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COME
APRIRE UN AGRITURISMO IN ABRUZZO
Di seguito l'attuale normativa per
aprire un agriturismo in Abruzzo
Legge Regionale N. 32 DEL 31-05-1994
Nuove norme in materia di agriturismo.
Il
Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:
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ARTICOLO 1 Finalità
La
Regione, nell' ambito degli indirizzi
della politica comunitaria ed in armonia
con la Legge n. 730 del 5- 12- 85,
promuove, sostiene e disciplina nel
proprio territorio l' attività
agrituristica allo scopo di:
- agevolare la permanenza dei produttori
agricoli nelle zone rurali;-
salvaguardare e tutelare l'ambiente ed
il patrimonio rurale,naturale ed
edilizio;
- valorizzare le produzioni tipiche;-
sviluppare il turismo sociale e
giovanile;
- contribuire al riequilibrio tra le
diverse realtà delle zone agricole;
- contribuire alla salvaguardia del
patrimonio culturale e tradizionale del
mondo rurale.
ARTICOLO 2
Definizione attività agrituristiche
Per
attività agrituristiche si intendono
esclusivamente quelle di ricezione ed
ospitalità esercitate dagli imprenditori
agricoli,singoli o associati, e dai loro
familiari di cui rispettivamente agli
articoli 2135 e 230 Bis del Codice
Civile.Rientrano in tali attività :
a) dare ospitalità per soggiorno, in
appositi locali aziendali a ciò adibiti;
b) dare accoglimento in spazi aperti
destinati alla sosta di campeggiatori e
caravans;
c) somministrare pasti e bevande
ricavati prevalentemente da prodotti
aziendali, ottenuti attraverso
lavorazioni interne o esterne all'
azienda,compresi gli alcoolici ed i
superalcoolici, tipici della regione, ed
in particolare dell'ambiente rurale;
d) organizzare attività ricreative anche
di tipo sportivo e culturale, ed in
particolare strutture museali dedicate
al mondo rurale;
e) vendere i prodotti della propria
azienda; |
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f) organizzare strutture di turismo
equestre finalizzate allo svolgimento
dell' attività agrituristica,nell'
ambito dell' attività aziendale;
g) svolgere il ruolo di operatore
ambientale.Le attività di cui ai commi
precedenti devono svolgersi in rapporto
di connessione e complementarità
rispetto alle normali attività di
coltivazione del fondo, selvicoltura e
allevamento del bestiame e sono
considerate, a tutti gli effetti,
integratrici del reddito aziendale.Il
principio della connessione tra l'
attività agrituristica e quella agricola
è stabilito con il criterio del tempo
lavoro.
ARTICOLO 3
Esercizio dell' agriturismo
Per
lo svolgimento delle attività
agrituristiche può essere impiegato
personale appartenente al nucleo
familiare, come previsto dall'art. 230
Bis del Codice Civile, nonchè personale
normalmente impiegato nell' attività di
conduzione del fondo.
ARTICOLO 4
Immobili destinati all' agriturismo
Possono essere utilizzati per attività
agrituristiche gli edifici o parti di
essi esistenti sul fondo nonché locali o
edifici rurali siti in aggregati urbani
ed utilizzati direttamente
dall'imprenditore agricolo in rapporto
di connessione con l' attività agricola.
L'utilizzazione agrituristica non
comporta il cambio di destinazione d'
uso degli edifici e dei fondi
interessati. La sistemazione degli
immobili può avvenire attraverso
interventi di manutenzione
straordinaria, di ristrutturazione e di
restauro.Gli interventi non possono
modificare le caratteristiche di
ruralità degli edifici, secondo il
criterio tipologico, architettonico e
nel rispetto delle normative
urbanistiche e paesaggistiche.
ARTICOLO 5
Norme igienico sanitarie
I
locali e gli alloggi destinati all'
utilizzazione agrituristica devono
possedere i requisiti igienico sanitari
previsti dai regolamenti edilizi
comunali per le civili abitazioni. I
locali adibiti a punto di ristoro
agrituristico sono soggetti alle
disposizioni dei cui alla Legge 283/ 62
e successive modifiche ed integrazioni,
nonché ai criteri di attuazione della
presente legge.
ARTICOLO 6
Elenco regionale degli operatori
agrituristici
E'
istituito presso la Giunta
Regionale,Settore Agricoltura e Foreste,
l' Albo regionale dei soggetti abilitati
all' esercizio dell' agriturismo.L'
iscrizione al predetto albo è disposta
con decreto del Presidente della Giunta
Regionale.Le domande tendenti ad
ottenere l' iscrizione all' Albo sono
presentate all' Ispettorato Provinciale
dell' Agricoltura competente per
territorio, che entro 30 giorni dalla
data di ricezione delle stesse provvede
all' istruttoria da trasmettere, per i
successivi adempimenti, al competente
Servizio del Settore Agricoltura.Avverso
il diniego di iscrizione nell' Albo
regionale è ammesso, entro 30 giorni
dalla comunicazione, ricorso alla Giunta
regionale, che si esprime entro 60
giorni dalla data di acquisizione dello
stesso.
ARTICOLO 7
Commissione regionale per l' agriturismo
E'
istituita presso il Settore Agricoltura
della Giunta la Commissione Regionale
per l' Agriturismo. La Commissione,
nominata con decreto del Presidente
della Giunta Regionale, su conforme
delibera della stessa, è così composta:
- dal Componente la Giunta preposto al
Settore Agricoltura e Foreste, o da un
suo delegato,che la presiede;
- da un funzionario regionale del
Settore Agricoltura;
- da un funzionario regionale del
Settore Turismo;
- da un funzionario regionale del
Settore Beni Ambientali;
- da un rappresentante per ciascuna
delle Organizzazioni Professionali
Agricole facenti parte del CNEL, che
abbiano Associazioni Nazionali
Agrituristiche operanti nella Regione;
- da un rappresentante per ciascuno
degli Ispettorati Provinciali dell'
Agricoltura;
- da un funzionario di livello non
inferiore al 6 profilo professionale
amministrativo, con compiti di
segretario e senza diritto al voto;
La Commissione esercita le seguenti
funzioni:
a) vigila sulla corretta applicazione
delle normative amministrative previste
dall' art. 8 della presente legge;
b) formula pareri previsti sui programmi
di investimento pubblico nel campo dell'
agriturismo;
c) rassegna parere consultivo sulla
formulazione del programma regionale di
sviluppo del Settore;
d) esprime parere sui ricorsi dei
soggetti non abilitati a svolgere
attività agrituristica;
e) promuove quanto necessario per
coordinare le attività degli Enti
interessati all' agriturismo;
f) esprime parere obbligatorio sulle
proposte di cancellazione, ai sensi del
successivo art. 13,dell' Elenco
regionale degli operatori che hanno
perso i requisiti per aver titolo di
iscrizione.Ai componenti la Commissione,
esterni all' Amministrazione regionale,
compete il trattamento economico
previsto dalla LR2- 2- 88, n. 15.
ARTICOLO 8
Disciplina amministrativa
Al
rilascio dell' autorizzazione per l'
esercizio dell' attività agrituristica
provvede il Sindaco del Comune ove ha
sede l'azienda interessata all'
esercizio dell' attività stessa, ai
sensi e per gli effetti dell' art. 8
della Legge n. 730/85.I soggetti
interessati devono presentare apposita
domanda corredata della seguente
documentazione:
a) certificato di iscrizione all' Albo
regionale degli imprenditori
agrituristici;
b) domanda da cui risultano le
caratteristiche delle attività
agrituristiche esercitate di cui
all'art. 2 della presente legge;
c) libretto sanitario per gli addetti
alla somministrazione di pasti e
bevande;
d) certificato di idoneità igienico
sanitaria dei locali adibiti a punto
ristoro;
e) abitabilità delle strutture
agrituristiche. Entro il 31 gennaio di
ogni anno il Comune trasmette alla
Giunta Regionale e agli Organismi
regionali preposti alla promozione
turistica competenti per territorio, l'
elenco nominativo delle attività
autorizzate nell' anno precedente.Per le
aziende agrituristiche non è richiestala
classificazione prevista dalla LR26- 1-
1993, n. 11.Il soggetto autorizzato allo
svolgimento delle attività
agrituristiche deve:- esporre al
pubblico l' autorizzazione, nonchè il
marchio agrituristico regionale,
rilasciato dal competente Servizio del
Settore Agricoltura;
- rispettare i limiti e le modalità
indicate nell'autorizzazione;
- tenere un registro contenente le
generalità degli alloggiati, con le date
di arrivo e di partenza, in ottemperanza
alle norme di pubblica sicurezza. Entro
il 1 marzo ed il 1 ottobre di ogni anno
gli interessati devono comunicare alla
Giunta regionale - Settore Turismo - i
prezzi che intendono applicare,
rispettivamente dal1 giugno e dal 1
gennaio dell' anno successivo.
ARTICOLO 9
Programma regionale agrituristico
La
Giunta regionale, sentita la Commissione
Regionale di cui all' art. 7, predispone
il programma regionale per l'
agriturismo e per la rivitalizzazione
delle aree rurali.Il programma regionale
stabilisce gli obiettivi di sviluppo
dell' agriturismo nel territorio
regionale ed in particolare:
a) individua le zone di prevalente
interesse agrituristico;
b) favorisce l' incremento, in
concessione con l'attività agricola,
delle attività artigianali di tipo
rurale;
c) stabilisce gli obiettivi di sviluppo
del settore;
d) delibera e coordina i piani di
sviluppo di cui al successivo articolo
12;
e) fissa i criteri e le proprietà per il
riparto territoriale delle risorse;
f) costituisce una Banca dati delle
risorse e delle caratteristiche rurali
della Regione.Il programma agrituristico
ha durata triennale con aggiornamenti
annuali ed è approvato dal Consiglio
Regionale.Il programma regionale
agrituristico deve essere in armonia con
gli indirizzi della programmazione
nazionale e regionale, con la
pianificazione territoriale, con la
Legge nº394/ 91 e con i regolamenti
CEE.
ARTICOLO 10 Provvidenze agli
imprenditori agricoli
Agli iscritti
nell' Albo di cui all' art. 6 della
presente legge, possono essere concessi
contributi in conto capitale o in conto
interesse per l' esecuzione di
interventi sui fabbricati e sulle aree
esterne da destinare ad attività
agrituristiche. Sono ammesse a
contributo anche quelle opere necessarie
all' espletamento di attività culturali,
ricreative e sportive di cui all' art. 2
della presente legge. Sono, altresì,
ammesse al contributo le spese relative
all' arredamento, secondo i criteri di
attuazione della presente legge.Il
volume massimo di investimenti
ammissibili a contributo è stabilito
nella misura di L. 120.000.000, sulla
base di appositi computi metrici e con
l'applicazione del prezziario ANCE.
Nella previsione di spesa è ammessa una
aliquota non superiore al 10% per spese
generali. La misura massima del
contributo in conto capitale è fissata
nel 40% della spesa ammessa,elevabile al
50% nelle aree svantaggiate, di cui alla
direttiva CEE 268/ 75. Nel corso dei
lavori sono consentite anticipazioni
sino all' 80% del contributo
accordato.In alternativa al contributo
in conto capitale,la Regione può
concedere il concorso sul pagamento
degli interessi relativi a mutui di
durata decennale, fino ad un massimo
del100% della spesa ritenuta
ammissibile, da contrarsi per la
realizzazione delle opere con Istituti
autorizzati che abbiano stipulato
apposita convenzione con la Regione.Il
concorso regionale attualizzato non
potrà superare l' importo dei contributi
in conto capitale concedibili ai sensi
del comma 5.Ai mutui si applica il tasso
di riferimento fissato, per le
operazioni di credito agrario di
miglioramento, con Decreto del Ministero
del Tesoro.Sono altresì previsti mutui
per il completamento delle strutture
agrituristiche già esistenti.Gli
immobili e le relative pertinenze
oggetto dei benefici, sono soggetti ad
un vincolo di destinazione decennale a
decorrere dalla data di accertamento
della avvenuta esecuzione delle
opere.Nei piani di miglioramento di cui
all' artº2 del Regolamento CEE n. 797/
85 e successive modifiche, possono
essere previsti ulteriori e diversi
investimenti a fini agrituristici da
effettuare nell' azienda agricola.Le
aziende site nelle aree protette di cui
alla Legge 394/ 91, hanno priorità nella
concessione di contributi.Il programma
regionale agrituristico stabilisce i
criteri e le altre priorità per la
concessione dei contributi in conto
capitale e in conto interesse.Sono
ammesse a contributo le attività di cui
all' articolo 2 della presente legge,
nonché la strutturazione di laboratori
per la trasformazione e confezionamento
di prodotti agricoli e di punti vendita
aziendali.
ARTICOLO 11 Provvidenze agli enti
pubblici
Alle Province, ai
Comuni ed alle Comunità Montane, possono
essere assegnati contributi in conto
capitale nella misura massima del 75%,
per la realizzazione dei seguenti
interventi:
a) realizzazione e miglioramento di
servizi e infrastrutture volte allo
sviluppo agrituristico;
b) studio, realizzazione e promozione di
itinerari agrituristici.
Gli interventi di cui sopra dovranno
essere in armonia con gli obiettivi
stabiliti dal programma regionale.
Possono realizzare gli interventi solo
gli Enti nei cui territori siano
ricomprese aziende agrituristiche
operanti.Tutti gli interventi devono
indicare nella fase progettuale i
soggetti che li gestiranno con annessa
valutazione costi/ benefici.Gli Enti di
cui al precedente primo comma,all' atto
della richiesta devono precisare,con
atto deliberativo del relativo
Consiglio, i mezzi finanziari con cui
faranno fronte alla quota del 25% da
porre a carico del proprio Bilancio.Alle
Aziende delle Foreste Demaniali
Regionali ed agli Enti Parco Nazionali e
Regionali,per lo svolgimento delle
attività agrituristiche,è riservato sino
al 5% dello stanziamento della presente
legge. I programmi dagli stessi
proposti, approvati ai sensi della
normativa contenuta nella presente
legge, sono finanziabili per intero
nell' ambito delle disponibilità di cui
al comma precedente.
ARTICOLO 12 Piani di sviluppo
Il programma di
sviluppo agrituristico e di
rivitalizzazione delle aree rurali,
tenuti presentii principi generali,
stabilisce gli obiettivi di sviluppo
agrituristico nel territorio
regionale.Per l' attuazione di tali
obiettivi sono previsti piani integrati
che abbiano per tema:
a) l' organizzazione e lo svolgimento di
corsi di qualificazione professionale
per aziende già operanti o comunque
iscritte nell' elenco regionale;
b) la promozione delle iniziative
agrituristiche e della immagine
agrituristica complessiva della regione,
anche di concerto con il programma
promozionale dell' Assessorato al
Turismo;
c) attuazione e gestione di una banca
dati regionale sull' agriturismo;
d) valorizzazione dell' ambiente rurale;
e) valorizzazione e promozione dei
prodotti tipici regionali;
f) organizzazione di manifestazioni
culturali sull' ambiente e le tradizioni
rurali;
g) l' istituzione e la valorizzazione di
un marchio regionale agrituristico;
h) applicazione di tecnologie
telematiche.Sono previsti contributi
annuali alle associazioni agrituristiche
operanti nella Regione,concessi in
relazione ad un programma dettagliato
delle attività di cui ai piani di
sviluppo,da presentare entro il 30
ottobre di ciascun anno, alla Giunta
Regionale - Assessorato all'Agricoltura.Il
contributo è relativo alle iniziative
previste nel programma annuale il quale
deve essere corredato da:- atto
costitutivo, Statuto dell'Associazione
ed elenco degli iscritti relativo all'
anno di competenza;
- relazione sull' attività dell'
associazione;
- preventivo dettagliato di spesa;
- verbale del Consiglio di
Amministrazione che autorizza il
Presidente a presentare la domanda.
ARTICOLO 13 Verifica e revoca dell'
autorizzazione
Gli Ispettorati
Provinciali dell' Agricoltura effettuano
verifiche periodiche sul mantenimento
dei requisiti per l' iscrizione all'
Albo. La perdita di tali requisiti
comportala cancellazione dall' Albo
regionale degli imprenditori
agrituristici, la revoca dell'
autorizzazione comunale e la
restituzione delle provvidenze
eventualmente ottenute, di cui all'
artº10 della presente legge.Il
provvedimento di cancellazione è
adottato dalla Giunta regionale, previa
acquisizione del parere obbligatorio da
parte della Commissione Regionale per l'
Agriturismo.
ARTICOLO 14 Sanzioni amministrative.
Chiunque eserciti
abusivamente attività agrituristiche o
comunque violi gli obblighi previsti
dalla presente legge è soggetto alla
sanzione amministrativa di cui alla
Legge n. 287del 25- 8- 91.
ARTICOLO 15 Abrogazione La Legge
Regionale n. 18 del 24.1.84
-<< Norme in
materia di agriturismo >> - è abrogata.
ARTICOLO 16 Norma transitoria.
Gli imprenditori
agricoli, in possesso dell'attestato
provvisorio di idoneità a svolgere
attività agrituristica alla data in
vigore della presente legge, sono
iscritti d' ufficio nell' Albo degli
operatori agrituristici.
ARTICOLO 17 Norme per la disciplina del
turismo rurale.
La Regione,
inoltre, incentiva il recupero del
patrimonio edilizio, sito nei piccoli
centri e nelle campagne, da destinare ad
attività di turismo verde ed ambientale
per le forti sinergie che tali attività
sviluppano con l' agriturismo. A tal
fine la Regione finalizza risorse
proprie e quelle derivanti da fonti
comunitarie e nazionali a quanti,
indipendentemente dall' esercizio dell'
imprenditoria agricola, intendano
recuperare il patrimonio edilizio sito
in ambienti rurali.
ARTICOLO 18 Criteri di attuazione.
Al fine di dare
concreta esecuzione alla presente legge
è approvato l' allegato << A >>
contenente i << criteri di attuazione
>>.
ARTICOLO 19 Norma finanziaria.
Agli oneri
derivanti dall'applicazione degli
articoli 9, 10, 11 e 12 della presente
legge si fa fronte, per l' anno 1994,
con lo stanziamento di L. 20.423.000.000
iscritto al Capitolo di spesa n. 102452
del Bilancio regionale per il medesimo
esercizio. Per gli anni successivi
al1994 le leggi di approvazione o di
variazione dei pertinenti Bilanci
regionali determinano gli oneri relativi
agli interventi previsti nella presente
legge. Allo scopo, saranno utilizzati i
cespiti derivanti da legislazione
statale finalizzata agli interventi in
agricoltura.All' onere per la
corresponsione dei gettoni di presenza
dei membri della Commissione di cui all'
art. 6 della presente legge, si fa
fronte con lo stanziamento annuale del
Capitolo011425 dello stato di previsione
della spesa del bilancio regionale.La
presente legge regionale sarà pubblicata
nel << Bollettino Ufficiale della
Regione >>. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione
Abruzzo.Data a L' Aquila, addì 31 maggio
1994
ALLEGATO
1: ALLEGATO << A >>CRITERI DI ATTUAZIONE
DELLA LEGGE REGIONALE AVENTE PER
OGGETTO: << NUOVE NORME IN MATERIA DI
AGRITURISMO >>
1.0 – REQUISITI
L' attività
agrituristica è caratterizzata dal
rapporto di connessione e
complementarietà con l' impresa agricola
e cioè con le attività di coltivazione,
silvicoltura e allevamento, che devono
comunque rimanere principali e
prevalenti.Il principio della prevalenza
viene stabilito con il criterio del
Tempo - Lavoro, secondo la circolare del
Ministero Agricoltura e Foreste n. 10/
86.Il calcolo deve essere fatto con le
tabelle di conversione già utilizzate
per calcolare l' unità lavorativa
annua.Il tempo di lavoro dedicato all'
attività agricola deve essere superiore
(almeno il 51%) rispetto a quello
indicato all' attività agrituristica.
Per le aziende di tipo estensivo o site
in aree svantaggiate ai sensi del Reg.
CEE n. 268/ 75 il tempo dedicato all'
attività agricola dev' essere almeno il
40% del totale. In ogni caso, in
applicazione del regolamento CEE n.
2328/ 91 art. 5, agli imprenditori
agricoli che pur non essendo agricoltori
a titolo principale, ricavino almeno il
50% del loro reddito totale delle
attività agricole,
forestali,agrituristiche, di artigianato
rurale, oppure da attività di
conservazione dello spazio naturale, in
applicazione dei regolamenti CEE n.
2078/ 92 e 2080/ 92, è concesso di
svolgere attività agrituristica purché
il reddito proveniente dall' attività
dell' azienda agricola non sia inferiore
al 25% del reddito totale dell'
imprenditore.Il titolare dell' attività
agrituristica è l' imprenditore agricolo
singolo od associato come definito dall'
art. 2135 del Codice Civile che conduce
un' azienda sia in proprietà che ad
altro titolo od un suo familiare ai
sensi dell' artº230 bis, 3 comma Codice
Civile e cioè il coniuge,i parenti entro
il 3 grado e gli affini entro il 2,
anche se non conviventi.Le cooperative
iscritte nella sezione agricola del
registro prefettizio, ai fini della
presente legge, sono equiparate all'
imprenditore singolo a prescindere dalla
qualifica del singolo socio e, quindi, i
requisiti di cui ai commi precedenti
vanno riferiti all' attività della
società .
2.0 - OSPITALITA' IN LOCALI AZIENDALI
L' ospitalità per
soggiorno può essere esercitata in
locali appositamente predisposti con il
limite massimo di 10 stanze per
complessivi30 posti letto.Le
caratteristiche dei locali sono le
stesse previste per gli impianti adibiti
a normale abitazione tenendo in dovuta
considerazione le caratteristiche di
ruralità della stessa.L' unica dicitura
autorizzata è : << Alloggio
Agrituristico >>.
2.1 - OSPITALITA' IN SPAZI APERTI
Può essere attuata
predisponendo piazzole di sosta per
tende, e/ o carrelli tenda, e/ o caravan
e/o autocaravans, fino ad un massimo di
30 persone ospitate
contemporaneamente.Il numero massimo si
persone ospitabili per soggiorno nell'
agricampeggio e nei locali aziendali può
essere sommato.L' unica dicitura
autorizzata è << Campeggio Agrituristico
>>.Le aziende che svolgono solo attività
di campeggio possono avere un massimo di
40 posti tenda e/ o posti caravans.
2.2 - SOMMINISTRAZIONE DI PASTI E
BEVANDE
Nell' azienda
agrituristica possono essere
somministrati pasti e bevande
utilizzando cibi ottenuti da produzioni
aziendali trasformate in azienda o all'
esterno, privilegiando la gastronomia
tipica dell' area e della
Regione.Rientrano tra le bevande anche
gli alcolici ed i super alcoolici purchè
tipici della tradizione regionale.Nell'
utilizzo degli ingredienti per la
preparazione dei cibi devono essere
rispettati i seguenti limiti di
provenienza per quanto riguardale
materie prime:- 50% produzione
aziendale, 30% se trattasi di aziende
site in territorio montano;- 40%
acquisto di prodotti tipici
regionali,esclusivamente da altri
produttori agricoli singoli o associati,
60% se trattasi di aziende site in
territorio montano;- 10% quota di
acquisto residua per prodotti
utilizzabili dall' azienda.Il limite
massimo dei giorni di apertura per la
sola attività di ristorazione è fissato
in290 giorni, anche frazionabili a
discrezione dell' imprenditore
agrituristico nell' arco dell'anno, del
mese e della settimana.E' fissato il
limite di capienza massimo per i punti
ristoro di n. 50 posti a sedere.L' unica
dicitura autorizzata è << punto ristoro
agrituristico >>.
2.3 - ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA'
SPORTIVE, CULTURALI E RICREATIVE
Le attività
ammesse devono avere un rapporto di
connessione con l' attività aziendale e
con l' ambiente e la cultura rurale,
anche in considerazione dei nuovi
orientamenti della politica agricola
comunitaria, Reg. 2080/ 92 e Reg. 2078/
92 e della legge quadro sulle aree
protette 394/ 91.Rientrano tra le
attività sportive e culturali:l'
equitazione, il nolo di bici e canoe, l'
organizzazione di itinerari artistici e
naturalistici che, se limitati nell'
ambito territoriale comunale,può
prescindere dalle previsioni legislative
contenute nella LR 14 luglio 1987, n.
39,la pratica in strutture aziendali di
tennis, bocce,calcetto, nuoto, l'
organizzazione di corsi,di mostre, di
giornate culturali tese a valorizzare le
tradizioni, la cultura ed i prodotti del
mondo agricolo, l' allestimento di
musei, la pesca sportiva.In ogni caso,
per quanto riguarda le attività
ricreative, sempre chè utilizzino il
fondo,sono ammesse quelle che
valorizzano l' ambiente rurale ed
utilizzano la natura per lo svago degli
ospiti e quelle di cui al Reg.
2078/92.Ogni azienda non può possedere
più di due strutture sportive fisse.
2.4 - VENDITA DI PRODOTTI AZIENDALI
E' consentito all'
imprenditore agrituristico vendere i
prodotti della propria azienda senza
dover fare specifica domanda di cui alla
Legge n. 59/ 63, ma facendone esplicita
menzione nella domanda di autorizzazione
amministrativa. I prodotti possono
essere venduti allo stato naturale o
trasformati in proprio purchè ricavati
da materie prime prevalentemente
aziendali.Tali prodotti, la cui
preparazione e commercializzazione deve
avvenire nel rispetto della normativa
igienico - sanitaria vigente,possono
essere venduti anche a chi non
usufruisce di altri servizi
agrituristici aziendali.L' imprenditore
agrituristico può vendere esclusivamente
prodotti della propria azienda
agricola.Sono ammesse eccezioni nei
casi:- in cui l' imprenditore agricolo e
agrituristico fa parte di un consorzio
di produttori ed il consorzio apre un
proprio punto vendita autorizzato,nei
locali del socio imprenditore
agrituristico;- quando esiste un
contratto in conto deposito tra due
produttori agricoli.
3.0 - ESERCIZIO DELL' AGRITURISMO
Le attività
agrituristiche possono essere esercitate
dai soggetti di cui al punto 1.0, che
possono avvalersi di personale
dipendente assunto per l' attività
aziendale agricola e quindi utilizzato
in prevalenza in detta attività e nel
tempo residuo nelle attività
agrituristiche. L'inquadramento di
assunzione è quello previsto dal
contratto di lavoro agricolo.Tale
disposizione non si applica per le
cooperative agricole, in quanto queste,
oltre ad impiegare i soci nell' attività
, possono assumere personale da adibire
a scopi agrituristici. Le dizioni <<
imprenditore agrituristico >>,<< azienda
agrituristica >> o << Agriturismo >>,
possono essere usate solo da
imprenditori e aziende regolarmente
iscritte all' albo regionale e
regolarmente autorizzate dal Sindaco del
Comune dove viene svolta l' attività .
4.0 - UTILIZZO DEGLI IMMOBILI PER USO
AGRITURISTICO
L' attività
agrituristica si può svolgere in edifici
rurali, sia in abitazioni che annessi
rustici.L' utilizzo di questi non
comporta cambio di destinazione d' uso e
le autorizzazioni o concessioni sono
soggette ad oneri di urbanizzazione,se
espressamente previsto dalle normative
urbanistiche vigenti. I requisiti
edilizi (altezze, rapporti
volumetrici,apertura finestre ecc.), per
i locali da adibire ad usi agrituristici
sono in ogni caso quelli previsti per le
case di abitazione e quindi con tutte le
deroghe ed eccezioni previste dai
regolamenti edilizi comunali nei diversi
ambiti geografici.E' prevista deroga
specifica per le strutture di interesse
storico - architettonico e per le
aziende agrituristiche individuate come
<< tipo familiare >>, secondo i criteri
di classificazione stabiliti dall'
Anagritur. Per aggregato abitativo, nei
cui locali si può svolgere l' attività
agrituristica, si intende il complesso
degli edifici al servizio del fondo
costituiti da abitazioni ed annessi
rustici. Tali strutture possono essere
site anche in centri storici solo in
quei Comuni o centri abitati che il
programma regionale agrituristico
definirà di tipo rurale.Le aree
utilizzate nell' ambito dell' azienda a
servizio dell' attività agrituristica
sono considerate a tutti gli effetti di
pertinenza delle aziende medesime e
quindi non soggette ai vincoli previsti
per i pubblici esercizi.
5.0 - NORME IGIENICO - SANITARIE
Di seguito vengono
riportate le norme igienico - sanitarie
a cui le aziende agrituristi che devono
attenersi nello svolgimento della loro
attività .In ogni caso le attività
agrituristiche non sono parificabili
agli esercizi commerciali di
ristorazione, di affittacamere e di
albergo.
5.1 - OSPITALITA' PER SOGGIORNO
I locali, fatte
salve le loro caratteristiche di
ruralità , devono rispondere ai
requisiti previsti per l' abitabilità
dal punto di vista edilizio.Vanno quindi
osservati i parametri minimi previsti
dai regolamenti edilizi comunali per le
case di abitazione (altezza,
superficie,superficie finestra), in
particolare in relazione alla superficie
minima disponibile per posto letto; deve
essere accertata l' assenza di cause di
insalubrità .I servizi igienici devono
essere compresi di lavabo, vasca o
doccia, tazza e bidet (con erogatore d'
acqua a getto) e dovranno essere almeno
uno per ogni 6 posti letto.Per quanto
riguarda l' arredamento dovrà essere
disponibile, per persona, un letto ed
una seggiola ed in ogni stanza dovrà
esserci un armadio ed un cestino per
rifiuti.L' impianto elettrico dovrà
essere rispondente alla normativa
vigente per le civili abitazioni;i
davanzali dovranno essere adeguatamente
protetti; le scale non dovranno essere
pericolose e dovrà essere messo in atto
tutto quanto previsto in funzione della
prevenzione degli infortuni per le case
di abitazione.Per quanto riguarda l'
accoglimento in spazi aperti di
campeggiatori in tende, carrelli tenda
e/ o caravans e autocaravans, deve
essere prevista per ogni piazzola di
sosta per carrello tenda almeno 30 mq e
per caravans e auto-caravans almeno 40
mq, oltre allo spazio per l' auto. I
servizi igienici devono essere
costituiti da almeno n. 3 gabinetti; n.
1 vuotatoi o di facile accesso, situato
preferibilmente all' esterno dei servizi
igienici e lontano dalle piazzole di
soggiorno; n. 1 presa d' acqua potabile.
Inoltre, in funzione dei posti
disponibili,n. 2/ 3 docce chiuse; n. 2/
3 lavabi; 1/ 2 lavelli;1/ 2 lavatoi; 1
fontanella; infine 1 colonnina con
possibilità di attacco per la presa di
corrente elettrica.
5.2 - LOCALI DI PREPARAZIONE E
SOMMINISTRAZIONE DI PASTI E BEVANDE
Qualora nell'
ambito dell' attività agrituristica si
provveda anche alla preparazione e
somministrazione di alimenti e bevande,
questa deve essere preventivamente
autorizzata ai sensi dell' art. 2 della
Legge 30- 4- 62 n. 283 e art. 25 e
seguenti del DPR 26- 3- 80, n. 327,
indipendentemente dal rilascio di altro
tipo di autorizzazione e/ o del
Certificato di abitabilità. La suddetta
autorizzazione ricomprenderà sia l'
attività di cucina quanto quella di
somministrazione.In ogni caso, i locali
da destinare ad uso agrituristico devono
possedere i requisiti igienico -sanitari
previsti per le abitazioni, tenuto conto
delle caratteristiche di ruralità degli
edifici.Specifica deroga è prevista per
le aziende agrituristiche individuate <<
di tipo familiare >>secondo i criteri di
classificazione stabiliti dall'Anagritur.
In particolare si fa riferimento a
quanto disposto dal capoverso 5 dell'
art. 28 del DPR n. 327/ 80 che delega l'
autorità sanitaria a tenere conto dei
casi peculiari anche in relazione a
particolari esigenze tecnologiche, fra i
quali rientrano la preparazione,
confezionamento e somministrazione e
vendita di alimenti in azienda
agrituristica.Il personale che manipola
alimenti deve essere in possesso del
libretto di idoneità sanitaria ai sensi
dell' art. 37 e segg. del DPR nº327/ 80.
Requisiti delle cucine Devono essere
ubicate in locali sufficientemente ampi,
ben areate, dotate di canne e cappe di
aspirazione integrate da mezzi meccanici
quando in rapporto alla cubatura e
all'entità della lavorazione l'areazione
naturale non sia sufficiente a garantire
un ottimale ricambio d'aria. Devono
essere altresì ben illuminate
direttamente dall' esterno. Le relative
aperture verso l' esterno devono essere
protette da mezzi meccanici (zanzariere)
contro gli insetti ed altri animali
nocivi.Il pavimento deve essere eseguito
con materiale liscio, non fessurabile,
ben connesso, facilmente lavabile e
disinfettabile, resistente agli urti,
con angoli di raccordo tra le pareti
etra queste ed il pavimento,
possibilmente arrotondati. Le pareti
devono essere rivestite con materiale
lavabile fino ad almeno metri 2 di
altezza per tutto il perimetro della
cucina.La cucina deve essere integrata,
per quanto possibile, da una dispensa
preferibilmente accessibile dall'
esterno ove conservare le scorte
necessarie. In rapporto all' entità di
lavorazione deve essere previsto un
proporzionato numero di celle e/ o
armadi frigoriferi destinati alla
conservazione, in comparti
separati,degli alimenti non omogenei
(carni, frutta,pasta fresca, formaggi
ecc.).
Qualora non si provveda alla
somministrazione immediata delle
pietanze, gli alimenti deperibili cotti,
quali arrosti con copertura di gelatina,
ecc., devono essere conservati oltre che
protetti da qualsiasi causa di
inquinamento anche con opportuni sistemi
atti ad assicurare il mantenimento di
una temperatura non superiore a + 10 C
ovvero non inferiore ai + 65 C. I
rifiuti ed altri materiali putrescibili
che si formano nel corso delle
lavorazioni devono essere raccolti per
la loro momentanea conservazione in
attesa del successivo sollecito
smaltimento, in appositi bidoni a
comando a pedale o a bascula. I banchi
da lavoro devono essere in acciaio inox
o altro materiale riconosciuto idoneo
dalla competente Autorità Sanitaria. I
lavelli,possibilmente in acciaio inox,
devono avere erogazione non manuale di
acqua potabile e dotati di apposito
ripiano chiuso per riporvi i detergenti
ed altro materiali di pulizia.
Sala di somministrazione deve essere
proporzionata alla capacità di
lavorazione della cucina. Tutte le
finestre devono essere munite di
protezione meccanica contro le mosche.
Tutte le suppellettili e la biancheria
devono essere tenute in appositi
armadio, comunque, a riparo dalla
polvere o da altre fonti di
contaminazione. La sala deve assicurare
almeno mq. 1,5 per ogni posto a sedere.
Deve essere dotata, possibilmente,di n.
2 servizi igienici, distinti per sesso.
Tuttavia per un numero di posti
inferiore a 25 è consentito un solo
servizio igienico; mentre per un numero
di posti inferiore a 20 è consentita la
utilizzazione dei servizi alloggi.
Vendita determinate sostanze alimentari
e/o attivazione laboratori produzione
delle stesse. Nel rispetto di elementari
accorgimenti igienici è consentita la
vendita di tutte quelle sostanze
alimentari che non richiedono
manipolazioni e/o elaborati processi di
trasformazione. Nel locale cucina,
inteso come laboratorio di produzione, è
consentita la preparazione,rigorosamente
in tempi separati tra loro e con quelli
riservati all'approntamento e cottura
dei pasti, di modeste quantità di: pasta
alimentare fresca, conserve vegetali,
formaggi, insaccati, frutta sciroppata,
frutta cotta, frutta candita,
confetture, prodotti apistici, per un
quantitativo giornaliero non superiore a
kg 10, avendo cura di lavare e
disinfettare sia preventivamente quanto
ad ultimazione dei lavori,ogni
superficie, suppellettile ed altra
attrezzatura utilizzata.
Per la produzione e vendita in
quantitativi superiori a quelli sopra
indicati è fatto obbligo
dell'attivazione di specifico
laboratorio,per ogni genere o gruppo
omogeneo di prodotti, avente i requisiti
prescritti sia dell' art. 28DPR 327/ 80,
quanto delle diverse norme speciali
disciplinanti i singoli prodotti,
debitamente autorizzato dall' Autorità
Sanitaria, su conforme parere favorevole
da parte del Servizio ULSS competente.
Etichettatura delle sostanze
alimentari.
Tutti i prodotti destinati ad essere
venduti e/o distribuiti al consumatore
finale, oltre che rispondere ai
requisiti intrinseci formalizzati delle
vigenti disposizioni generali e
specifici in materia di tutela degli
alimenti, devono essere preventivamente
etichettati, se confezionati,ovvero
muniti di appositi cartelli, se venduti
sfusi o previo frazionamento, con le
seguenti indicazioni, secondo quanto
previsto dal Decreto Legislativo 27- 1-
92 n. 109;
a) denominazione di vendita, è
consentito adottare il nome consacrato
da usi e consuetudini;
b) elenco degli ingredienti, in ordine
decrescente in peso, al momento della
loro utilizzazione,proceduto dal termine
<< ingredienti >>;ovviamente la
indicazione non è richiesta per i
prodotti composti da un solo
ingrediente, per gli ortofrutticoli
freschi, nel latte e nelle creme di
latte fermentati, nei formaggi, nel
burro purchè non siano stati utilizzati
ingredienti diversi dal latte, enzimi e
colture di microorganismi;
c) quantità netta ovvero indicazione <<
da vendere a peso >> per i prodotti
soggetti a notevoli cali di peso, oppure
in particolari casi, la indicazione<< da
vendere a pezzo o a collo >>;
d) termine minimo di conservazione, TMC,
o data di scadenza per i prodotti molto
deperibili;
e) nome e sede ditta produttrice o
confezionatrice;
f) dicitura che consenta di identificare
il lotto(solo i prodotti conservabili
per più di tre mesi);
g) modalità di conservazione, se
necessario;
h) eventuali istruzioni per l' uso.Per i
prodotti venduti sfusi o generalmente
previo frazionamento, ai sensi dell'
articolo16 DL 109/ 92, le indicazioni da
riportare su apposito cartello apposto
in corrispondenza del comparto di
vendita, sono limitate a:
a) denominazione di vendita;
b) elenco degli ingredienti;
c) modalità di conservazione;
d) scadenza (per paste fresche, pasta
alimentare fresca con ripieno).
6.0 - MACELLAZIONE ANIMALI ALLEVATI IN
AZIENDA
La macellazione ad
uso familiare non è consentita tranne
che per i suini ai sensi dell'art. 13
del Regolamento di Vigilanza Sanitaria
delle carni n. 3298/ 1982.La
macellazione in azienda è consentita per
i volatili, i conigli e la selvaggina
allevati ai sensi dell' art. 7 del DPR
8- 6- 82, n. 503, dell'art. 13 del DPR
10- 8- 1972, n. 967, come integrato
dall' art. 2 del DPR 12- 11- 76, n.
1000.Nel caso in cui l' attività di
macellazione sia inferiore a 150 capi
settimanali, è sufficiente che essa sia
svolta in un locale polifunzionale,nel
quale le operazioni di
stordimento,dissanguamento, spellatura e
spennatura, di eviscerazione ed
eventuale confezionamento vengono
effettuate in settori distinti.E'
prevista la vigilanza veterinaria sugli
allevamenti, sul funzionamento dei
macelli e dei dispositivi frigoriferi ai
sensi dell' art. 1 e 2del DPR n. 967/
1972, e dell' art. 7 ultimo comma del
DPR n. 503/ 1982.I volatiti ed i conigli
devono mantenere,in connessione
naturale, le frattaglie delle cavità
toracica e addominale, con esclusione
del pacchetto intestinale, la testa e le
zampe (fanno eccezione per queste ultime
i conigli)In particolare i locali e le
attrezzature devono avere le seguenti
caratteristiche:- pavimento e pareti
sino a 2 metri di altezza,facilmente
lavabili e disinfettabili;- soffitto in
grado da non rilasciare polveri,muffe,
ecc.;- finestre e porte protette da
dispositivi antimoschee scarichi delle
acque di lavaggio muniti di sifone e
dispositivi antiratto;- lavabi con acqua
calda e fredda facilmente accessibili;-
servizi igienici non comunicanti
direttamente con i locali di
lavorazione; possono essere utilizzati
quelli esistenti nell' abitazione purchè
diversi da quelli a disposizione
delpubblico.
6.1 VENDITA DELLE CARNI
Qualora in azienda
agrituristica si effettui la vendita
diretta di carni, devono essere
osservatele seguenti indicazioni:- Gli
avicunicoli e la selvaggina allevata non
possono essere venduti sezionati.- Per
le carni del cosiddetto maggiore valgono
le norme contenute nel RD 329/ 28 e nel
DPRn. 327/ 1980.- Le mezzene ed i quarti
dei bovini, suini, ovicaprini ed equini
destinati alla vendita devono recare ben
visibili i bollini sanitari.- La
conservazione delle carni di specie
diverse deve avvenire in frigoriferi a
scomparti distinti o, comunque, in
contenitori o involucri chiusi ed
impermeabili nel rispetto delle
temperature di conservazione.- Va
evitata la promiscuità delle carni
destinate alla vendita con vegetali non
ancora lavati econ altri prodotti che
possono cedere odori e sapori
sgradevoli.- Per quanto concerne la
possibilità di sottoporre a congelazione
le carni macellate da destinare alla
vendita o alla somministrazione, è
necessario che questa venga
espressamente indicata sul provvedimento
autorizzativo della Autorità sanitaria.
Le carni destinate ad essere congelate
devono essere opportunamente
confezionate in un involucro e riportare
le indicazioni obbligatorie previste
dalle norme in vigore, tra le quali la
data di congelazione e quella
concernente lo stato fisico del
prodotto(es. categoria commerciale e se
il prodotto è congelato o fresco). Il
parere favorevole da parte del servizio
veterinario della attività di
congelazione è subordinato all'
accertamento della presenza di adeguati
impianti frigoriferi, uno per la
congelazione ed uno per il deposito, in
grado di assicurare il raggiungimento di
temperature di -20 C ed il mantenimento
di temperature di conservazione
inferiori a - 15 C.- Vige l' obbligo
dell' osservanza delle norme ex Legge n.
283/ 1962 e DPR n. 327/ 1980 per i
locali ove viene effettuata la vendita
dei prodotti alimentari dell' azienda,
in particolare se si tratta di alimenti
sfusi e/ o venduti a peso. Di qui la
necessità , se del caso, della presenza
di idoneo frigorifero, eventuale piano
di lavoro lavabile e disinfettabile,
lavandino con acquacorrente.
7.0 - ALBO DEGLI OPERATORI AGRITURISTICI
E' istituito
presso la Giunta Regionale -Settore
Agricoltura - l' Albo Regionale dei
soggetti abilitati a svolgere attività
agrituristica. I soggetti interessati
presentano richiesta di iscrizione all'
Ispettorato Provinciale dell'
Agricoltura( IPA) competente per
territorio.La richiesta dovrà essere
corredata da:- copia iscrizione come
coltivatore diretto e/o imprenditore
agricolo a titolo principale o altro
titolo;- relazione tecnica.Le IPA entro
30 giorni compiono l' istruttoria e ne
trasmettono l' esito al competente
Servizio del Settore Agricoltura.La
iscrizione all' Albo è disposta con
decreto del Presidente della Giunta
regionale.Le IPA provvedono a comunicare
all'interessato l' avvenuta iscrizione e
gli rilasciano automaticamente idoneo
certificato con numero di iscrizione.
Tale certificato potrà essere utilizzato
anche in copia conforme per l'
espletamento delle pratiche
amministrative.Le IPA nel compiere l'
istruttoria, devono tener conto della
situazione penale dei richiedenti. I
soggetti che abbiano riportato condanne
per i delitti previsti dagli artt.
442,444, 513, 515 e 517 del codice
penale o per uno dei delitti in materia
di igiene e sanità o di frode nella
preparazione degli alimenti, non possono
essere iscritti all' Albo regionale.Le
IPA provvedono, secondo il disposto
dell' art. 706, 2 comma, del codice di
procedura penale, a richiedere il
certificato generale del casellario
giudiziario e, ai sensi della Legge n.
15/ 1968, art. 10, il certificato penale
relativo ai carichi pendenti.Nel caso di
diniego motivato all' iscrizione,l'
interessato può presentare ricorso alla
Giunta regionale, entro 30 giorni dalla
comunicazione,ai sensi dell' art. 7 del
DPR n. 1199del 24- 11- 71. Sul ricorso
si pronuncia il predetto Organo entro 60
giorni dalla data di acquisizione dello
stesso, sentita la Commissione Regionale
per l' agriturismo di cui all' artº7
della Legge.Per l' istruttoria delle
pratiche le IPA si avvalgono della
collaborazione degli uffici territoriali
per l' agricoltura( UTA).L' Albo
regionale dovrà essere tenuto informa di
schedario, con schede numerate e/o
tecniche informatiche. Nell' Albo
debbono essere indicati:a) per persone
singole: nome e cognome, data e luogo di
nascita, residenza e nazionalità ;b) per
persona giuridica o società : la
denominazione,la ragione sociale, la
sede e il legale rappresentante;c) data
dell' iscrizione;d) attività
agrituristica in relazione alla quale è
disposta l' iscrizione per tipologia.L'
Albo è pubblico e sottoposto a revisioni
triennali; l' iscrizione all' Albo non
abilita all' esercizio dell' attività ,
che rimane subordinata all'
autorizzazione comunale.Le IPA, nel
compiere l' istruttoria, valuteranno gli
elementi strutturali intrinseci ed
estrinseci della realtà aziendale,
fondiaria, territoriale ed
agrituristica.Per la determinazione
della complementarietà dell' attività
agrituristica viene adottato il
parametro del tempo lavoro calcolato
secondo l' allegata tabella. L' attività
agricola deve essere prevalente su
quella agrituristica.
8.0 - DISCIPLINA AMMINISTRATIVA
Al rilascio dell'
autorizzazione per l' esercizio dell'
attività agrituristica provvede il
Sindaco del Comune ove ha sede l'
azienda interessata all' esercizio dell'
attività stessa, ai sensi e per gli
effetti dell' art. 8 della Legge n. 730/
85.I soggetti interessati devono
presentare apposita domanda corredata
della seguente documentazione:a) copia
del certificato di iscrizione nell' Albo
regionale degli imprenditori
agrituristici;b) domanda da cui
risultano le caratteristiche delle
attività agrituristiche esercitate di
cui all'art. 2 della presente legge,
nonché i prezzi e le tariffe che si
intendono praticare nell' anno
incorso;c) libretto sanitario per gli
addetti alla somministrazione dei pasti
e bevande;d) certificato di idoneità
igienico sanitaria dei locali adibiti a
punto ristoro;e) abitabilità delle
strutture agrituristiche.Entro il 31
gennaio di ogni anno il Comune trasmette
alla Giunta Regionale ed agli Organismi
regionali preposti alla promozione
turistica competente per territorio, l'
elenco nominativo delle attività
autorizzate nell' anno precedente.Il
soggetto autorizzato allo svolgimento
delle attività agrituristiche deve:-
esporre al pubblico l' autorizzazione;-
rispettare i limiti e le modalità
indicate nell'autorizzazione;- tenere un
registro contenente le generalità degli
alloggiati, con le date di arrivo e
partenza,conforme alle norme di pubblica
sicurezza.Entro il 1 marzo ed il 1
ottobre di ciascun’anno gli interessati
devono comunicare alla Giunta regionale
- Settore Turismo - l' elenco dei prezzi
che intendono applicare rispettivamente
dal 1 giugno e dal 1 gennaio dell' anno
successivo.L' autorizzazione
amministrativa deve essere concessa
entro 30 giorni dalla data di
presentazione della domanda e viene
rinnovata annualmente, se non
intervengono modifiche,con semplice
vidimazione sull' atto originale.Nell'
autorizzazione l' azienda comunica i
periodi di apertura e chiusura dell'
attività ;eventuali variazioni devono
essere comunicate al Comune all' atto
della vidimazione annuale.L'
autorizzazione comunale è sostitutiva di
ogni altro provvedimento e pertanto l'
operatore agrituristico può vendere i
prodotti aziendali,nel rispetto della
legge 59/ 63, senza presentare ulteriori
domande.La vidimazione annuale è
effettuata entro il 31 gennaio di
ciascun anno, mediante apposizione di un
visto sull' atto originario o su una
copia autenticata di questo. Se
intervengono modifiche nei requisiti,
nelle strutture e nelle attività
aziendali, l' interessato è tenuto a
comunicarli all'atto del rinnovo
annuale.Le aziende agrituristiche non
sono tenute ad iscriversi alla Camera di
Commercio così come specificato dalla
circolare n. 10/ 86 del Ministero
Agricoltura e Foreste la quale ribadisce
che l' autorizzazione amministrativa è
sostitutiva di ogni altro
provvedimento.La domanda di
autorizzazione deve essere redatta su
carta legale, conformemente
all'allegato, e corredata dalla
documentazione richiesta.Il Sindaco deve
dare comunicazione del rilascio della
autorizzazione anche alla Prefettura
competente per territorio.
8.1 - AUTORIZZAZIONE SANITARIA
Le attività
agrituristiche che prevedono la
preparazione, la somministrazione di
alimenti e bevande, devono acquisire l'
autorizzazione sanitaria di cui alla
legge 283/ 62 art. 2.A tale scopo il
titolare deve presentare domanda alle
ULSS competenti per territorio secondo
la tabella allegata.Alla domanda deve
essere allegata planimetria degli
ambienti in scala adeguata con relazione
descrittiva dell' attività da
svolgere,La ULSS si pronuncia entro 30
giorni, tenendo conto dei presenti
criteri di attuazione in materia
igienico - sanitaria.L' autorizzazione
comunale non può essere rilasciata, per
le attività agrituristiche di cui sopra,
senza l' autorizzazione sanitaria.Non è
necessaria l' autorizzazione sanitaria
della ULSS per la sola attività di
alloggio la quale richiede il
certificato di abitabilità .
9.0 - PROGRAMMA REGIONALE AGRITURISTICO
La Regione, in
armonia con gli indirizzi della
programmazione nazionale e regionale,con
la pianificazione territoriale, con la
legge quadro sulle aree protette n. 394/
91, con i regolamenti CEE sull'
agricoltura, il turismo,l' ambiente,
redige il programma regionale
agrituristico e di rivitalizzazione
delle aree rurali,con validità triennale
ed aggiornamenti annuali.Il programma
stabilisce gli obiettivi di sviluppo
dell' agriturismo nel territorio
regionale,individua le zone di
prevalente interesse agrituristico,
delinea e coordina gli interventi
previsti dai piani di sviluppo di cui
all' art. 11della LR del settore,
provvede al riparto territoriale delle
risorse e fissa i criteri di priorità
tenendo conto delle iniziative
agrituristiche già in atto.In
particolare il programma individua:- La
perimetrazione delle zone dove le
iniziative agrituristiche sono
finanziabili prioritariamente,tenendo
conto delle aree rurali collinari non
compromesse da interventi di altra
natura; delle aree protette o comunque
delle zone montane marginali;- L' elenco
delle iniziative agrituristiche in
attività e quelle in avviamento;- L'
indicazione sintetica del patrimonio di
edilizia rurale della regione,
suscettibile di utilizzazione
agrituristica e le tipologie dell'
architettura rurale abruzzese che
necessitano di particolare tutela.- La
descrizione delle caratteristiche
naturali,ambientali agricole e della
cultura materiale delle aree indicate
come particolarmente adatte allo
sviluppo agrituristico;- Considerazioni
previsionali sullo stato attuale del
settore in considerazione delle
strutture ricettive esistenti, di quelle
previste, di quelle prevedibili, dell'
andamento previsto della domanda;- L'
indicazione delle aziende agricole ed
agrituristiche con prodotti tipici e/ o
biologici e di misure che favoriscano l'
interscambio e le sinergie tra le
stesse;- L' indicazione di sinergie
concrete con i settori dell'eco -
turismo, del turismo tradizionale, dell'
artigianato con particolare riferimento
a quello rurale.La Giunta Regionale
provvede annualmente all'aggiornamento
del programma. Sulla base dei risultati
conseguiti tale aggiornamento deve
contenere una relazione sull' andamento
delle presenze nelle aziende.
10.0 - INTERVENTI DI ENTI PUBBLICI
Alle Province, ai
Comuni ed alle Comunità Montane, possono
essere assegnati contributi in conto
capitale, nella misura massima del 75%
per la realizzazione dei seguenti
interventi:a) realizzazione e
miglioramento di servizi e
infrastrutture volte allo sviluppo
agrituristico;b) studio, realizzazione e
promozione di itinerari agrituristici.
Possono realizzare gli interventi gli
enti pubblici nei cui territori siano
comprese aziende agrituristiche.Gli
interventi di cui al punto b) sono
riservati alle province ed alle Comunità
Montane.Gli interventi di cui al punto
a) sono riservati ai Comuni ed alle
Comunità Montane, i Comuni appartenenti
a Comunità Montane non ne possono
presentare di propri.Per realizzazione
di servizi ed infrastrutture volti allo
sviluppo agrituristico, si intendono
esclusivamente servizi ed infrastrutture
a favore diretto e/o indiretto di
iniziative agrituristiche.Tutti gli
interventi devono indicare già dalla
fase progettuale i soggetti che li
gestiranno con annessa valutazione
costi/ benefici. Gli interventi degli
Enti pubblici dovranno essere in armonia
con il programma regionale
agrituristico.La spesa del settore
agrituristico, destinata agli interventi
degli Enti pubblici, non potrà superare
il 20% della ripartizione annuale.La
spesa per le attività esercitate dalle
Aziende delle Foreste Demaniali
Regionali,degli Enti Parco Nazionali e
Regionali nel campo dell' agriturismo,
non potrà superare il5% della
ripartizione annuale ed è ammessa a
contribuzione in conto capitale al 100%
del programma.
11.0 - PROVVIDENZE AGLI IMPRENDITORI
AGRICOLI
Agli iscritti
nell' Albo di cui all' art. 6 della
presente legge, possono essere concessi
contributi in conto capitale o in conto
interesse per l'esecuzione di interventi
sui fabbricati e sulle aree esterne da
destinare ad attività
agrituristiche.Sono ammesse a contributo
anche quelle opere necessarie all'
espletamento di attività culturali,
ricreative e sportive di cui all'art. 2
della presente legge. Sono, altresì ,
ammesse a contributi le spese per l'
arredamento nel limite massimo del20%
del finanziamento ammesso. Detto limite
è elevato al 25% se la spesa è
finalizzata al recupero di mobilia ed
arredamenti tipici. Il volume massimo di
investimenti ammissibili a contributo è
stabilito nella misura di L.
120.000.000, sulla base di appositi
computimetrici e con l' applicazione del
prezziario ANCE. Nella previsione di
spesa è ammessa una aliquota non
superiore al 10% per spese generali. La
misura massima del contributo in conto
capitale è fissata nel 40% della spesa
ammessa,elevabile al 50% nelle aree
svantaggiate,di cui al Reg. CEE 268/ 5.
Nel corso dei lavori sono consentite
anticipazioni sino all'80% del
contributo accordato con le seguenti
modalità :
- 50% con la certificazione dell' inizio
lavori, per quanto attiene alle
iniziative private e con l'avvio delle
procedure di appalto, per quelle
pubbliche;
- ulteriore 30% sulla scorta della
presentazione dello stato di avanzamento
lavori redatto dal Direttore dei lavori
e sottoscritto dal beneficiario il cui
importo sia almeno uguale al 50% dell'
investimento. Prima della messa in
liquidazione della prima anticipazione,
con esclusione dei casi previsti dalla
legge, la Regione acquisisce:
- certificazione antimafia;
- certificazione di vigenza rilasciata
dal Tribunale (per le Società ). In
alternativa al contributo in conto
capitale,la Regione può concedere il
concorso sul pagamento degli interessi
relativi a mutui di durata decennale,
fino ad un massimo del 100% della spesa
ritenuta ammissibile, da contrarsi per
la realizzazione delle opere con
istituti che abbiano stipulato apposita
convenzione con la Regione. Ai mutui si
applica il tasso di riferimento fissato,
per le operazioni di credito agrario di
miglioramento, con Decreto del Ministero
del Tesoro. All'uopo la Regione
istituirà apposito fondo di rotazione.
Sono altresì previsti mutui per il
completamento delle strutture
agrituristiche già esistenti. Gli
immobili e le relative pertinenze
oggetto dei benefici sono soggetti ad un
vincolo di destinazione decennale a
decorrere dalla data di accertamento
della avvenuta esecuzione delle opere.
Nei Piani di Miglioramento di cui all'
artº2 del Regolamento CEE n. 797/ 85 e
successive modifiche, possono essere
previsti ulteriori e diversi
investimenti a fini agrituristici da
effettuare nell' azienda agricola. I
contributi vengono concessi con le
seguenti priorità :- giovani
imprenditori agricoli a titolo
principale;
- coltivatori diretti e imprenditori
agricoli a titolo principale;
- cooperative agricole e società ;
- altre figure giuridiche di tipo
agricolo.
Sono ammesse a contributo anche le spese
per la trasformazione, il
confezionamento e l'etichettatura dei
prodotti agricoli aziendali,nonché le
spese per la tabellazione. Le aziende
site nelle aree protette di cui alla
legge 394/ 91, hanno priorità nella
concessione di contributi.Il programma
regionale agrituristico stabilisce gli
eventuali altri criteri e le priorità
perla concessione dei contributi in
conto capitale e in conto interesse. Le
domande di finanziamento di cui alle
attività previste dall' articolo 2 della
legge sull'Agriturismo, vanno presentate
alle UTA competenti per territorio.Alla
domanda in carta semplice, (tabella
allegata) dovrà essere allegato:
a) copia del progetto;
b) computo metrico;
c) dichiarazione sostitutiva di
notorietà ;
d) iscrizione nell' elenco degli
operatori agrituristici.Il progetto
dovrà essere cantierabile. Per
cantierabilità si intende l'approvazione
dello stesso da parte della Commissione
edilizia competente.
12.00 - PIANI INTEGRATI
Il programma di
sviluppo agrituristico e di
rivalutazione delle aree rurali, tenuti
presentii principi generali, stabilisce
gli obiettivi di sviluppo agrituristico
nel territorio regionale.Per l'
attuazione di tali obiettivi sono
previsti piani integrati che abbiano per
tema:
A - l' organizzazione e lo svolgimento
di corsi di qualificazione professionale
per azienda già operanti o comunque
iscritte nell' Albo regionale. I corsi
potranno riguardare anche la formazione
di accompagnatori agrituristici.
B - la promozione delle iniziative
agrituristiche e dell' immagine
agrituristica complessiva della regione,
anche di concerto con il programma
promozionale dell' Assessorato al
Turismo.
C - attuazione e gestione di una banca
dati regionale sull'agriturismo.
D - valorizzazione dell' ambiente
rurale.
E - valorizzazione e promozione dei
prodotti tipici regionali e biologici.
F - organizzazione di manifestazioni
culturali sull' ambiente e le tradizioni
rurali.
G - applicazione di tecnologie
telematiche.
Per i compiti su esposti sono previsti
contributi annuali alle associazioni
agrituristiche regionali, concessi in
relazione ad un programma dettagliato
delle attività previste, da presentare
entro il 30 ottobre di ciascun anno,alla
Giunta Regionale - Assessorato all'
Agricoltura e Foreste.Il contributo è
relativo alle iniziative previste nel
programma annuale il quale deve essere
corredato da:
- atto costitutivo, Statuto dell'
Associazione ed elenco degli iscritti
relativi all' anno di competenza;
- relazione sull' attività dell'
Associazione;
- preventivo dettagliato di spesa;
- verbale del Consiglio di
Amministrazione che autorizza il
Presidente a presentare domanda.
IL contributo viene erogato in ragione
dell'80% all' avvio documentato del
programma e20% a saldo su presentazione
del rendiconto finale di spesa.Ad
iniziativa attuata, i beneficiari
presentano agli uffici regionali
sopracitati la seguente documentazione:
1 - relazione sull' iniziativa svolta
2 - rendiconto delle spesa sostenuta
3 - personale impiegato.Possono
presentare piani integrati solo le
Associazioni agrituristiche riconosciute
dalla Regione e che abbiano strutture
diffuse su tutto il territorio regionale
e con rappresentanza a livello
nazionale.
Per i piani integrati di cui ai
precedenti punti indicati con lettere D
ed F, sono abilitate anche Associazioni
agrituristiche operanti a livello
locale. Alle stesse Associazioni può
essere richiesta la collaborazione per
la redazione programma regionale
agrituristico e di rivitalizzazione
delle aree rurali, nonchè la
predisposizione degli aggiornamenti
annuali. I corsi di qualificazione
professionale, gestiti dagli Enti di
Formazione riconosciuti dalla regione,
devono svolgersi secondo le seguenti
modalità :- n. 6 corsi annuali - max-n.
15 partecipanti - max-lire 20.000.000 -
max-n. 2 settimane - max-n. ore
giornaliere 6. I corsi devono prevedere
esperienze pratiche e possono svolgersi
anche in giorni non successivi e
comunque entro due mesi.La richiesta dei
corsi deve essere presentata,con
programma dettagliato, alla Regione-
Settore Agricoltura e Foreste - entro il
30 ottobre di ciascun anno.
13.00 - OBBLIGHI DELL' OPERATORE
AGRITURISTICO
L' operatore
agrituristico è tenuto ad esporre in
pubblico, in luogo accessibile e ben
visibile, l' autorizzazione comunale e
le tariffe praticate nonché le eventuali
autorizzazioni sanitarie di cui alla
legge 283/ 62. E' fatto obbligo di
comunicare alle autorità di PS la
presenza di ospiti in azienda e di
tenere l' apposito registro delle
presenze. E' fatto obbligo di apporre
all' esterno della struttura
agrituristica una tabella con la
dicitura di << Azienda Agrituristica >>,
ed il marchio conforme al logo allegato
al presente provvedimento.
14.00 - NORMA TRANSITORIA
Le strutture
edilizie esistenti sono confermate allo
stato di fatto, ma dovranno adeguarsi ai
requisiti igienico - sanitari del
presente regolamento in caso di
ristrutturazione o di variazione nell'
attività agrituristica, fermo restando
il rispetto delle tipologie
architettoniche degli edifici e le
normative nazionali di settore. I piani
di cui al punto 12.00 dei presenti
criteri di attuazione, per il primo anno
di applicazione della legge, vanno
presentati alla Giunta regionale,
Settore Agricoltura e Foreste,entro
trenta giorni dall' emanazione del
provvedimento di legge.
15.00 - FRUIBILITA' DEI LOCALI A PERSONE
FISICAMENTE IMPEDITE
In riferimento
alle norme di cui alla legge13/ 89, DM
236/ 89 e legge 104/ 92, le strutture
agrituristiche adibite ad alloggio ed a
punto ristoro, dovranno essere
accessibili a persone fisicamente
impedite.Tuttavia trattandosi di
strutture di tipo rurale e non di
costruzioni ex novo, considerando il
fatto che gli interventi di
ristrutturazione e restauro non possono
modificare la tipologia architettonica
degli edifici, è consentita una deroga
per quelle aziende che hanno oggettive
difficoltà tecniche per l' abbattimento
di ostacoli e barriere
architettoniche.Tale deroga va motivata
con una relazione tecnica da presentare
in allegato al progetto di
ristrutturazione.In ogni caso i progetti
di ristrutturazione devono garantire il
massimo grado di fruibilità possibile
alle persone fisicamente impedite. Gli
interventi relativi all' abbattimento
delle barriere architettoniche, possono
essere inseriti nelle domande di
finanziamento di cui all'art. 10 della
legge regionale sull' agriturismo.
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