5 Elenco regionale commissione
regionale
1. E' istituito l' elenco regionale dei
soggetti abilitati all'esercizio delle
attività agrituristiche. Tale elenco è
suddiviso in sezioni provinciali, è
tenuto dall' Assessorato regionale all'
Agricoltura ed in copia autentica dalle
Province e dalle Comunità Montane.Il
certificato di iscrizione all' elenco è
rilasciato dagli enti delegati di cui al
successivo articolo 15.
2. L' iscrizione nell' elenco è
condizione necessaria per il rilascio
dell' autorizzazione comunale all'
esercizio delle attività agrituristiche.
3. L' iscrizione nell' elenco è negata,
tranne che abbiano ottenuto la
riabilitazione, a coloro:
a) che abbiano riportato nel triennio,
con sentenza passata in giudicato,
condanna per uno dei delitti previsti
dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517
del Codice Penale o per uno dei delitti
in materia di igiene e sanità o di frode
nella preparazione degli alimenti
previsti in leggi speciali;
b) che siano sottoposti a misure di
prevenzione ai sensi della legge 27
dicembre 1956 n. 1423 e successive
modificazioni,o siano stati dichiarati
delinquenti abituali.
4. Per l' accertamento delle condizioni
di cui al comma precedente si applicano
l' articolo 606 del Codice di procedura
penale e l' articolo 10 della legge 4
gennaio 1968 n. 15.
5. Il diniego motivato dall' iscrizione
deve essere comunque comunicato al
richiedente.
6. L' elenco di cui al presente articolo
è tenuto dalla Commissione regionale
nominata con Decreto del Presidente
della Giunta regionale e istituita
presso la sede dell'Assessorato
regionale all' Agricoltura.
7. La Commissione è così composta:-
dagli assessori regionali all'
agricoltura e al turismo o dai loro
delegati;
- da tre rappresentanti delle
organizzazioni professionali agricole;
- da tre rappresentanti delle
associazioni agrituristiche operanti
nella regione;
- da un dirigente dell' Assessorato
regionale all' Urbanistica;
- da un dirigente dell' Assessorato
regionale all' Ambiente,laddove la
materia non entri a far parte di altro
Assessorato già rappresentato;
- da un rappresentante di ciascuna delle
tre organizzazioni agrituristiche
regionali, emanazione delle
Organizzazioni Professionali Agricole
maggiormente rappresentative a livello
nazionale.
8. Presiede la Commissione l' assessore
all' agricoltura o un suo delegato.
9. Le funzioni di segreteria sono svolte
dal dirigente regionale per l'
agriturismo.
10. Le attività tecnico - burocratiche
conseguenti ai lavori della Commissione
sono svolte dagli uffici competenti
della Giunta regionale.
11. Ai componenti della Commissione
estranei all' amministrazione regionale
si applica il trattamento economico
previsto dalla legge regionale 12 del 19
novembre 1982.
ARTICOLO 6 Disciplina amministrativa e
autorizzazione comunale
1. I soggetti di cui all' articolo 2,
primo comma, che intendono esercitare
attività agrituristiche, devono
presentare al Comune, nel cui territorio
ha sede l' immobile interessato,
apposita domanda contenente la
descrizione dettagliata delle attività
proposte, con l' indicazione delle
caratteristiche dell' azienda, degli
edifici e delle aree da utilizzare per
uso agrituristico, delle capacità
ricettive, dei periodi di esercizio
dell' attività e delle tariffe che si
intende praticare nell' anno in corso.
2. Le informazioni di cui al precedente
comma possono essere contenute anche in
separata relazione illustrativa allegata
alla domanda.
3. La domanda deve essere corredata dai
seguenti documenti:
- idonea certificazione dalla quale
risulti il possesso dei requisiti di cui
agli articoli 11 e 92 del Testo Unico
approvato con RD 18 giugno 1931 n. 773 e
all' articolo 5 della legge 9 febbraio
1963, n. 59;
- copia del libretto sanitario alla o
alle persone che eserciteranno l'
attività ;
- certificato di iscrizione nell' elenco
di cui al primo comma, articolo 5 della
presente legge;
- l' autorizzazione del proprietario se
la richiesta viene avanzata dall'
affittuario del fondo e/ o degli
edifici.
4. Entro 90 giorni dalla data di
presentazione il Sindaco esamina le
domande ed emette pronuncia di
accoglimento o meno.
5. Scaduti i 90 giorni senza che ci sia
stata alcuna pronuncia, la domanda si
deve intendere accolta.
6. Entro 30 giorni dall' accoglimento
della domanda o dalla scadenza del
termine senza pronuncia, il Sindaco
rilascia l'autorizzazione che abilita
allo svolgimento dell'attività
agrituristica stabilendone limiti e
modalità .
7. L' autorizzazione è sostitutiva di
ogni altro provvedimento amministrativo.
8. Ai sensi del quarto e quinto comma
dell' articolo 19 del DPR 24 luglio
1977, n. 616, il provvedimento di
autorizzazione all'esercizio dell'
attività agrituristica è adottato previa
comunicazione al Prefetto e deve essere
sospeso, annullato o revocato per
motivata richiesta dello stesso. Il
diniego del provvedimento è efficace
solo se il Prefetto esprime parere
conforme.
9. Non si applicano all' esercizio dell'
agriturismo le norme di cui alla legge
16 giugno 1939, n. 1111, per la
disciplina degli affittacamere.
10. Entro il 31 gennaio di ogni anno il
Comune invia alla Regione e agli Enti
delegati un elenco aggiornato degli
operatori agrituristici autorizzati con
la localizzazione delle aziende e con l'
indicazione delle singole iniziative.
ARTICOLO 7 Obblighi amministrativi
1. Entro il 31 dicembre di ogni anno i
soggetti abilitati allo svolgimento di
attività agrituristiche devono
dichiarare al Comune le tariffe che
intendono praticare nell' anno
successivo riferendole ai diversi
servizi di accoglienza
previsti(alloggio, mezza pensione,
pensione completa, sosta
campeggiatori,ecc.).
2. Il soggetto autorizzato allo
svolgimento di attività agrituristiche
ha i seguenti obblighi:- esporre al
pubblico l' autorizzazione di cui al
precedente articolo 6;
- rispettare i limiti e le modalità
indicate nell' autorizzazione stessa e
le tariffe determinate ai sensi del
primo comma del presente articolo;
- esporre la dichiarazione delle
tariffe, convalidata dal Comune, in
luogo ben visibile e comunque in ogni
alloggio e all'ingresso dell' area
riservata ai campeggiatori;
- tenere un registro contenente le
generalità delle persone alloggiate;
- l' elenco di tali tariffe deve essere
comunicato alle Province, alle Comunità
Montane ed alla Regione.
ARTICOLO 8 Sospensione e revoca dell'
autorizzazione
1. L' autorizzazione di cui all'
articolo 6 della presente legge è
sospesa dal Sindaco con provvedimento
motivato per un periodo compreso tra 10
e 30 giorni per violazione agli obblighi
di cui all' articolo 7 della presente
legge nonché per sopravvenuta temporanea
mancanza dei requisiti igienico
-sanitari e di pubblica sicurezza nell'
esercizio degli alloggi agrituristici,
salvo che la trasgressione non
costituisca più grave reato.
2. Il rilascio e la revoca dell'
autorizzazione sono comunicati dal
Sindaco alla Commissione regionale per
l' agriturismo presso l' Assessorato
regionale all' Agricoltura e alla
Prefettura perché provvedano alla
revisione degli elenchi in loro
possesso.
ARTICOLO 9 Indagine territoriale
1. Al fine di conoscere la potenzialità
di sviluppo agrituristico nel territorio
regionale e di programmare in funzione
delle potenzialità le risorse, la
Regione attua tramite gli enti delegati
un' indagine specifica in collaborazione
con le Organizzazioni Professionali
agricole maggiormente rappresentative a
livello nazionale e operanti a livello
regionale ed avvalendosi della
collaborazione degli enti specializzati
nel settore agrituristico.
ARTICOLO 10 Programma agrituristico
regionale
1. La Regione, per l' assolvimento dei
fini di cui all' articolo10 della legge
5 dicembre 1985, n. 730, predispone un
programma regionale agrituristico e di
rivitalizzazione di aree rurali.
2. Il programma è redatto sulla base
delle proposte degli enti delegati
sentite le autorità di amministrazione e
gestione delle riserve e dei parchi
naturali, le associazioni e
organizzazioni agrituristiche operanti
nella regione e le organizzazioni
professionali di categoria.
3. Il programma può altresì tener conto
delle aziende che si caratterizzano per
la valorizzazione dei prodotti tipici e
applicano tecniche agronomiche tese alla
salvaguardia dell'ambiente.
4. Il programma stabilisce gli obiettivi
da raggiungere,individua le zone di
prevalente interesse agrituristico e gli
eventuali parametri di recettività ,
indica gli itinerari agrituristici
attivabili, fissa gli indirizzi per il
coordinamento delle iniziative di cui
all' articolo 13 della presente legge e
definisce i parametri per gli incentivi
agli imprenditori agricoli di cui all'
articolo 13 della presente legge.
5. Il programma ha durata triennale ed è
approvato dal Consiglio regionale.
ARTICOLO 11 Programma annuale di
intervento
1. Il programma annuale d' intervento è
approvato dal Consiglio regionale
unitamente al bilancio annuale di
previsione sulla base dei piani annuali
territoriali definiti ed approvati dagli
enti delegati.
2. Gli enti delegati provvedono alla
definizione ed approvazione dei piani
annuali territoriali di intervento e li
trasmettono entro il 30 settembre di
ciascun anno all' Assessorato regionale
all' Agricoltura.
3. Il programma annuale di intervento
contiene:- la descrizione delle
caratteristiche naturali,
ambientali,agricole, produttive delle
zone interessate con particolare
riguardo al patrimonio artistico e
storico;- la perimetrazione delle zone
di intervento;- le iniziative
agrituristiche in atto;- l' indicazione
del patrimonio di edilizia rurale
esistente suscettibile di utilizzazione
agrituristica;- le proposte di
intervento da realizzare;- le iniziative
di cui all' articolo 12 della presente
legge;- il riparto dei fondi da
attribuire agli enti delegati.
4. I programmi triennali ed annuali
vengono comunicati al Ministero dell'
Agricoltura e delle Foreste e al
Ministero del Turismo e dello
Spettacolo.
ARTICOLO 12 Promozione dell' offerta
agrituristica
1. La Regione e gli enti delegati
assumono iniziative promozionali per la
formazione dell' offerta agrituristica
in collaborazione con le Organizzazioni
Professionali agricole e le associazioni
nazionali agrituristiche operanti nel
territorio.
2. Sono ammesse a finanziamento:
- manifestazioni, convegni ed iniziative
similari miranti a sensibilizzare l'
ambiente agricolo all' attività
agrituristica;
- iniziative di diffusione della
conoscenza dell' agriturismo nelle
scuole, nel mondo del lavoro;
- pubblicazioni divulgative delle
iniziative agrituristiche in atto, delle
relative caratteristiche e delle tariffe
praticate;
- attività di studio e di ricerca sull'
agriturismo ed opportune iniziative di
formazione professionale;
- pubblicazioni, con illustrazioni degli
itinerari agrituristici previsti nel
programma agrituristico regionale.
ARTICOLO 13 Incentivi agli imprenditori
agricoli ed alle iniziative collegate
all' agriturismo
1. Gli interventi per il recupero del
patrimonio edilizio rurale esistente ad
uso dell' imprenditore agricolo ai fini
di attività turistiche devono essere
conformi alle disposizioni contenute
negli strumenti urbanistici.
2. Le opere di restauro devono essere
eseguite nel rispetto delle
caratteristiche tipologiche ed
architettoniche degli edifici esistenti
e nel rispetto delle zone interessate.
3. Gli incentivi di cui al comma
precedente sono concessi per le seguenti
iniziative:
a) restauro, ristrutturazione,
ripristino, adeguamento internodi
edifici rurali da destinare ad alloggi
agrituristici e relativi servizi;
b) arredo degli alloggi di cui al punto
precedente;
c) adattamento di spazi aperti da
destinarsi alla sosta di campeggiatori,
senza mutamento della destinazione
agricola dei terreni;
d) installazione nei fabbricati
aziendali o sociali di strutture per la
conservazione, per la vendita al
dettaglio o per il consumo di prodotti
agricoli;
e) allestimento di piccoli impianti per
attività ricreative eculturali.
4. Possono altresì essere ammessi al
finanziamento: ampliamenti dei
fabbricati aziendali limitati ai servizi
strettamente necessari allo svolgimento
dell' attività agrituristica e nel
rispetto degli indici stabiliti dalle
vigenti norme urbanistiche.
5. L' erogazione del contributo potrà
avvenire in una o due soluzioni, dietro
presentazione di relazione su quanto
realizzato e rendiconto documentato
delle spese sostenute.
6. Nella concessione dei contributi
costituiscono motivi di priorità nell'
ordine:
a) la collocazione dell' azienda in una
delle zone di maggiore interesse
agrituristico;
b) l' appartenenza dell' imprenditore
alla categoria dei coltivatori diretti;
c) l' essere imprenditore agricolo a
titolo principale.
ARTICOLO 14 Erogazione dei contributi
1. Per poter accedere ai contributi di
cui all' articolo 13della presente legge
i soggetti interessati devono presentare
entro il 31 marzo di ciascun anno
domanda agli Enti delegati di cui
all'articolo 15 della presente legge.
2. La domanda deve essere corredata
dalla seguente documentazione:
a) certificato di iscrizione nell'
elenco di cui all' articolo 5primo comma
della presente legge;
b) una relazione tecnico - economica che
evidenzi, tra l' altro l'interdipendenza
e la complementarità delle
attività agrituristiche con l' esercizio
dell' agricoltura;
c) relazione dettagliata delle opere e
delle spese che si intendono realizzare
e delle attrezzature ed arredi che si
intendono installare;
d) progetto edilizio e relativa
concessione relativamente alle opere di
cui alla lettera << c >> del presente
articolo.3. I contributi per le opere di
cui all' articolo 13, sono concessi
nella misura seguente:
a) per quanto attiene alle strutture e
ai servizi aziendali:- in conto
capitale, fino ad un massimo del 75 per
cento della spesa ritenuta ammissibile
nelle aree di collina e di montagna, del
60 per cento della spesa per le aree non
collinari e montane;
b) per quanto attiene agli arredi:- in
conto capitale del 50 per cento delle
spese ammissibili.
4. Le opere e gli allestimenti
finanziati ai sensi della presente legge
sono vincolati alla loro specifica
destinazione a decorrere dalla data di
concessione del contributo per la durata
di anni 10.
5. I soggetti beneficiari dei contributi
di cui alla presente legge decadono dai
benefici concessi o erogati qualora
perdano i requisiti richiesti per l'
esercizio delle attività agrituristiche.
6. In caso di decadenza dai benefici, la
Giunta regionale previo parere della
Commissione di cui all' articolo 5
revocai contributi concessi e dispone il
recupero delle somme eventualmente
erogate, maggiorate degli interessi
legali e delle eventuali spese di
recupero.
ARTICOLO 15 Deleghe di funzioni
amministrative
1. Sono attribuite alle Comunità Montane
e per il restante territorio alle
Province, le funzioni e le competenze
amministrative non espressamente
attribuite dalla presente legge alla
Regione ed ai Comuni.
2. In particolare sono delegati agli
enti di cui al precedente comma i
seguenti compiti:
- l' approvazione delle iniziative da
ammettere al contributo finanziario di
cui agli articoli 13 e 14 della presente
legge;
- la predisposizione dei piani annuali
territoriali di cui all'articolo 11,
secondo comma della presente legge;
- il controllo e la verifica delle
procedure di attuazione dei progetti,
delle attività e della destinazione
delle strutture.
ARTICOLO 16 Norme di rinvio
1. Per quanto non previsto dalla
presente legge si applicano le vigenti
disposizioni nazionali in materia.
ARTICOLO 17 Norme transitorie
1. In sede di prima applicazione della
presente legge la Regione predispone il
programma regionale agrituristico di cui
all' articolo 11 entro 12 mesi dalla sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria.
2. Nelle more dell' approvazione del
programma di cui al precedente comma per
l' esercizio 1988 le Comunità Montane e
le Province predispongono i relativi
piani annuali territoriali di cui all'
articolo 12 secondo comma della presente
legge sulla base degli indirizzi e dei
criteri che saranno emanati dalla Giunta
regionale, Assessorato all'
Agricoltura,sentite le organizzazioni
professionali agricole e le associazioni
agrituristiche operanti sul territorio,
entro 60 giorni dalla pubblicazione
della presente legge sul Bollettino
Ufficiale della Regione Calabria.
ARTICOLO 18 Norma finanziaria
1. All' onere derivante dalla presente
legge, valutato per l'anno 1988 in lire
1.400.000.000, si provvede con la
disponibilità esistente sul capitolo
7001202 << Fondo occorrente per far
fronte agli oneri derivanti da
provvedimenti legislativi che si
perfezioneranno dopo l' approvazione del
bilancio recante spese per investimenti
attinenti agli ulteriori programmi di
sviluppo (elenco n. 4) >> dello stato di
previsione della spesa del bilancio per
l' anno 1988, che viene ridotto di pari
importo.OMISSIS per gli anni successivi
ed a partire dall' esercizio finanziario
1989 la corrispondente spesa cui si fa
fronte con i fondi spettanti alla
regione ai sensi dell' articolo 9 della
legge16 maggio 1970, n. 281, sarà
determinata in ciascun esercizio
finanziario con la legge di approvazione
del bilancio della Regione e con l'
apposita legge finanziaria che
l'accompagna. All'onere derivante dall'
articolo 5 della presente legge si fa
fronte con lo stanziamento previsto al
capitolo 1013101 dello stato di
previsione della spesa del bilancio
relativo all' esercizio finanziario
1988, e al corrispondente capitolo per
gli anni successivi. La predetta
disponibilità del bilancio è utilizzata
nell'esercizio in corso, ponendo la
competenza della spesa a carico del
capitolo 5231203 che si istituisce nello
stato di previsione della spesa per
l'esercizio 1988 con la denominazione <<
Spese per la promozione e lo sviluppo
dell' agriturismo in Calabria >>e lo
stanziamento, in termini di competenza e
di cassa,di lire 1.400.000.000.per gli
anni successivi ed a partire dall'
esercizio finanziario 1989 la
corrispondente spesa cui si fa fronte
con i fondi spettanti alla regione ai
sensi dell' articolo 9 della legge16
maggio 1970, n. 281, sarà determinata in
ciascun esercizio finanziario con la
legge di approvazione del bilancio della
Regione e con l' apposita legge
finanziaria che l' accompagna. All'onere
derivante dall' articolo 5 della
presente legge si fa fronte con lo
stanziamento previsto al capitolo
1013101 dello stato di previsione della
spesa del bilancio relativo all'
esercizio finanziario 1988, e al
corrispondente capitolo per gli anni
successivi.
ARTICOLO 19
per gli anni successivi ed a partire
dall' esercizio finanziario 1989 la
corrispondente spesa cui si fa fronte
con i fondi spettanti alla regione ai
sensi dell' articolo 9 della legge16
maggio 1970, n. 281, sarà determinata in
ciascun esercizio finanziario con la
legge di approvazione del bilancio della
Regione e con l' apposita legge
finanziaria che l' accompagna.All' onere
derivante dall' articolo 5 della
presente legge si fa fronte con lo
stanziamento previsto al capitolo
1013101 dello stato di previsione della
spesa del bilancio relativo all'
esercizio finanziario 1988, e al
corrispondente capitolo per gli anni
successivi.
La
presente legge regionale sarà pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti, di
osservarla e farla osservare come legge
della Regione Calabria. Catanzaro, li 7
settembre 1988
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