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COME
APRIRE UN AGRITURISMO IN LIGURIA
Di seguito l'attuale normativa per
aprire un agriturismo in Liguria
Legge Regionale N.
33 DEL 06-08-1996
Disciplina dell'Agriturismo
Il
Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:
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ARTICOLO 1 Finalità
1.La Regione, in
armonia con la legislazione comunitaria
e con quella nazionale, al fine di
favorire lo sviluppo ed il riequilibrio
del territorio agricolo, di agevolare la
permanenza degli agricoltori attraverso
il miglioramento dei loro redditi e di
valorizzare le produzioni tipiche, la
tutela delle tradizioni culturali e la
preservazione del patrimonio rurale
naturale ed edilizio, sostiene
l'attività agricola anche mediante la
promozione dell'agriturismo, così come
definito dalla presente legge.
ARTICOLO 2 Definizione di attività
agrituristiche
1. Per attività
agrituristiche si intendono le
attività di ricezione e di ospitalità
esercitate esclusivamente dagli
imprenditori agricoli singoli ed
associati, così come definiti
dall'articolo 2135 del Codice Civile, e
dai loro familiari, ai sensi dell'
articolo 230 bis del Codice Civile,
attraverso l' utilizzazione della
propria azienda in rapporto di
connessione e complementarietà rispetto
alle attività di coltivazione del fondo,
di silvicoltura e di allevamento del
bestiame che devono,comunque rimanere
principali.
2. Rientrano nell' esercizio dell'
agriturismo le seguenti attività :
a) dare ospitalità per soggiorno in
appositi locali aziendali a ciò adibiti
e in spazi aperti destinati alla sosta
dei campeggiatori per un massimo di 24
ospiti al giorno;
b) somministrare per la consumazione sul
posto, anche a persone non ospitate in
azienda, pasti e bevande ricavati in
misura superiore al 50 per cento in
termini di valore riferito al mercato
locale, da prodotti aziendali, ivi
compresi alcolici e superalcoolici che
siano tipici dell' ambito regionale per
un massimo di 52coperti a pasto; |
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c) organizzare, congiuntamente ad almeno
una delle attività di cui alle lettere
a) e b),attività culturali, sportive e
ricreative legate alla attività
agricola, alle tradizioni gastronomiche
locali, alla fruizione dei beni
ambientali e naturali.
3. Rientrano altresì nell' esercizio
agrituristico le aziende agri -
turistico - venatorie disciplinate ed
autorizzate ai sensi dell' articolo32
della legge regionale 1 luglio 1994n. 29
(Norme regionali per la protezione della
fauna omeoterma e per il prelievo
venatorio).
4. Sono considerati prodotti aziendali
quelli ricavati da materie prime
prodotte dall' azienda agricola, anche
tramite lavorazioni esterne nonché , nel
limite di un terzo del totale, quelli
provenienti da cooperative o consorzi di
aziende agricole operanti in ambito
locale e di cui all' azienda agricola
faccia parte.
5. In caso di aziende associate i limiti
di cui al comma 2, lettere a) e b) sono
riferiti ad ogni singola azienda
agricola.
ARTICOLO 3 Esercizio dell' agriturismo
1. Le attività
agricole devono rimanere prevalenti a
tal fine il relativo tempo - lavoro deve
essere superiore a quello dedicato all'
agriturismo.
2. Ai fini della determinazione del
tempo – lavoro agricolo si applicano le
tabelle ettaro coltura di cui all'
articolo 7 del decreto legge3 febbraio
1970 n. 7 (norme in materia di
collocamento e accertamento dei
lavoratori agricoli) convertito nella
legge 11 marzo1970, n. 83, integrate e
aggiornate con provvedimento della
Giunta regionale.
3. Per la determinazione dei limiti
dell' attività agrituristica
autorizzabile si fa riferimento ai
seguenti parametri:
a) un addetto/ anno (288 giornate
lavorative) ogni 20 posti - letto;
b) un addetto/ anno (288 giornate
lavorative) ogni 20 coperti per la sala;
c) un addetto/ anno (288 giornate
lavorative) ogni 24 coperti per la
cucina; integrati e aggiornati con
provvedimento della Giunta regionale.
4. Per l' attività di ospitalità in
spazi aperti e per quelle di cui alla
lettera
c), del comma 2 e al comma 3 dell'
articolo 2, il tempo lavoro deve essere
indicato analiticamente a cura
dell'imprenditore mediante una
descrizione dettagliata dell' attività
prevista.
5. Lo svolgimento di attività
agrituristiche non costituisce
distrazione dalla destinazione agricola
dei fondi.
6. Oltre all' imprenditore agricolo ed
ai suoi familiari possono essere adibiti
all' attività agrituristica
esclusivamente i coadiutori ed i
dipendenti dell' azienda agricola, nel
rispetto della vigente normativa in
materia di lavoro.
ARTICOLO 4 Zone di prevalente interesse
agrituristico
1. I territori dei
Comuni compresi nell' elenco comunitario
delle zone agricole montane e
svantaggiate di cui alla direttiva75/
268/ CEE, nonché le aree protette di cui
alla legge regionale 22 febbraio 1995,
n. 12(riordino delle aree protette) sono
considerate zone di prevalente interesse
agrituristico.
2. La Giunta regionale con propria
delibera può includere nelle zone di cui
al presente articoli Comuni o parti di
Comuni non inclusi nelle zone di cui al
comma 1 ai fini della presente legge.
ARTICOLO 5 Immobili per agriturismo e
spazi aperti per campeggio
1. Possono essere
utilizzati per attività agrituristiche i
locali siti nell' abitazione dell'
imprenditore agricolo, nonché gli
edifici rurali o parte di essi non più
necessari per la conduzione aziendale,
esistenti sul fondo.
2. Nelle zone di cui all' articolo 4
possono essere utilizzati per attività
agrituristica i locali siti nell'
abitazione dell' imprenditore agricolo e
gli edifici rurali, posti in centri
abitati,precedentemente destinati al
servizio del fondo sito nel medesimo
comune o n comune limitrofo, se detto
fondo è privo di fabbricati adattabili
all' uso agrituristico.
3. L' utilizzazione agrituristica non
costituisce cambio di destinazione d'
uso degli edifici interessati.
4. Gli interventi di manutenzione
straordinaria,ristrutturazione edilizia,
restauro conservativo e risanamento
igienico dei locali ad utilizzo
agrituristico avvengono nel rispetto
delle caratteristiche rurali dell'
edificio conservando nell'aspetto
complessivo ed i singoli elementi
architettonici, con l' uso di materiali
e di tecniche tipici della zona, fatte
salve le specifiche autorizzazioni
paesistico – ambientali di cui alla
normativa vigente.
5. Fatto salvo l' obbligo di assicurare
una superficie minima di mq 8 per le
stanze ad un letto e di mq 11 per le
stanze a due letti, con incremento di 4
mq di superficie per ogni letto in più
(la frazione di superficie superiore a
mq 0,50 è in tutti i casi arrotondata
all'unità superiore), nonché una altezza
media minima di metri 2,50, può essere
consentitala riduzione dell' altezza
media minima purché il volume
disponibile per posto – letto non sia
inferiore a 18 metri cubi per camera ad
un letto a 13 metri cubi per camera e
due letti.
6. Per le attività agrituristiche sono
utilizzate costruzioni iscritte a
catasto o per le quali sia stata
presentata domanda di accatastamento.Non
possono essere utilizzate costruzioni
per risultino edificate da meno di dieci
anni per gli edifici di cui al comma 1 e
da meno diventi anni per quelli di cui
al comma 2. E'ammesso peraltro l' uso di
locali di nuova costruzione realizzati
per l' adeguamento igienico - sanitario
di quelli esistenti, per volumi tecnici
e per servizi igienici necessari ai
campeggiatori.
7. Gli eventuali spazi aperti destinati
alla sosta dei campeggiatori devono
essere allestiti nel rispetto delle
caratteristiche orografiche e
vegetazionali del sito.
ARTICOLO 6 Requisiti igienico - sanitari
1. I locali
destinati all' uso agrituristico sono
soggetti ai requisiti igienico -
sanitari previsti dai regolamenti
edilizi vigenti per i locali di civile
abitazione salvo quanto disposto
dall'articolo 5.
2. Gli alloggi agrituristici devono
essere dotati di un locale bagno
completo di wc con cassetta di cacciata,
lavabo e vasca da bagno o doccia ogni 6
persone, compresi i componenti del
nucleo familiare ed i loro conviventi.
3. La produzione, la preparazione, il
confezionamento e la somministrazione di
pasti e bevande sono soggetti alle
disposizioni di cui alla legge 30 aprile
1962 n. 283 (modifica degli articoli
242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico
delle leggi sanitarie approvato con
regio decreto del 27 luglio 1934 n. 1265
" Disciplina igienica della produzione e
della vendita delle sostanze alimentari
e delle bevande").
4. Ai fini del rilascio dell'
autorizzazione sanitaria di cui all'
articolo 2 della legge 283 / 1962si
tiene conto delle peculiari
caratteristiche di ruralità degli
edifici interessati in applicazione di
quanto disposto dal comma 5
dell'articolo 28 del Decreto del
Presidente della Repubblica 26 marzo
1980, n. 327 (regolamento di esecuzione
della legge 30 aprile1962, n. 283, e
successive modificazioni, in materia di
disciplina igienica della produzione e
della vendita delle sostanze alimentari
e delle bevande).
5. Di norma l' attività di
trasformazione, preparazione e
confezionamento dei prodotti aziendali
utilizzati per la ristorazione si svolge
nel locale cucina.
6. Per gli insediamenti di non più di 8
persone in tende o caravans si
garantiscono agli ospiti i servizi
igienici e le forniture d' acqua e
dielettricità mediante le strutture
ordinarie dell' azienda agricola; per
gli insediamenti eccedenti tale numero
deve essere garantito il rispetto dei
parametri minimi dei requisiti igienico
- sanitari previsti per i campeggi aduna
stessa dalla legge regionale 4 marzo
1982n. 11 (norme per la classificazione
delle aziende ricettive) e successive
modificazioni-
ARTICOLO 7 Elenco regionale dei soggetti
abilitati ed autorizzati all'esercizio
dell' agriturismo
1. E' istituito ai
sensi dell' articolo 6 della legge 5
dicembre 1985, n. 730 (disciplina dell'
agriturismo) l'elenco dei soggetti
abilitati ed autorizzati all'esercizio
dell' agriturismo, suddiviso in sezioni
provinciali tenuto dalle commissioni
provinciali di cui all'articolo12, comma
5 della legge 9 maggio 1975 n.
153(attuazione delle direttive del
Consiglio della Comunità europee per la
riforma dell' agricoltura).
2. All' elenco possono essere iscritti
esclusivamente gli imprenditori
agricoli, singoli o associati, di cui
all' articolo 2135 del codice civile e i
loro familiari di cui all' articolo
230bis del codice civile.
3. L' iscrizione è condizione necessaria
per il rilascio della autorizzazione
comunale di cui all' articolo 9.
4. La Giunta regionale determina la
documentazione da presentarsi a corredo
della domanda di iscrizione, nonché le
modalità perla tenuta e l' aggiornamento
dell' elenco e perla verifica della
persistenza dei requisiti per
l'iscrizione.
5. Non possono ottenere l' iscrizione e
rimanere iscritti nell' elenco
regionale, a meno che non abbiano
ottenuto la riabilitazione, i soggetti
di cui al comma 3 dell' articolo 6 della
legge 730/ 1985; per l' accertamento di
tali condizioni si applica il comma 4
del medesimo articolo.
ARTICOLO 8 Disciplina amministrativa
1. Lo svolgimento
di attività agrituristiche nonché l'
utilizzo della qualifica di " operatore
agrituristico" e la denominazione "
azienda agrituristica" o " agriturismo",
anche espresso in forma abbreviata, sono
riservate esclusivamente ai soggetti in
possesso della specifica autorizzazione
comunale.
2. I soggetti iscritti nell' elenco
regionale di cui all'articolo 7
presentano al Sindaco del Comune ove ha
sede l' azienda agricola apposita
domanda contenente le generalità del
richiedente, le attività che si
intendono svolgere,le caratteristiche e
le dimensioni dell' azienda agricola,
gli edifici e le aree da adibire ad uso
agrituristico, la capacità ricettiva, i
servizi igienici, i servizi accessori
eventualmente offerti, i periodi di
esercizio, le tariffe che si intendono
praticare.
3. Alla domanda di autorizzazione devono
essere allegati:
a) la documentazione attestante il
possesso dei requisiti di cui agli
articoli 11 e 92 del testo unico
approvato con regio decreto18 giugno
1931, n. 773 (approvazione del testo
unico delle leggi di pubblica
sicurezza)e all' articolo 5 della legge
9 febbraio1963, n. 59 (norme per la
vendita al pubblico in sede stabile dei
prodotti agricoli da parte degli
agricoltori produttori diretti);
b) la copia del libretto sanitario del
titolare e dei suoi collaboratori;
c) il nulla - osta igienico - sanitario
relativo alla idoneità dei locali e
delle attrezzature ad uso agrituristico;
d) il certificato di iscrizione
all'elenco regionale di cui all'
articolo 7;
e) l' indicazione degli estremi o copia,
ove necessario, del titolo abilitativo
edilizio o, nei casi previsti dalla
legge, della denuncia di inizio lavori
per la realizzazione di opere relative
ai locali da utilizzare per le attività
agrituristiche.
ARTICOLO 9 Autorizzazione comunale
1. Il Sindaco
decide sulle domande di autorizzazione
entro novanta giorni dalla loro
presentazione.Trascorso tal termine, la
domanda di intende accolta e l'
autorizzazione deve essere rilasciata
entro trenta giorni.
2. L' autorizzazione fissa i periodi d'
esercizio e di limiti relativi all'
attività agrituristica. Il Sindaco,entro
quindici giorni dal rilascio, trasmette
copia dell' autorizzazione comunale alla
commissione provinciale di cui all'
articolo 7 che provvede alle relative
annotazioni in un'apposita sezione dell'
elenco regionale.
3. Al provvedimento di autorizzazione si
applica il comma 4 dell' articolo 19 del
Decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977 nº616 (attuazione della
delega di cui all' articolo1 della legge
22 luglio 1975, n. 382.
ARTICOLO 10 Obblighi dell' operatore
agrituristico
1. L' operatore
agrituristico ha l' obbligo di:
a) osservare le disposizioni ed i
provvedimenti emanati dalla Regione e
dalle altre autorità competenti;
b) esporre al pubblico l' autorizzazione
comunale all'esercizio dell'
agriturismo;
c) apporre all' ingresso dell' azienda
agricola,modo stabile e ben visibile,
una targa, conforme al modello approvato
dalla Giunta regionale, riportante la
dicitura" azienda agrituristica";
d) presentare al Comune entro il 31
ottobre di ogni anno una dichiarazione
contenente le tariffe che l' operatore
intende praticare per l' anno
successivo;
e) consentire i controlli e le ispezioni
previste da apposite norme di legge;
f) osservare gli obblighi derivanti
dalle norme di legge in materia di
pubblica sicurezza;
g) comunicare al Sindaco l' eventuale
cessazione dell'attività agrituristica
entro trenta giorni dalla stessa;
h) comunicare alla Provincia di
appartenenza il numero, su base annua,
delle persone ospitate.
ARTICOLO 11 Sospensione e revoca dell'
autorizzazione comunale
1. L'
autorizzazione comunale è sospesa dal
Sindaco con provvedimento motivato per
un periodo minimo di giorni quindici e
massimo di giorno sessanta per
violazione degli obblighi di cui all'
articolo 10.
2. L' autorizzazione comunale è revocata
dal Sindaco con provvedimento motivato
qualora l'operatore agrituristico:
a) non abbia intrapreso l' attività
entro un anno dal rilascio dell'
autorizzazione;
b) abbia perduto successivamente al
rilascio dell'autorizzazione, uno o più
dei requisiti necessari per il
conseguimento della stessa;
c) abbia subito nel corso del triennio
di validità dell' autorizzazione più
periodi di sospensione per complessivi
novanta giorni.
3. La revoca dell' autorizzazione, che
il Sindaco è tenuto a comunicare entro
quindici giorni alle Commissioni
provinciali, comportala cancellazione d'
ufficio dell' operatore dalla apposita
sezione dell' albo regionale di cui all'
articolo 7.
ARTICOLO 12 Sanzioni amministrative
pecuniarie
1. Chiunque
eserciti abusivamente
attività agrituristica è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire 3.000.000 a lire
10.000.000.
2. Chiunque contravvenga agli obblighi
di cui all'articolo 10 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire 200.000 a lire
2.000.000.
3. Le funzioni amministrative
concernenti le sanzioni amministrative
pecuniarie sono svolte dal Comune ai
sensi della legge regionale2 dicembre
1982 n. 45 (norme per l' applicazione
delle sanzione amministrative
-pecuniarie di competenza della Regione
o di enti da essa individuati, delegati
o sub delegati)e successive
modificazioni.
4. I proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie sono
interamente devoluti al Comune a titolo
di finanziamento delle funzioni
delegate.
ARTICOLO 13 Commissione regionale per l'
agriturismo
1. E' istituita la
commissione regionale per l' agriturismo
nominata con decreto del Presidente
della Giunta regionale. La commissione
opera a titolo gratuito ed è composta:
a) dall'Assessore all' agricoltura o suo
delegato,che la presiede;
b) da un dipendente regionale di
qualifica non inferiore all' ottava
delle strutture Produzioni agricole e
floricole innovazione e agriturismo,
Strutture ricettive turistiche,
Pianificazione e tutela
paesistica,Affari amministrativi dell'
urbanistica,Igiene ed educazione
sanitaria;
c) da un esperto in agriturismo
designato da ciascuna delle
organizzazioni
agrituristiche,riconosciute a livello
nazionale,operanti sul territorio
regionale.
2. Il Presidente della Giunta regionale
nomina,per ogni componente di cui alle
lettere b) e c) del comma 1, un membro
supplente in possesso dei medesimi
requisiti dei membri effettivi.
3. Le sedute della commissione sono
valide con la partecipazione di almeno
cinque membri.
4. Svolge le funzioni di segretario un
dipendente regionale di qualifica non
inferiore alla sesta.
5. La commissione svolge i compiti:
a) formula alla Giunta regionale il
proprio parere sui programmi e sulle
politiche di sviluppo dell' agriturismo;
b) propone alla Giunta regionale
attività di indagine, studio e ricerca
nonché iniziative di sostegno e
promozione dell' offerta agrituristica;
c) svolge attività di consulenza a
supporto degli enti locali in materia
agrituristica;
d) svolge attività di consulenza e
supporto in favore degli operatori
agrituristici.
ARTICOLO 14 Contributi per agriturismo e
delega di funzioni
1. La Regione, nei
limiti delle disponibilità di bilancio,
concede contributi per la
realizzazione,nell' ambito dei piani di
miglioramento materiali dell' azienda di
cui al regolamento 91/2328/ CEE e
successive modificazioni ed
integrazioni, delle seguenti categorie
di interventi:
a) miglioramenti fondiari ad uso
agrituristico;
b) acquisto di arredi ed attrezzature
per i locali ad utilizzo agrituristico
ivi compresi quelli destinati alla
lavorazione, trasformazione,
conservazione, confezionamento e vendita
dei prodotti aziendali;
c) installazione di impianti elettrici,
termici,telefonici, idraulici per i
locali ad utilizzo agrituristico;
d) spese relative all' atto di cui al
comma 2dell' articolo 20.
2. La Giunta regionale individua i
criteri per la determinazione della
spesa ammissibile per gli interventi di
cui al comma 1.
3. La concessione dei contributi di cui
alla lettera a) del comma 1 è
subordinata all' ottenimento del
pertinente titolo abilitativo edilizio
ove necessario e dell' iscrizione all'
elenco di cui all' articolo 7.
4. Le funzioni amministrative
concernenti la concessione, i controlli,
la revoca dei contributi sono delegate
alle Comunità montane ed ai Consorzi dei
Comuni ai sensi della legge regionale 12
maggio 1978, n. 6 (delega delle funzioni
amministrative in materia di
agricoltura, foreste, economia
montana).
ARTICOLO 15 Priorità dei contributi
1. Alle aziende di
cui all' articolo 6 della legge
regionale 1 febbraio 1994, n. 5 (norme
per ridurre l' uso delle sostanze di
sintesi in agricoltura e disciplina
dell' agricoltura biologica)è concessa
priorità nella concessione dei
contributi per le categorie di
interventi di cui all'articolo 14.
ARTICOLO 16 Revoca dei contributi
1. I contributi
sono revocati e le somme eventualmente
liquidate recuperate, maggiorate degli
interessi legali, quando:
a) l' intervento non venga effettuato
entro i termini stabiliti nell' atto di
concessione;
b) vengano accertate sostanziali
irregolarità nella documentazione
giustificativa di spesa;
c) gli immobili e gli allestimenti siano
utilizzati per altri fini prima che sia
trascorso il periodo di dieci anni di
cui al comma1 dell' articolo 20;
d) non sia stata concessa l'
autorizzazione comunale all' esercizio
dell' attività agrituristica o sia stata
revocata ai sensi del comma 2 dell'
articolo 11.
2. Nel caso previsto alla lettera a) del
comma1, può essere disposta in via
alternativa la riduzione proporzionale
del contributo in relazione alle spese
effettivamente sostenute e documentate,
purché l' intervento realizzato renda
comunque i locali usufruibili per
l'attività agrituristica.
3. Nei casi previsti alle lettere c) e
d) del comma1 la somma da recuperare è
determinata in un decimo del contributo
liquidato, moltiplicato il numero degli
anni che mancano al compimento del
decimo anno dalla data di concessione,
maggiorato degli interessi legali.
ARTICOLO 17 Formazione professionale
1. La Regione
promuove e coordina iniziative formative
rivolte agli operatori agrituristici ai
sensi della legge regionale 5 novembre
1993 n. 52 (disposizioni per la
realizzazione di politiche attive del
lavoro) e successive modificazioni.ARTICOLO
18 Norma transitoria1. I soggetti già
iscritti all' elenco regionale degli
operatori agrituristici alla data di
entrata in vigore della presente legge
sono iscritti d'ufficio all' elenco di
cui all' articolo 7, anche in deroga
alle norme di cui alla lettera c) del
comma 2 dell'articolo 2.
2. Sino all' emanazione delle
disposizioni di cui al comma 4 dell'
articolo 7 continua ad esercitare le
proprie funzioni la commissione
regionale per l'agriturismo di cui alla
legge regionale 28 agosto 1989 n. 39
(disciplina dell'agriturismo).
3. Per le domande di contributi
presentate entro il 30 giugno 1996, i
contributi stessi,vengono concessi ai
sensi della legge regionale28 agosto
1989 n. 39.
4. Gli effetti degli articolo 14, 15 e
16 della presente legge decorreranno dal
giorno della pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione dell'
avviso dell' esito positivo dell'esame
di compatibilità da parte della
Commissione della Comunità Europea ai
sensi degli articoli 92 e 93 del
Trattato.
ARTICOLO 19 Abrogazione di norme
1. E' abrogata la
legge regionale 28 agosto 1989 nº39,
fermo restando quanto disposto dal
comma2 dell' articolo 18 e fatto salvo
il completamento per l' anno finanziario
1996 degli interventi di cui al comma 3
del medesimo articolo.
ARTICOLO 20 Vincolo di destinazione
1. Gli immobili e
gli allestimento finanziati ai sensi
della presente legge sono vincolati alla
loro specifica destinazione a partire
dalla data di concessione dei contributi
per la durata di anni dieci.
2. I beneficiari dei contributi sono
tenuti a presentare apposito atto
trascritto presso le conservatorie dei
registri immobiliari, che contenga
l'impegno al mantenimento della
destinazione agrituristica degli
immobili finanziati.
3. Qualora sia accertata l' oggettiva
impossibilità ,indipendente dalla
volontà del titolare, al mantenimento
della suddetta destinazione, la Giunta
regionale può disporre l' annullamento
del vincolo all' esercizio
agrituristico.
ARTICOLO 21 Norma finanziaria
1. All' onere
derivante dalle spese relative ai
contributi previsti dalla presente legge
si fa fronte mediante i capitoli
relativi alla realizzazione dei piani di
miglioramento materiale dell'azienda di
cui al regolamento 91/2328/CEE e
successive modificazioni ed integrazioni.La
presente legge regionale sarà pubblicata
nel Bollettino ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge
della Regione Liguria. Data a Genova,
addì 6 agosto 1996
LEGGE
REGIONALE N. 11 DEL 26-03-1997 REGIONE
LIGURIA Modifiche alla legge regionale 6
agosto 1996 nº33 " Disciplina dell'
Agriturismo".Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE LIGURIA N. 5 del 16 aprile
1997
Il
Consiglio Regionale ha approvato.Il
Commissario del Governo ha apposto il
visto.Il Presidente della Giunta
promulgala seguente legge regionale:
ARTICOLO 1
(Modifica della
lettera d), comma 1, articolo 10)1. Alla
lettera d) del comma 1 dell' articolo 10
della legge regionale 6 agosto 1996 - n.
33(disciplina dell' agriturismo) le
parole: " entro il 31 ottobre" sono
sostituite dalle parole:" entro il 1
ottobre".
Note:Avvertenza: I testi eventualmente
qui pubblicati sono redatti dal Settore
Legislativo del Consiglio regionale ai
sensi dell'articolo 7 della legge
regionale 28 dicembre1988 n. 75, al fine
di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge citate o alle
quali è operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi originari. Nota
all'articolo 11. La legge regionale 6
agosto 1996 n. 33 è pubblicata nel B.U.
28 agosto 1996 n. 17 parte I.
Avvertenza: I testi eventualmente qui
pubblicati sono redatti dal Settore
Legislativo del Consiglio regionale ai
sensi dell'articolo 7 della legge
regionale 28 dicembre1988 n. 75, al fine
di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge citate o alle
quali è operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi originari. Nota
all'articolo 11. La legge regionale 6
agosto 1996 n. 33 è pubblicata nel B.U.
28 agosto 1996 n. 17 parte I.
ARTICOLO 2
(Sostituzione
della lettera c), comma 2 articolo 11)1.
La lettera c) del comma 2 dell' articolo
11della lr 33/ 1996 è sostituita dalla
seguente:" c) abbia subito nel corso
dell' ultimo triennio più provvedimenti
di sospensione per complessivi novanta
giorni".
ARTICOLO 3
(Abrogazione della
lettera d), comma 1, articolo 14)1. La
lettera d) del comma 1 dell' articolo
14della lr 33/ 1996 è abrogata.
La
presente legge regionale sarà pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione.E'
fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge
della Regione Liguria. Data a Genova,
addì 26 marzo 1997
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