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COME
APRIRE UN AGRITURISMO IN TOSCANA
Di seguito l'attuale normativa per
aprire un agriturismo in Toscana
Legge Regionale N.
30 DEL 23-06-2003
Disciplina delle attività agrituristiche
in Toscana
Il
Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:
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TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1
(Finalità)
1. La Regione Toscana sostiene
l’agricoltura, in armonia con la
politica di sviluppo rurale della
Comunità europea, anche mediante la
disciplina di idonee forme di turismo
nella campagna, denominato agriturismo,
volte a:
a) favorire lo sviluppo agricolo e
forestale;
b) agevolare la permanenza dei
produttori agricoli nelle zone rurali
attraverso l’integrazione dei redditi
aziendali ed il miglioramento delle
condizioni di vita;
c) valorizzare il patrimonio rurale,
naturale ed edilizio;
d) favorire la tutela dell’ambiente e
promuovere i prodotti tradizionali e di
qualità certificata, nonché le
produzioni agroalimentari di qualità e
le connesse tradizioni enogastronomiche;
e) valorizzare le tradizioni e le
attività socio-culturali del mondo
rurale;
f) sviluppare il turismo sociale e
giovanile.
ARTICOLO 2
(Definizioni)
1. Per attività agrituristiche si
intendono le attività di ricezione e di
ospitalità, esercitate dai soggetti di cui
all'articolo 5, attraverso l’utilizzo della
propria azienda in rapporto di connessione e
di complementarietà con l’attività agricola
di cui all’articolo 2135 del codice civile
che deve rimanere principale, secondo quanto
disposto dalla presente legge.
2. Sono attività agrituristiche, nel
rispetto delle modalità e dei limiti
definiti dalla presente legge:
a) il dare alloggio stagionale in
appositi locali aziendali;
b) l'ospitare i campeggiatori in spazi
aperti per soggiorni stagionali;
c) l'organizzare attività didattiche,
culturali, tradizionali, di turismo
religioso culturale, ricreative, di pratica
sportiva, di escursionismo e di ippoturismo
riferite al mondo rurale;
d) il somministrare agli ospiti
aziendali per la consumazione sul posto
pasti, alimenti e bevande costituiti
prevalentemente da prodotti dell'azienda o
comunque da prodotti reperiti presso aziende
agricole locali e aziende agroalimentari
locali che producono e vendono prodotti
regionali, nonché l'organizzare non solo per
gli ospiti aziendali degustazioni e assaggi
di prodotti aziendali. |
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ARTICOLO 3
(Denominazione delle attività
agrituristiche)
1. Le denominazioni agriturismo o
agrituristico sono riservati
esclusivamente alle attività
agrituristiche svolte ai sensi della
presente legge.
2. L'azienda agricola autorizzata ai
sensi dell'articolo 8 a svolgere
attività agrituristiche, nel caso in cui
sia iscritta nel registro dei produttori
biologici, ai sensi della legge
regionale 16 luglio 1997, n. 49
(Disposizioni in materia di controlli
per le produzioni agricole ottenute
mediante metodi biologici), o sia
concessionaria del marchio agriqualità,
di cui alla legge regionale 15 aprile
1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione
dei prodotti agricoli ed alimentari
ottenuti con tecniche di produzione
integrata e tutela contro la pubblicità
ingannevole), può far seguire al termine
agriturismo un riferimento al marchio
utilizzato.
ARTICOLO 4
(Ambito di applicazione)
1. Nel caso in cui un'impresa agricola
sia costituita da più aziende o da più
unità tecniche economiche (UTE), le
disposizioni della presente legge si
applicano a ciascuna azienda o a
ciascuna UTE.
TITOLO II
ESERCIZIO DELL’AGRITURISMO
Capo I
Soggetti legittimati — Connessione e
complementarietà delle attività
agrituristiche — Principalità delle
attività agricole — Autorizzazione
ARTICOLO 5
(Soggetti legittimati e addetti
all’esercizio dell’agriturismo)
1. L’esercizio dell’agriturismo è
riservato agli imprenditori agricoli
singoli e associati, di cui all’articolo
2135 del codice civile.
2. Gli imprenditori agricoli autorizzati
all'esercizio dell'attività
agrituristica possono definire forme di
collaborazione, disciplinate da
specifici accordi scritti, al fine dello
svolgimento in comune delle attività
agrituristiche. Tali attività devono
essere sempre connesse e complementari
con l’attività agricola delle singole
aziende e il carattere di principalità
deve essere rispettato con riferimento
ad ogni singola azienda.
Per le attività di cui all’articolo 2,
comma 2, lettere a), e b), per ogni
azienda valgono i limiti di ricettività
previsti dagli articoli 12 e 13.
Nel caso in cui la collaborazione
interessi l’attività di cui all'articolo
2, comma 2 lettera c) sono considerati
ospiti aziendali tutti gli ospiti delle
aziende agrituristiche che hanno
sottoscritto gli accordi di
collaborazione, nel rispetto delle
vigenti norme igienico-sanitarie e dei
requisiti di cui all’articolo 21 comma
2.
3. Possono essere addetti alle attività
agrituristiche e sono considerati
lavoratori agricoli ai fini della
vigente disciplina previdenziale,
assicurativa e fiscale i familiari, di
cui all’articolo 230/bis del codice
civile, i lavoratori dipendenti a tempo
determinato, indeterminato e parziale
nonché i lavoratori con rapporto di
lavoro interinale.
ARTICOLO 6
(Connessione e complementarietà
dell’attività agrituristica e
principalità dell’attività agricola)
1. La connessione dell'attività
agrituristica si realizza allorché
l’azienda agricola in relazione alla sua
estensione, alle sue dotazioni
strutturali, alla natura e alle varietà
delle attività agricole praticate, agli
spazi disponibili, agli edifici in essa
ricompresi e al numero degli addetti,
sia idonea anche allo svolgimento
dell’attività agrituristica nel rispetto
delle disposizioni della presente legge.
2. La complementarietà dell'attività
agrituristica si realizza congiuntamente
alla principalità dell’attività
agricola.
3. La principalità dell’attività
agricola si realizza quando, a scelta
dell’imprenditore, sussista una delle
seguenti condizioni:
a) il tempo impiegato per lo svolgimento
dell’attività agrituristica nel corso
dell’anno solare è inferiore al tempo
utilizzato nell’attività agricola, di
cui all’articolo 2135 del codice civile,
tenuto conto della diversità delle
tipologie di lavorazione;
b) il valore della produzione lorda
vendibile agricola annua, compresi gli
aiuti di mercato e di integrazione al
reddito, è maggiore rispetto alle
entrate dell’attività agrituristica, al
netto dell’eventuale intermediazione
dell’agenzia;
c) le spese d'investimento e le spese
correnti da effettuarsi annualmente per
l’attività agricola in azienda, al netto
degli aiuti, per interventi e attività
sono superiori a una quota minima
fissata in rapporto alla ricettività
autorizzata ed inferiori a una quota
massima fissata in rapporto alla entità
ed alle caratteristiche produttive
dell'impresa.
4. Il regolamento d’attuazione indica le
ore lavorative convenzionali occorrenti
per le singole attività agricole e per
le singole attività agrituristiche, gli
interventi e le attività che possono
essere oggetto delle spese
d'investimento e delle spese correnti,
le quote minime e massime delle spese e
le garanzie per le obbligazioni assunte
con riferimento agli investimenti ed
alle spese.
ARTICOLO 7
(Criteri e modalità per la verifica del
rapporto di connessione e
complementarietà e della principalità)
1. La connessione, la complementarietà e
la principalità sono dimostrate
dall’imprenditore agricolo che intende
svolgere l’attività agrituristica nella
relazione sull’attività agrituristica.
2. La relazione sull’attività
agrituristica è allegata alla domanda di
autorizzazione di cui all’articolo 8.
3. Qualora sussista l’obbligo di
presentare il programma di miglioramento
agricolo ambientale cui all’articolo 4
della legge regionale 14 aprile 1995, n.
64 (Disciplina degli interventi di
trasformazione urbanistica ed edilizia
nelle zone con prevalente funzione
agricola), la relazione sull’attività
agrituristica integra tale strumento.
4. Nella relazione sull’attività
agrituristica sono indicate:
a) l’attività agrituristica e l’attività
agricola previste per il triennio
successivo;
b) la scelta della condizione per
realizzare la principalità dell’attività
agricola. A seconda della scelta
effettuata dall'imprenditore ai sensi
dell'articolo 6 sono indicate le
previsioni relative:
1) al tempo lavoro impiegato per lo
svolgimento dell’attività agrituristica
e a quello per l’attività agricola;
2) alla produzione lorda vendibile,
compresi gli aiuti di mercato e di
integrazione al reddito, e alle entrate
ottenibili dall’attività agrituristica,
al netto della eventuale intermediazione
dell’agenzia;
3) all’entità delle spese d'investimento
e delle spese correnti che saranno
effettuate e le garanzie fornite da
parte dell'imprenditore;
c) l’ordinamento colturale e le attività
produttive attuate nel triennio
precedente alla stesura del piano o
della relazione e quelli previsti a
seguito degli interventi programmati,
anche in riferimento alle attività
connesse di cui all'articolo 2135 del
codice civile;
d) la consistenza delle strutture
edilizie presenti sul fondo e di quelle
poste all'esterno dei beni fondiari
nella disponibilità dell'impresa, con
l’indicazione della loro utilizzazione
ai fini dell’attività agrituristica e
dell’attività agricola nonché la
consistenza delle eventuali strutture
edilizie presenti sul fondo e non
utilizzate;
e) l’indicazione delle unità lavorative
e del monte complessivo annuo di
giornate-lavoro previste per l’attività
agrituristica e per l’attività agricola,
se non già precedentemente specificato.
5. Il mantenimento dei requisiti
dichiarati nella relazione è attestato
dall'imprenditore agricolo con
periodicità triennale mediante
autocertificazione, sulla base delle
indicazioni stabilite nel regolamento di
attuazione.
6. In riferimento al requisito della
principalità qualora l’imprenditore
agricolo ritenga necessario applicare
una condizione diversa da quella scelta
lo comunica al comune. Il comune
acquisisce, sulla modifica proposta, il
parere vincolante della provincia o
della comunità montana. La nuova
condizione scelta si applica anche al
periodo dell’anno solare già trascorso,
salvo eventuali procedimenti di
accertamento pendenti.
7. Il regolamento di attuazione elenca i
documenti che dimostrano, a secondo
della scelta operata dall’imprenditore,
la principalità dell’attività agricola
rispetto all'attività agrituristica e
consentono di accertare il permanere di
tale carattere.
ARTICOLO 8
(Autorizzazione all’esercizio delle
attività agrituristiche)
1. L’esercizio delle attività
agrituristiche di cui alla presente
legge è soggetto ad autorizzazione. La
domanda di autorizzazione è diretta al
comune nel cui territorio è situato il
centro aziendale.
2. Congiuntamente alla domanda,
l'imprenditore presenta richiesta di
classificazione della struttura
ricettiva agrituristica ai sensi
dell’articolo 9.
3. Ai fini del rilascio
dell’autorizzazione il comune accerta
che il richiedente:
a) sia imprenditore agricolo ai sensi
dell'articolo 2135 del codice civile;
b) non abbia riportato nel triennio
precedente, con sentenza passata in
giudicato, a meno che non abbia ottenuto
la riabilitazione, condanna per uno dei
delitti previsti dagli articoli 442,
444, 513, 513 bis, 515, 517 del codice
penale o per uno dei delitti in materia
di igiene e sanità ovvero di frode nella
preparazione degli alimenti;
c) non sia sottoposto a misura di
prevenzione ai sensi della legge 27
dicembre 1956, n. 1423 (Misure di
prevenzione nei confronti delle persone
pericolose per la sicurezza e per la
pubblica moralità) e successive
modifiche ovvero sia stato dichiarato
delinquente abituale;
d) non sia sottoposto a misure di
prevenzione o abbia procedimenti penali
in corso per l'applicazione delle misure
di prevenzione, ai sensi della
legislazione antimafia;
e) sia in possesso dei requisiti
soggettivi di cui agli articoli 11 e 92
del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n.773 e successive
modifiche e di cui all’articolo 5 della
legge 9 febbraio 1963, n.59 (Norme per
la vendita al pubblico in sede stabile
dei prodotti agricoli da parte degli
agricoltori produttori diretti) e
successive modifiche.
4. Il comune, inoltre, acquisisce:
a) il parere del competente servizio
dell’azienda unità sanitaria locale
relativamente alla idoneità degli
immobili, dei locali e delle
attrezzature da utilizzare per
l’attività agrituristica;
b) il parere vincolante della provincia
o della comunità montana, sulla
principalità dell’attività agricola
rispetto all'attività agrituristica,
sulla connessione e complementarietà
dell’attività agrituristica e sulla
possibilità di utilizzare gli edifici ai
sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera
d), e il parere sul programma di
miglioramento agricolo ambientale, se
ricorrono le condizioni di cui
all’articolo 7, comma 3;
c) la classificazione di cui
all'articolo 9 attribuita alla struttura
agrituristica dalla provincia.
5. L'attività agrituristica rientra tra
le attività produttive per le quali si
applica il procedimento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica
20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento
recante norme di semplificazione dei
procedimenti di autorizzazione per la
realizzazione, l’ampliamento, la
ristrutturazione, la riconversione di
impianti produttivi, per l’esecuzione di
opere interne ai fabbricati, nonché per
la determinazione delle aree destinate
agli insediamenti produttivi, a norma
dell’articolo 20, comma 8, della legge
15 marzo 1997, n. 59). Il termine per la
conclusione del procedimento è di
novanta giorni.
6. Nell’autorizzazione comunale sono
specificate le attività agrituristiche e
i relativi limiti e modalità di
esercizio.
7. L'autorizzazione ha durata
indeterminata salvo i casi di revoca
previsti dall’articolo 25.
8. L'autorizzazione non è cedibile.
9. In caso di trasferimento dell'azienda
agricola il nuovo titolare è autorizzato
in via provvisoria alla prosecuzione
dell’attività agrituristica previa
autocertificazione con la quale si
dichiari il possesso dei requisiti
soggettivi previsti dalla normativa
vigente e che non sono intervenute
variazioni dei requisiti che hanno
originato il rilascio
dell’autorizzazione. Il comune, entro e
non oltre il termine di cui al comma 5,
procede, pena la decadenza
dell’autorizzazione provvisoria, alla
verifica dei requisiti posseduti dal
nuovo conduttore al fine del rilascio
dell’autorizzazione stessa.
10. Qualsiasi variazione intervenuta in
merito ai requisiti in base ai quali
l’autorizzazione è stata concessa è
comunicata al comune, entro trenta
giorni dal suo verificarsi.
ARTICOLO 9
(Classificazione delle strutture
ricettive agrituristiche)
1. Sulla base delle caratteristiche
dichiarate dal titolare, in conformità
alle disposizioni del regolamento di
attuazione, la provincia assegna la
relativa classifica alla struttura
ricettiva agrituristica.
2. L’attribuzione della classifica è
obbligatoria ed è condizione
indispensabile per il rilascio
dell’autorizzazione all’esercizio di
attività agrituristiche.
3. Qualora si verifichino variazioni dei
requisiti tali da comportare un
aggiornamento del livello di
classificazione, l’imprenditore agricolo
dichiara tale variazione in occasione
della comunicazione dei prezzi e delle
attrezzature alla provincia.
4. La provincia può procedere in ogni
momento, anche d’ufficio, alla rettifica
della classificazione qualora accerti
che una struttura ricettiva possiede i
requisiti di una classificazione
inferiore a quella in essere. Il
provvedimento della provincia è
trasmesso al comune e notificato
all’interessato.
ARTICOLO 10
(Pubblicità dei prezzi, dei servizi e
delle attrezzature)
1. Entro il 1º ottobre di ogni anno i
soggetti autorizzati all’esercizio
dell’attività agrituristica comunicano
alla provincia competente i prezzi
massimi che intendono praticare dal 1º
gennaio dell’anno successivo, nonché le
caratteristiche delle strutture. Per le
strutture con apertura stagionale
invernale la decorrenza dei prezzi
comunicati è anticipata al 1º dicembre
dell’anno in corso. L’obbligo della
comunicazione non sussiste qualora non
siano intervenute variazioni nei prezzi
o nelle caratteristiche della struttura,
rispetto alla comunicazione precedente.
2. È prevista la facoltà di presentare
entro il 1º marzo di ogni anno una
comunicazione suppletiva dei prezzi che
si intendono praticare dal 1º giugno
dello stesso anno, se variati in
aumento.
3. Per le strutture di nuova apertura la
comunicazione è effettuata entro la data
di inizio dell’attività.
4. Le province trasmettono alla Giunta
regionale l’elenco ufficiale dei prezzi
comunicati dai titolari della
autorizzazione nonché i dati dei servizi
e delle attrezzature di ogni singola
struttura ricettiva e acquisiscono i
dati statistici riguardanti le strutture
ricettive ed il movimento clienti, ai
sensi del decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322 (Norme sul
sistema statistico nazionale e sulla
riorganizzazione dell’Istituto nazionale
di statistica, ai sensi dell’art. 24
della L. 23 agosto 1988, n. 400), nonché
della legge regionale 2 settembre 1992,
n. 43 (Istituzione dell’Ufficio di
Statistica della Regione Toscana).
ARTICOLO 11
(Obblighi amministrativi degli operatori
agrituristici)
1. I soggetti autorizzati all’esercizio
dell’attività agrituristica hanno, in
particolare, i seguenti obblighi:
a) iniziare l'attività entro il termine
massimo di un anno dalla data fissata
nell'autorizzazione e di non sospendere
l'esercizio dell'attività per più di
ventiquattro mesi nell'arco di un
triennio;
b) esporre al pubblico l’autorizzazione
di cui all’articolo 8;
c) comunicare al comune la data di
inizio dell’attività, la data di
cessazione e, nel caso di chiusura
temporanea dell’esercizio, la durata
della chiusura;
d) rispettare i limiti e le modalità
indicate nell’autorizzazione;
e) rispettare i prezzi comunicati;
f) esporre al pubblico, in luogo ben
visibile, una tabella riepilogativa,
contenente le caratteristiche delle
strutture e i prezzi dei servizi
praticati nel corso dell’anno, da cui
risulti la classificazione attribuita;
g) non diffondere informazioni sulle
caratteristiche delle strutture diverse
dai dati comunicati.
Capo II
Limiti e modalità d’esercizio delle
attività agrituristiche
ARTICOLO 12
(Ospitalità in camere e unità abitative
indipendenti)
1. L’attività di ospitalità è stagionale
ed è svolta negli immobili di cui
all’articolo 17 e nel rispetto del
limite massimo di trenta posti letto in
camere o in unità abitative, o
utilizzando entrambe le soluzioni, e
oltre i trenta e fino a quaranta posti
letto utilizzando esclusivamente unità
abitative indipendenti.
2. La capacità ricettiva di cui al comma
1 può essere aumentata, in conformità
agli strumenti urbanistici vigenti,
utilizzando unità abitative
indipendenti, tramite interventi di
recupero di edifici di valore storico,
culturale e ambientale individuati
secondo la normativa vigente in materia,
nonché di edifici situati all'interno
dei nuclei classificati dagli strumenti
urbanistici zone A non urbane, ai sensi
del decreto ministeriale 2 aprile 1968,
n. 1444.
3. Nelle camere adibite al
pernottamento, comprese quelle poste in
unità abitative indipendenti, su
espressa richiesta dell’ospite, può
essere autorizzata la sistemazione
temporanea di un letto supplementare per
l’alloggio di bambini di età non
superiore a dodici anni, fermo restando
il rispetto dei requisiti igienico
sanitari. Al momento della partenza
dell’ospite tale utilizzazione cessa e
si ristabiliscono i posti letto
previsti. I letti aggiunti non sono
conteggiati ai fini della determinazione
del limite massimo dei posti letto
autorizzati.
4. La stagionalità si intende riferita
esclusivamente alla durata del
soggiorno, a fini turistici, degli
ospiti aziendali.
ARTICOLO 13
(Ospitalità in spazi aperti)
1. L’ospitalità in spazi aperti è
stagionale ed è svolta in aziende con
estensione non inferiore a due ettari
contigui di superficie agricola totale (SAT)
e nel rispetto del limite massimo di
ventiquattro ospiti e otto tende o altri
mezzi di soggiorno autonomo, e di una
densità massima di sei ospiti e due
tende o altri mezzi di soggiorno
autonomo, per ettaro di superficie
agricola aziendale. Nei casi di frazione
di ettaro, fino a cinquemila metri
quadrati compresi, si arrotonda per
difetto e oltre cinquemila metri
quadrati per eccesso.
2. Nei comuni il cui territorio è
totalmente o anche solo parzialmente
prospiciente il mare, l’ospitalità in
spazi aperti può essere autorizzata solo
in zone a tale scopo individuate dallo
strumento urbanistico comunale.
3. Nei comuni diversi da quelli di cui
al comma 2 le amministrazioni comunali
possono prevedere, tramite lo strumento
urbanistico, zone in cui l'attività di
ospitalità in spazi aperti è esclusa.
4. La stagionalità si intende riferita
esclusivamente alla durata del
soggiorno, a fini turistici, degli
ospiti aziendali.
ARTICOLO 14
(Attività didattiche, culturali,
tradizionali, di turismo religioso
culturale, ricreative, sportive,
escursionistiche e di ippoturismo
riferite al mondo rurale)
1. Le attività didattiche, culturali,
tradizionali, di turismo religioso
culturale, ricreative, di pratica
sportiva, escursionismo e di ippoturismo
riferite al mondo rurale, possono essere
organizzate anche all'esterno dei beni
fondiari nella disponibilità
dell’azienda, fermo restando il rispetto
della connessione e complementarietà. Le
stesse:
a) sono finalizzate a una migliore
conoscenza del territorio e delle
tradizioni locali;
b) sono previste nei programmi proposti
dall’imprenditore agricolo nella
relazione sull’attività agrituristica;
nel caso si renda necessario modificare
il programma, l'imprenditore agricolo lo
comunica al comune almeno otto giorni
prima dell’inizio delle attività
medesime.
2. Le attività di escursionismo e di
ippoturismo riferite al mondo rurale
possono essere esercitate anche non in
connessione con l’attività agricola
dell'azienda; in tale caso sono
finalizzate esclusivamente a fornire
servizi a coloro che pernottano presso
l'azienda agrituristica.
ARTICOLO 15
(Somministrazione di pasti, alimenti e
bevande sul posto e organizzazione di
degustazioni e assaggi di prodotti
aziendali)
1. La somministrazione di pasti,
alimenti e bevande, comprese quelle a
carattere alcoolico e superalcoolico:
a) è rivolta esclusivamente agli ospiti
che fruiscono delle attività di cui
all'articolo 2, comma 2, lettere a), b),
c) per la consumazione sul posto;
b) è costituita prevalentemente da
prodotti aziendali o comunque da
prodotti reperiti presso aziende
agricole locali e aziende agroalimentari
locali che producono e vendono prodotti
regionali;
2. L'organizzazione di degustazioni e
assaggi di prodotti:
a) è effettuata esclusivamente con
prodotti aziendali e all'interno
dell'azienda;
b) è rivolta non esclusivamente agli
ospiti aziendali.
3. Sono considerati prodotti aziendali i
cibi e le bevande prodotti e lavorati
nell'azienda agricola e quelli ricavati
da materie prime dell'azienda agricola
ed ottenuti attraverso lavorazioni
esterne.
ARTICOLO 16
(Organizzazione di eventi promozionali
per prodotti aziendali tradizionali o di
qualità)
1. Le aziende agrituristiche, che hanno
una propria produzione di prodotti
tradizionali o di qualità certificata ai
sensi della normativa vigente, possono
realizzare in azienda eventi con
finalità promozionali, che rientrano
nelle attività di cui all'articolo 14,
nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) il numero degli eventi non può essere
superiore a venti per anno solare;
b) nel corso degli eventi la
somministrazione di pasti, alimenti e
bevande sul posto può essere rivolta a
tutti i partecipanti e deve essere
costituita prevalentemente da prodotti
aziendali o comunque da prodotti
reperiti presso aziende agricole locali
secondo i parametri indicati nel
regolamento di attuazione;
c) gli impianti e i locali utilizzati
nel corso degli eventi devono avere i
requisiti igienico sanitari e di
sicurezza previsti dalle norme vigenti.
Capo III
Norme per gli interventi edilizi.
Requisiti strutturali, igienico-sanitari
e di sicurezza per lo svolgimento delle
attività agrituristiche
ARTICOLO 17
(Immobili destinati all’attività
agrituristica)
1. Possono essere utilizzati per
l’attività agrituristica:
a) i locali siti nell’abitazione
principale dell’imprenditore agricolo
ubicata nel fondo o nei centri abitati,
compatibilmente con le caratteristiche
di ruralità dell'edificio e del luogo in
cui esso è ubicato come specificato nel
regolamento di attuazione, qualora
l’imprenditore agricolo svolga la
propria attività in un fondo privo di
fabbricati sito nel medesimo comune o in
un comune limitrofo;
b) gli altri edifici o parti di essi
esistenti sul fondo e non più necessari
alla conduzione dello stesso;
c) i volumi derivanti da interventi di
ristrutturazione urbanistica o da
trasferimenti di volumetrie;
d) gli edifici posti all’esterno dei
beni fondiari nella disponibilità
dell’impresa per l'organizzazione di
attività ricreative, culturali e
didattiche, di pratica sportiva, di
escursionismo e di ippoturismo.
2. Gli edifici utilizzati per l’attività
agrituristica mantengono la loro
destinazione d’uso a fini agricoli.
ARTICOLO 18
(Disciplina per il governo del
territorio e per gli interventi edilizi)
1. Gli strumenti urbanistici comunali
disciplinano gli interventi sul
patrimonio edilizio rurale che devono
essere realizzati utilizzando materiali
costruttivi tipici e nel rispetto delle
tipologie e degli elementi
architettonici e decorativi
caratteristici dei luoghi, con
l’esclusione di tipologie riferibili a
monolocali. Gli strumenti urbanistici
comunali disciplinano, inoltre, le opere
e gli impianti di pertinenza ai
fabbricati ad uso agrituristico e le
aree per la sosta degli ospiti
campeggiatori che devono essere
realizzati in modo da integrarsi con
l'ambiente circostante, con particolare
riferimento alle sistemazioni e agli
arredi esterni, alla regimazione
idraulica e allo smaltimento dei rifiuti
solidi e liquidi. Gli interventi devono
comunque garantire una sufficiente
dotazione di acqua avente
caratteristiche di potabilità.
2. Gli interventi consentiti per il
recupero del patrimonio edilizio
esistente sono quelli definiti
dall’articolo 4 comma 2 della legge
regionale 14 ottobre 1999 n. 52 (Nuove
norme sulle concessioni, le
autorizzazioni e le denuncie d’inizio
attività edilizie- Disciplina dei
controlli nelle zone soggette al rischio
sismico- Disciplina del contributo di
concessione — Sanzioni e vigilanza
sull’attività urbanistico/edilizia.
Modifiche e integrazioni alla legge
regionale 23 maggio 1994, n.39 e
modifica della legge regionale 17
ottobre 1983, n. 69) e successive
modifiche.
3. Non è consentita la trasformazione ai
fini agrituristici:
a) degli annessi agricoli realizzati
alle condizioni contenute nelle
convenzioni o atti d'obbligo di cui
all'articolo 5, comma 3 della legge
regionale 19 febbraio 1979, n.10 (Norme
urbanistiche transitorie relative alle
zone agricole) e all'articolo 4, comma 6
della l.r. 64/1995 e successive
modifiche;
b) degli edifici o di parti di essi
realizzati ai sensi della l.r. 64/1995 e
della l.r. 10/1979 alle condizioni
contenute nelle convenzioni e negli atti
unilaterali d’obbligo di cui alle stesse
leggi.
4. Agli interventi effettuati sul
patrimonio edilizio con destinazione
agrituristica si applica l'articolo 5
della l.r. 64/1995 e successive
modifiche.
5. Agli interventi edilizi per le
attività agrituristiche si applica
l’articolo 23 comma 1, lettera a) della
l.r. 52/1999.
6. Non possono essere realizzate nuove
costruzioni per l’attività agrituristica
e per le attrezzature e i servizi ad
essa afferenti, fatta salva la
realizzazione dei volumi di cui al comma
1, lettera c) dell’articolo 17, dei
servizi igienico-sanitari, dei volumi
tecnici e la realizzazione degli
impianti sportivo-ricreativi secondo le
norme tecniche definite nel regolamento
di attuazione.
7. Ai fini del superamento e
dell’eliminazione delle barriere
architettoniche nelle strutture
agrituristiche si applicano le
prescrizioni previste per le strutture
ricettive di cui al decreto ministeriale
14 giugno 1989, n. 236 (Regolamento di
attuazione dell'articolo 1 della legge 9
gennaio 1989, n.13). Relativamente
all’utilizzo di opere provvisionali per
l’accessibilità e il superamento delle
barriere architettoniche si applicano le
norme di cui all’articolo 24, comma 2
della legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge-quadro
per l’assistenza l’integrazione sociale
e i diritti delle persone handicappate).
ARTICOLO 19
(Requisiti strutturali, igienico
sanitari e di sicurezza per gli alloggi
agrituristici)
1. I requisiti strutturali,
igienico-sanitari e di sicurezza degli
alloggi agrituristici sono quelli
previsti dalle vigenti disposizioni e
dai regolamenti edilizi e di igiene per
i locali di abitazione, nonché quelli
previsti dal regolamento di attuazione.
2. Nella valutazione dei requisiti
strutturali e igienico-sanitari deve
essere tenuto conto delle particolari
caratteristiche di ruralità degli
edifici. In particolare è consentito
derogare ai limiti di altezza dei locali
e di superficie aero-illuminante
previsti dalle norme vigenti, purché
vengano garantite le condizioni minime
strutturali ed igienico-sanitarie
sufficienti in sede di accertamento da
parte della competente autorità
sanitaria, come indicato nel regolamento
di attuazione.
3. Gli alloggi agrituristici devono,
comunque, essere dotati di servizi
igienico-sanitari nella misura minima di
uno ogni quattro persone, con
l'esclusione delle strutture
agrituristiche già autorizzate
all'entrata in vigore della presente
legge.
4. Nell'esercizio dell'attività
escursionistica, le aziende agricole
ricadenti nei territori classificati
montani ai sensi della normativa vigente
possono fornire ospitalità, nei limiti
previsti dalla presente legge, in
immobili, ubicati in luoghi favorevoli
ad escursioni raggiungibili attraverso
mulattiere, sentieri o altri percorsi di
viabilità secondaria e che possiedono i
requisiti per i rifugi alpini previsti
dall’articolo 37 del decreto del
Presidente della Giunta regionale 23
aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di
attuazione del Testo unico delle leggi
regionali in materia di turismo - L.R.
23 marzo 2000, n.42) e successive
modifiche.
ARTICOLO 20
(Requisiti tecnici edilizi, igienico
sanitari e di sicurezza per l’ospitalità
in spazi aperti)
1. Nello svolgimento dell’attività di
ospitalità in spazi aperti devono essere
rispettati i requisiti tecnici edilizi,
igienico sanitari e di sicurezza
previsti dalle norme vigenti nonché
quelli previsti dal regolamento
d’attuazione che prevede in particolare
le superfici minime e le caratteristiche
delle piazzole, dei percorsi, delle
sistemazioni delle aree di parcheggio e
dei servizi.
2. Nell’esercizio dell’attività di
ospitalità in spazi aperti, i servizi
igienico sanitari e i servizi per
l'attività di lavanderia devono,
comunque, essere garantiti nella misura
minima di un servizio igienico-sanitario
ogni sei persone e di un servizio per
lavanderia ogni dodici persone, con
l'esclusione delle strutture
agrituristiche già autorizzate
all'entrata in vigore della presente
legge.
ARTICOLO 21
(Requisiti tecnici edilizi, igienico
sanitari e di sicurezza per lo
svolgimento delle attività didattiche,
culturali, ricreative, sportive,
escursionistiche e di ippoturismo)
1. Nello svolgimento dell’attività
didattiche, culturali, ricreative,
sportive, escursionistiche e di
ippoturismo devono essere rispettati i
requisiti tecnici edilizi, igienico
sanitari e di sicurezza previsti dalle
norme vigenti, nonché quelli previsti
nel regolamento d’attuazione.
2. Per lo svolgimento delle attività
didattiche, culturali, ricreative,
sportive, escursionistiche e di
ippoturismo devono, comunque, essere
previsti servizi igienici nella misura
minima di un servizio ogni quindici
ospiti giornalieri.
3. Le piscine delle aziende
agrituristiche sono classificate private
a uso collettivo e sono riservate ai
soli ospiti che fruiscono delle attività
di cui all'articolo 2 comma 2 lettere
a), b), c), nel rispetto della normativa
igienico-sanitaria in materia di qualità
delle acque e delle norme di sicurezza,
secondo le modalità applicative indicate
nel regolamento di attuazione.
ARTICOLO 22
(Requisiti igienico sanitari per la
somministrazione di pasti, alimenti e
bevande)
1. La produzione, la preparazione, il
confezionamento e la somministrazione di
pasti, alimenti e bevande sono soggetti
alle disposizioni di cui alla legge 30
aprile 1962, n. 283 (Modifica degli art.242,
243, 247, 250, 262 del T.U. delle leggi
sanitarie approvato con R.D. 27 luglio
1934, n.1265: Disciplina igienica della
produzione e della vendita delle
sostanze alimentari e delle bevande) e
successive modifiche nonché al decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 155
(Attuazione delle direttive 93/43/CEE e
96/3/CE concernenti l’igiene dei
prodotti alimentari), con particolare
riferimento all'articolo 9.
2. Per l'applicazione della disciplina
sull'autocontrollo igienico-sanitario
nelle aziende agrituristiche che
svolgono attività di preparazione e di
somministrazione, per la consumazione
sul posto di pasti, alimenti e bevande,
ivi compreso la degustazione e
l'assaggio dei prodotti aziendali, nel
regolamento di attuazione sono indicate
procedure semplificate di autocontrollo
nel rispetto della direttiva 93/43/CEE
del Consiglio, del 14 giugno 1993,
sull’igiene dei prodotti alimentari.
3. L'attività di macellazione di animali
allevati in azienda è consentita, nel
rispetto delle disposizioni comunitarie
e previa autorizzazione sanitaria
rilasciata ai sensi della l. 283/1962 e
successive modifiche, nonché nel
rispetto delle disposizioni del d.lgs.155/1997
sull'autocontrollo e delle
specificazioni contenute nel regolamento
di attuazione in particolare attinenti
a:
a) specie e quantità di animali che
possono essere macellati;
b) caratteristiche dei locali di
macellazione;
c) attività di preparazione,
somministrazione e consumo diretto nel
luogo di produzione;
d) attività di preparazione e
somministrazione di preparati a base di
carne prodotta in azienda.
4. Nel caso di preparazione e di
somministrazione di pasti per un numero
di ospiti complessivamente non superiore
a dodici, per l'idoneità dei locali,
compresa la cucina, è sufficiente il
rispetto dei requisiti previsti dalle
vigenti disposizioni e dai regolamenti
edilizi e di igiene per i locali di
abitazione. Sono fatte salve le
disposizioni relative al d.lgs.
155/1997.
5. Nelle strutture agrituristiche con un
numero di posti letto autorizzati in
camera non superiori a dodici è
possibile autorizzare l'uso della cucina
per gli ospiti laddove è disponibile uno
spazio adeguato da destinare a spazio
comune per il consumo dei pasti. La
cucina deve avere le caratteristiche di
cui al comma 4.
TITOLO III
VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI
ARTICOLO 23
(Vigilanza e controllo)
1. La vigilanza e il controllo
sull’osservanza della presente legge
sono esercitate dai comuni, dalle
aziende unità sanitarie locali
territorialmente competenti, oltre che
dagli altri soggetti indicati dalle
norme vigenti, salvo quanto previsto al
comma 2.
2. La vigilanza e il controllo
sull’osservanza degli obblighi di cui
all’articolo 11, comma 1, lettere e),
f), g) nonché l'accertamento dei
requisiti inerenti la classificazione
sono esercitati dalle province. Le
province trasmettono alla Regione, entro
il 31 dicembre di ogni anno, una
relazione sull'attività svolta.
3. I comuni che hanno rilasciato
autorizzazioni per l'esercizio
dell'attività di agriturismo,
trasmettono alla Regione, entro il 31
gennaio di ciascun anno, una relazione,
con riferimento all'anno precedente, che
evidenzi l'attività di controllo svolta
direttamente, dalla provincia o da altri
soggetti competenti, per il rispetto
delle vigenti norme, con particolare
riferimento al contenuto delle
autorizzazioni rilasciate, alla
classificazione e a quanto disposto
dall'articolo 3.
ARTICOLO 24
(Sanzioni amministrative pecuniarie)
1. L’imprenditore agricolo che esercita,
anche in forma occasionale, le attività
agrituristiche, senza l’autorizzazione
di cui all’articolo 8, è soggetto al
pagamento di una sanzione amministrativa
pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro. Il
comune con propria ordinanza dispone la
chiusura dell’esercizio aperto senza
l’autorizzazione. L’autorizzazione non
può essere concessa all’imprenditore
responsabile dell’infrazione di cui al
presente comma nei dodici mesi
successivi all’emissione dell’ordinanza.
2. Chiunque utilizza le denominazioni
agriturismo o agrituristico senza avere
l’autorizzazione di cui all’articolo 8
in quanto privo dei requisiti soggettivi
per richiederla, è soggetto al pagamento
di una sanzione amministrativa
pecuniaria da 2.000,00 a 10.000,00 euro
nonché all'obbligo di pubblicare a
proprie spese, su un quotidiano a
diffusione regionale e nazionale, la
notizia di aver utilizzato una
denominazione senza averne titolo.
3. Chiunque utilizza denominazioni
consistenti in modifiche o alterazioni
dei termini agriturismo o agrituristico,
suscettibili di indurre in errore i
potenziali utenti, è soggetto al
pagamento di una sanzione amministrativa
pecuniaria da 2.000,00 a 10.000,00 euro
nonché all'obbligo di pubblicare a
proprie spese, su un quotidiano a
diffusione regionale e nazionale, la
notizia di aver utilizzato una
denominazione senza averne titolo.
4. L'imprenditore agricolo autorizzato a
svolgere le attività agrituristiche è
soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da 250,00 a 1.500,00 euro nei
seguenti casi:
a) mancato rispetto dei limiti e delle
modalità indicate nell’autorizzazione;
b) mancata esposizione al pubblico di
copia dell’autorizzazione comunale;
c) violazione degli obblighi di cui alla
presente legge o al regolamento di
attuazione non altrimenti sanzionati.
5. L'imprenditore agricolo autorizzato a
svolgere le attività agrituristiche è
soggetto alla sanzione pecuniaria da
100,00 a 500,00 euro nei seguenti casi:
a) esponga o applichi prezzi superiori a
quelli comunicati;
b) non ottemperi alla comunicazione di
cui all’articolo 10;
c) la comunicazione dei prezzi di cui
all’articolo 10 risulti
incompleta o priva di indicazioni
relative a caratteristiche della
struttura variate rispetto alle
precedenti comunicazioni;
d) la tabella riepilogativa dei prezzi
sia compilata in modo non corretto o
incompleto, ovvero non sia esposta,
ovvero sia in contrasto con quanto
comunicato alla provincia.
6. Le sanzioni amministrative di cui al
presente articolo sono raddoppiate,
qualora il soggetto nei cinque anni
successivi alla commissione di una delle
violazioni di cui al presente articolo,
per la quale non sia intervenuto il
pagamento in misura ridotta, ne commetta
un'altra della stessa indole.
7. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e
4 sono applicate dal comune e i relativi
proventi sono da esso direttamente
introitati.
Le sanzioni di cui al comma 5 sono
applicate dalla provincia e i relativi
proventi sono da essa direttamente
introitati.
8. Sono fatte salve le sanzioni previste
dal regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265
(Testo Unico delle Leggi Sanitarie)
nonché, per quanto applicabili, le
sanzioni previste dalle altre norme
statali e regionali vigenti.
ARTICOLO 25
(Sospensione e revoca
dell'autorizzazione)
1. Qualora sia accertata la violazione
dei limiti di recettività autorizzati
oltre alla sanzione pecuniaria,
l’autorizzazione all’esercizio è sospesa
per un periodo da uno a trenta giorni.
2. In caso di reiterazione delle
violazioni, come indicato dall’articolo
24 comma 6, oltre al raddoppio della
sanzione amministrativa, si applica la
sospensione dell'autorizzazione per un
periodo da uno a trenta giorni.
3. Qualora venga meno uno o più dei
requisiti oggettivi in base ai quali è
stata concessa l’autorizzazione, il
comune fissa un termine, non superiore a
sei mesi, entro il quale i requisiti
mancanti possono essere ripristinati;
nei casi più gravi il comune sospende
fino a tale termine l’autorizzazione
all’esercizio. Nei casi in cui i
requisiti non siano ripristinati entro
il termine, il comune revoca
l'autorizzazione, previo parere della
provincia o della comunità montana.
4. L’autorizzazione è altresì revocata
nei seguenti casi:
a) qualora venga meno uno o più dei
requisiti soggettivi previsti dalla
legge per l'esercizio dell'attività
agrituristica;
b) qualora l’interessato non abbia
iniziato l’attività entro un anno dalla
data fissata nell’autorizzazione per
l’inizio dell’attività stessa, o abbia
sospeso l’attività senza darne
comunicazione al comune.
5. I provvedimenti di sospensione e
revoca sono comunicati al Prefetto per
gli effetti di cui all’articolo 19 commi
4 e 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
(Attuazione della delega di cui all'art.1
della L. 22.7.1975, n.382) e successive
modifiche.
6. I provvedimenti di sospensione e
revoca sono comunicati alla provincia o
alla comunità montana per l’eventuale
revoca delle provvidenze concesse ed il
recupero delle somme erogate.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORI E
ABROGATIVE
ARTICOLO 26
(Disposizioni per la rivitalizzazione
delle zone montane e svantaggiate e per
l'agevolazione di attività
agrituristiche di ridotte dimensioni)
1. I comuni possono individuare aree
montane e aree territoriali
caratterizzate da particolari condizioni
di svantaggio socio-economico e da
carenza di esercizi per la ristorazione,
entro le quali, in immobili situati
all'interno del fondo aziendale è
consentita la somministrazione di pasti,
alimenti e bevande, prevalentemente a
base di prodotti aziendali o comunque da
prodotti reperiti presso le aziende
agricole locali e aziende agroalimentari
locali che producono e vendono prodotti
regionali, fino ad un massimo di trenta
coperti a pasto, indipendentemente
dall’esercizio delle altre attività
agrituristiche, fermo restando il
possesso dei requisiti igienico-sanitari
previsti dalla normativa vigente e
dell'autorizzazione sanitaria di cui
all'articolo 2 della l. 283/1962.
2. Nel regolamento di attuazione sono
determinate specifiche condizioni di
agevolazione ai fini dell’applicazione
della principalità dell’attività
agricola:
a) per le aziende agricole situate nei
territori classificati montani ai sensi
della legislazione vigente;
b) per le aziende agricole con
superficie prevalentemente boscata;
c) per le aziende agricole autorizzate
fino a otto posti letto e da nove a
quindici posti letto.
3. Le condizioni di agevolazione di cui
al comma 2 non si applicano alle aziende
che superano limiti di ricettività di
cui all’articolo 12.
ARTICOLO 27
(Regolamento di attuazione)
1. La Giunta regionale, entro
centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, approva
il regolamento di attuazione,
comunicandolo, almeno quindici giorni
prima dell’approvazione stessa, alla
commissione consiliare competente.
2. Il regolamento d’attuazione
disciplina in particolare:
a) gli elementi di cui all'articolo 6,
comma 4;
b) i documenti da allegare alla
relazione agrituristica con particolare
riferimento a quelli che dimostrano la
realizzazione del carattere di
principalità dell'attività agricola;
c) i criteri per la classificazione
delle strutture, privilegiando le
caratteristiche rurali dell’ospitalità e
l’offerta dei servizi finalizzati a
favorire la conoscenza dell’ambiente
rurale;
d) gli elementi di cui all'articolo 17,
comma 1, lettera a);
e) le caratteristiche tecniche dei
servizi igienici, dei volumi tecnici e
delle strutture di cui all'articolo 20,
comma 1;
f) i requisiti strutturali, tecnici,
igienico-sanitarie e di sicurezza per lo
svolgimento delle attività
agrituristiche;
g) i parametri per la somministrazione
dei prodotti locali durante gli eventi
promozionali di cui all’articolo 16,
comma 1, lettera b);
h) le condizioni di agevolazione per le
aziende di cui all’articolo 26, comma 2;
i) le condizioni inerenti l'attività di
macellazione di animali allevati in
azienda e utilizzati per l'attività
agrituristica di somministrazione pasti.
ARTICOLO 28
(Archivio regionale delle aziende
agrituristiche)
1. Ai fini dell’istituzione
dell’archivio regionale delle aziende
agrituristiche, i comuni, entro il 31
gennaio di ciascun anno, trasmettono
alla Giunta regionale e, per conoscenza,
alla provincia competente per territorio
un elenco riassuntivo delle
autorizzazioni rilasciate nel corso
dell’anno precedente.
ARTICOLO 29
(Incentivi finanziari)
1. Alle imprese agricole singole o
associate che esercitano l’attività
agrituristica si applicano le norme di
incentivazione finanziaria previste
dalle vigenti leggi di finanziamento nel
settore agricolo.
ARTICOLO 30
(Monitoraggio e valutazione)
1. Entro il 30 giugno di ogni anno, a
partire dall’anno successivo a quello
dell’entrata in vigore della legge, la
Giunta regionale presenta alla
commissione consiliare competente una
relazione comprendente tra l’altro:
a) una valutazione sul conseguimento
delle finalità di cui all’articolo 1,
comma 1;
b) dati relativi all’attività di
vigilanza e controllo di cui
all’articolo 23 svolta dagli enti
competenti;
c) dati relativi alle sospensioni e alle
revoche dell’autorizzazione disposte ai
sensi dell’articolo 25;
d) i dati dell’archivio regionale delle
aziende agrituristiche di cui
all’articolo 28, aggiornato alle
autorizzazioni rilasciate nel corso
dell’anno precedente e con particolare
evidenziazione di quelli relativi alle
zone di cui all’articolo 26.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORI E
ABROGATIVE
ARTICOLO 31
(Norme transitorie, abrogazioni)
1. Le disposizioni della presente legge
si applicano dalla data di entrata in
vigore del regolamento di attuazione e
da tale data è abrogata la legge
regionale 17 ottobre 1994, n. 76
(Disciplina delle attività
agrituristiche) e successive modifiche
2. Sono fatti salvi i procedimenti in
corso alla data di cui al comma 1, i
quali si concludono a norma della
disciplina previgente.
3. Il sesto capoverso della lettera f)
del comma 2 dell'articolo 40 della legge
regionale 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme
per il governo del territorio) è
sostituito dal seguente: "- varianti per
l'applicazione della disciplina
regionale delle attività
agrituristiche".
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione. E’
fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge
della Regione Toscana.
Firenze, 23 giugno 2003
La presente legge è stata approvata dal
Consiglio Regionale nella seduta del
18.06.2003.
LEGGE REGIONE TOSCANA N. 1 DEL
10-01-1987
Disciplina delle strutture ricettive
extra -
alberghiere.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA
REGIONE TOSCANA
N. 4 del 20 gennaio 1987
Il
Consiglio Regionale ha approvato Il
Presidente della Giunta promulga
la seguente legge:
TITOLO I Generalità
ARTICOLO 1 Oggetto
La presente legge, in attuazione dei
principi stabiliti dalla legge 17 maggio
1983, n. 217, disciplinale strutture
ricettive non regolamentate dalla LR29
ottobre 1981, n. 79, e successive
modificazioni in materia di campeggi e
villaggi turistici e dalla LR28 ottobre
1981, n. 78, e successive
modificazioni,in materia di alberghi e
residenze turistiche alberghiere ed in
particolare:
- case per ferie ed ostelli per la
gioventù ;
- rifugi alpini, rifugi escursionistici
e bivacchi;
- esercizi di affittacamere;
- case e appartamenti per vacanze.
TITOLO II Case per ferie e ostelli per
la gioventù
ARTICOLO 2 Definizione e
caratteristiche
Sono case per
ferie le strutture ricettive attrezzate
per il soggiorno temporaneo di persone o
gruppi gestite,al di fuori di normali
canali commerciali, da enti pubblici
associazioni o enti religiosi operanti
senza scopo di lucro per il
conseguimento di finalità
sociali,culturali, assistenziali,
religiose o sportive, nonchè da enti o
aziende per il soggiorno dei propri
dipendenti e loro familiari. Nelle case
per ferie possono altresì essere
ospitati dipendenti e relativi familiari
di altre aziende e assistiti dagli enti
di cui al comma precedente; tale
attività può essere svolta solo sulla
base di apposita convenzione tra le
aziende ovvero tra l' azienda titolare e
gli enti pubblici. La disciplina delle
case per ferie si applica altresì ai
complessi ricettivi gestiti senza scopo
di lucro perle finalità di cui al primo
comma e che, in relazione alla
particolare funzione svolta, vengono
denominati centri di vacanza per minori,
colonie, pensionati universitari,casa
della giovane, foresterie e simili.
Nelle case per ferie devono essere
garantiti la prestazione dei servizi
ricettivi e la disponibilità di
strutture e servizi che consentano di
perseguire le finalità di cui al primo
comma. Le case per ferie possono altresì
essere dotate di particolari
attrezzature che consentano il soggiorno
anche di gruppi autogestiti secondo
autonome modalità organizzative.Sono
ostelli per la gioventù le strutture
ricettive attrezzate per il soggiorno ed
il pernottamento dei giovani. Tali
strutture ricettive possono essere
gestite anche in forma imprenditoriale
con le modalità previste dal successivo
art. 5. Negli ostelli per la
gioventù possono essere ospitati anche
gli accompagnatori dei gruppi di giovani.Non
rientrano nei complessi di cui al
presente articolo le tipologie ricettive
specificatamente disciplinate da leggi
regionali sull' assistenza alle persone
anziane.
ARTICOLO 3 Requisiti tecnici e igienico
– sanitari
Le case per ferie
e gli ostelli per la gioventù devono
possedere i requisiti previsti dalle
disposizioni contenute negli strumenti
urbanistici vigenti nonchè dai
regolamenti edilizi e di igiene comunali.Le
case per ferie e gli ostelli per la
gioventù devono comunque avere:
a) una superficie minima delle camere,
al netto di ogni locale accessorio, di
mq 8 per le camere ad un letto e mq 12
per le camere a due letti, con un
incremento di superficie di mq 4 per
ogni letto in più ;
b) un' altezza minima dei locali di m.
2,40 perle località site in comuni
montani al di sopra dei700 m. sul
livello del mare e di m. 2,70 per tutte
le altre zone. Per le camere ricavate in
sottotetto abitabili delimitati, anche
parzialmente dalla falda del tetto,
avente un' inclinazione minima del 35%,
è consentita un' altezza media di m.
2,40 per gli immobili situati in
località comprese in comuni montani al
di sopra di 700 m. sul livello del mare
e di m. 2,70per gli immobili situati
nelle altre zone, fermo restando il
rispetto delle superfici minime;
c) un wc ogni dieci posti letto
effettivi, un bagno o doccia ogni dodici
posti letto effettivi, un lavabo ogni
quattro posti letto effettivi; detti
rapporti sono calcolati non computando
le camere dotate di servizi igienici
privati;
d) un arredamento minimo per le camere
da letto, sedia o sgabello, scomparto
armadio per persona,cestino rifiuti per
camera;
e) uno o più locali comuni di soggiorno,
distinti dalla sala da pranzo,
dimensionati complessivamente nel
rapporto minimo di mq 1 per ogni posto
letto effettivo, con un minimo di mq 8;
f) idonei dispositivi e mezzi
antincendio secondo le disposizioni
vigenti e le prescrizioni dei vigili del
fuoco;
g) impianti elettrici conformi alle
norme ENPICEI;
h) cassetta di pronto soccorso con i
medicamenti ed i materiali che indicherà
l' autorità sanitaria, che potrà anche
richiedere, in relazione alla
ubicazione,dimensione e utenza dei
complessi l' allestimento di un locale
per infermeria;
i) telefono di norma ad uso degli
ospiti, salvo che il Comune non accerti
l' impossibilità o la non convenienza
oggettiva dell' installazione. Le camere
ed i servizi potranno essere disposti in
settori separati per uomini e donne. A
ciascun posto letto base potrà essere
sovrapposto un altro letto, purchè sia
comunque garantita la cubatura minima di
12 mc per persona. Per gli immobili
esistenti, ove non vi sia la superficie
minima necessaria di cui al punto a), è
sufficiente che sia garantita l'
esistenza di una cubatura minima di mc
12 per persona.Per quanto non
specificatamente previsto dalle presenti
disposizioni, si applicano alle case per
ferie e agli ostelli per la gioventù le
prescrizioni sanitarie previste per le
aziende alberghiere dal regio decreto24
maggio 1925, n. 1102, e successive
modificazioni.
ARTICOLO 4 Obblighi amministrativi per
lo svolgimento dell' attività
L'esercizio dell'
attività ricettiva nelle case per ferie
e negli ostelli per la gioventù è
soggetto ad autorizzazione da
rilasciarsi dal Comune previa stipula di
apposita convenzione che individua e
regola:
- i soggetti che possono utilizzare la
struttura;
- il tipo dei servizi forniti in
rapporto alle finalità cui la struttura
è destinata;- le tariffe e le modalità
di determinazione delle stesse;
- l' eventuale durata minima e massima
della permanenza degli ospiti;
- il numero dei posti letto negli
ostelli per la gioventù da riservare ai
giovani in transito;
- il regolamento interno per l' uso
della struttura;
- il tipo di gestione che deve in ogni
caso garantire l'uso delle strutture e
la misura congrua dei prezzi,in rapporto
alle finalità per cui è autorizzato il
complesso, da accertarsi anche mediante
l' eventuale presentazione di statuti e
bilanci;
- le modalità ed i limiti di
utilizzazione per i diversi scopi
ricettivi degli ostelli per la gioventù
in periodi in cui non sono occupati
dall' utenza giovanile;
- i periodi di apertura.
L'autorizzazione all' esercizio può
comprendere la somministrazione di cibi
e bevande limitatamente alle persone
alloggiate e alle altre persone che
possono utilizzare la struttura in
conformità alle finalità sociali cui la
stessa è destinata e nei limiti
stabiliti dalla convenzione stipulata
con il Comune.Con distinta
autorizzazione potrà altresì essere
consentita,sempre limitatamente alle
persone alloggiate,la somministrazione
di bevande superalcooliche.
ARTICOLO 5 Ostelli per la gioventù
gestiti in forma imprenditoriale.
Obblighi amministrativi
Le attività
ricettive negli ostelli per la
gioventù svolte in forma imprenditoriale
devono possedere i requisiti tecnici e
igienico - sanitari di cui al precedente
art. 3. L' esercizio in forma
imprenditoriale dell'attività è soggetto
ad autorizzazione da rilasciarsi dal
Comune,previa stipula di apposita
convenzione che individua e regola:
- i soggetti che possono utilizzare la
struttura;
- il tipo dei servizi forniti in
rapporto alle finalità cui la struttura
è destinata;
- l' eventuale durata minima e massima
per la permanenza degli ospiti;
- i periodi di apertura.L'
autorizzazione all' esercizio può
comprendere la somministrazione di cibi
e bevande limitatamente alle persone
alloggiate. Con distinta autorizzazione
potrà altresì essere consentita, sempre
limitatamente alle persone alloggiate,
la somministrazione di bevande
superalcooliche.
TITOLO III Rifugi alpini, rifugi
escursionistici e bivacchi
ARTICOLO 6 Definizione e caratteristiche
Sono rifugi alpini
i locali idonei ad offrire ospitalità e
ristoro ad alpinisti in zone isolate di
montagna ubicate in luoghi favorevoli ad
ascensioni ed escursioni, raggiungibili
attraverso mulattiere, sentieri o altre
strade . I rifugi alpini possono essere
gestiti da enti pubblici e da enti e
associazioni operanti nel settore
dell'alpinismo e dell'escursionismo,
nonchè da privati. Nel caso di gestione
pubblica, la stessa deve essere
effettuata a mezzo di rappresentante o
tramite appalto a gestore; tale obbligo
non sussiste qualora si tratti di rifugi
senza custode. Sono rifugi
escursionistici o rifugi albergo le
strutture gestite da enti o associazioni
senza scopo di lucro,statutariamente
operanti nel settore dell' alpinismo e
dell' escursionismo, idonee ad offrire
ospitalità ad alpinisti ed escursionisti
in zone montane di altitudine non
inferiore a m. 700 servite da strade o
da mezzi di trasporto ordinari anche in
prossimità di centri abitati. I rifugi
escursionistici devono essere gestiti a
mezzo di rappresentante o tramite
appalto a gestore, previa stipula di
apposita convenzione approvata dal
Comune che garantisca le finalità d'uso.
Sono altresì assoggettate alla normativa
dei rifugi escursionistici le strutture
ricettive riservate a coloro che a piedi
percorrono itinerari escursionistici
anche se poste ad altitudine inferiore a
m. 700.
ARTICOLO 7 Requisiti tecnici e igienico
– sanitari
I rifugi alpini
devono possedere requisiti idonei per il
ricovero ed il pernottamento degli
ospiti.In particolare dovranno disporre
di:
a) servizio di cucina o attrezzatura per
cucina comune;
b) spazio attrezzato per la
somministrazione ed il consumo di
alimenti e bevande;
c) spazio attrezzato per il
pernottamento;
d) alloggiamento riservato per il
gestore qualora trattisi di rifugio
custodito;
e) attrezzature di pronto soccorso
(cassetta pronto soccorso, barelle,
slitte, corde ed altre attrezzature
utili). Qualora vi sia la possibilità ,
i servizi di cui ai punti precedenti,
dovranno essere posti in locali separati.Il
rifugio dovrà disporre di locali di
fortuna sempre aperti e di servizi
igienico - sanitari. I rifugi
escursionistici devono possedere i
requisiti strutturali ed igienico -
sanitari previsti per le case per ferie
ad eccezione di quelli indicati ai punti
e) ed i) del precedente art. 3. I rifugi
escursionistici devono essere dotati di
un locale comune utilizzabile anche per
la somministrazione ed il consumo di
alimenti e bevande.
ARTICOLO 8 Bivacchi fissi
I locali di alta
montagna e di difficile
accesso,allestiti con un minimo di
attrezzature per il riparo degli
alpinisti sono denominati bivacchi fissi.Chiunque
intenda attivare un bivacco fisso deve
darne comunicazione al Comune competente
per territorio.
ARTICOLO 9 Obblighi amministrativi per
lo svolgimento dell' attività
L' esercizio dell'
attività dei rifugi alpini ed
escursionistici è soggetto ad
autorizzazione da rilasciarsi dal
Comune, previo accertamento della
rispondenza della struttura alle norme
della presente legge. La domanda di
autorizzazione deve, in
particolare,indicare: altitudine della
località , tipo di costruzione,vie di
accesso, capacità ricettiva (posti
letto, wc, lavabi,) periodi di apertura,
tariffe per il vitto ed il pernottamento.Alla
domanda dovrà essere allegato un
progetto(prospetto esterno, planimetrie
e sezione) e relazione tecnico -
descrittiva del fabbricato. Qualora
trattisi di rifugi con custodia, l'Ente
o il privato proprietari del rifugio,
all'atto della richiesta di apertura,
deve indicare il nominativo del custode
o del gestore che deve sottoscrivere la
domanda per accettazione. Il Comune
accerterà che trattasi di persone di
sana e robusta costituzione fisica, di
buona condotta morale e civile, nonchè -
mediante attestazione del Corpo
Nazionale del Soccorso Alpino - che
abbiano conoscenza della zona, delle vie
di accesso al rifugio,ai rifugi
limitrofi e ai posti di soccorso più
vicini,nonchè delle nozioni necessarie
per un primo intervento di soccorso. Si
prescinde dall' accertamento di cui al
comma precedente qualora il custode
proposto sia titolare di licenza di
guida alpina o portatore alpino.
TITOLO IV Esercizi di affittacamere
ARTICOLO 10 Definizione e
caratteristiche
Sono esercizi di
affittacamere le strutture composte da
non più di sei camere per clienti con
una capacità ricettiva non superiore a
12 posti letto ubicate in non più di due
appartamenti ammobiliati in uno stesso
stabile, nelle quali sono forniti
alloggio e,eventualmente, servizi
complementari. Gli affittacamere possono
somministrare, limitatamente alle
persone alloggiate, alimenti e bevande.
Gli affittacamere devono assicurare -
avvalendosi,di regola, della normale
organizzazione familiare -i seguenti
servizi minimi compresi nel prezzo della
camera:
a) pulizia dei locali ad ogni cambio di
cliente ed almeno una volta alla
settimana;
b) cambio della biancheria ad ogni
cambio di cliente e almeno una volta
alla settimana;
c) fornitura di energia elettrica, acqua
e riscaldamento.
ARTICOLO 11 Requisiti tecnici e igienico
– sanitari
I locali destinati
all' esercizio di affittacamere devono
possedere i requisiti strutturali e
igienico - edilizi previsti per i locali
di abitazione dal regolamento igienico
-edilizio comunale.Per le camere a più
di due letti la cubatura e la superficie
minima sono quelle risultanti dalle
misure stabilite per le camere a due
letti aumentate, per ogni letto in più ,
di un numero rispettivamente di metri
cubi o quadrati pari alla differenza di
cubatura e superficie tra le camere ad
uno e quelle a due letti,come previsto
dall' art. 1 del DPR 30 dicembre1970, n.
1437. Resta fermo che, in ogni caso, la
capacità ricettiva complessiva dell'
esercizio non può superare i 12 posti
letto.Alle camere da letto destinate
agli ospiti, si deve poter accedere
comodamente e senza dover attraversare
le camere da letto o i servizi destinati
alla famiglia o ad altro ospite. Gli
appartamenti utilizzati devono essere
dotati di un servizio igienico -
sanitario - completo di wc con cacciata
d' acqua, lavabo, vasca da bagno o
doccia, specchio- ogni 10 persone o
frazione di 10 superiore a 2, comprese
le persone appartenenti al nucleo
familiare e conviventi. Per le camere da
letto, l' arredamento minimo deve essere
costituito da letto, sedia o sgabello
per persona,e da armadio e cestino
rifiuti ed un tavolo.
ARTICOLO 12 Obblighi amministrativi per
lo svolgimento dell' attività
Chi intende
esercitare l' attività di affittacamere
deve farne preventiva dichiarazione al
Comune che,ove sussistano i requisiti
previsti, prende atto della
dichiarazione stessa, provvedendo all'
iscrizione in apposito elenco.La
dichiarazione deve indicare:- generalità
del dichiarante;- numero e ubicazione
dei vani destinati all'
attività ricettiva;- numero dei posti
letto;- servizi igienici a disposizione
degli ospiti;- servizi accessori
offerti;- periodi in cui viene data
ospitalità ;- prezzi massimi che si
intendono praticare per ogni servizio o
prestazione.
TITOLO V Case e appartamenti per
vacanze
ARTICOLO 13 Definizione e
caratteristiche
Sono case e
appartamenti per vacanze le
unità abitative composte da uno o più
locali arredati e dotate di servizi
igienici e di cucina autonoma gestite
unitariamente in forma imprenditoriale
per l'affitto ai turisti, senza offerta
di servizi centralizzati, nel corso di
una o più stagioni con contratti aventi
validità non superiore a tre mesi
consecutivi. Nella gestione delle case e
appartamenti per vacanze devono essere
assicurati i seguenti servizi essenziali
per il soggiorno degli ospiti:- pulizia
delle unità abitative ad ogni cambio di
cliente e almeno una volta alla
settimana;
- fornitura di biancheria pulita ad ogni
cambio cliente e cambio di biancheria a
richiesta;
- fornitura di energia elettrica, acqua,
gas, riscaldamento;
- assistenza di manutenzione delle unità
abitative e di riparazione e
sostituzione di arredi, corredi e
dotazioni deteriorate;
- recapito e ricevimento ospiti. Nelle
singole unità abitative possono essere
inoltre forniti i servizi di telefono,
radio - televisione e filodiffusione.
La gestione di case e appartamenti per
vacanze non può comunque comprendere la
somministrazione di cibi e bevande e
l'offerta di altri servizi centralizzati
caratteristici delle aziende
alberghiere. Agli effetti della presente
legge si considera gestione di case e
appartamenti per vacanze la gestione non
occasionale e organizzata di tre o più
case o appartamenti ad uso turistico.
ARTICOLO 14 Requisiti tecnici e igienico
– sanitari
Le case e
appartamenti gestiti per la cessione in
uso ai turisti, secondo le modalità di
cui all' articolo precedente, devono
possedere gli ordinari requisiti
igienico - edilizi previsti dalle norme
statali in materia di edilizia
residenziale e dai regolamenti comunali
peri locali di abitazione. L'utilizzo di
case e appartamenti, secondo le
modalità previste dal presente titolo,
non comporta modifica di destinazione d'
uso dei medesimi ai fini urbanistici.
ARTICOLO 15 Obblighi amministrativi per
lo svolgimento dell' attività
Chi intende
gestire case e appartamenti per
vacanze,secondo le modalità di cui all'
art. 13, deve richiedere preventiva
autorizzazione al Comune in cui si
svolge l' attività , indicando:
- generalità o denominazione del
richiedente;
- generalità del rappresentante locale
nella gestione qualora il richiedente
intenda avvalersene;- periodi di
esercizio dell' attività ;
- caratteristiche e modalità di
prestazione dei servizi;
- ubicazione e caratteristiche delle
case e appartamenti che vengono gestiti.
Il titolare dell' autorizzazione a
gestire case e appartamenti per vacanze
è inoltre tenuto a comunicare
preventivamente al Comune di ogni
variazione del numero e delle
caratteristiche delle case e degli
appartamenti di cui dispone per la
gestione. I titolari o gestori della
suddetta attività ricettiva sono tenuti
a iscriversi alla sezione speciale del
registro degli esercenti il commercio
prevista dall' art. 5 della legge 27
maggio 1983, n. 217.
TITOLO VI Norme comuni
ARTICOLO 16 Accertamento dei requisiti
Il Comune provvede
al rilascio dell' autorizzazione o alla
presa d' atto per le attività ricettive
di cui alla presente legge dopo aver
accertato che sussistono i requisiti
strutturali, nonchè i requisiti
soggettivi, del titolare e degli
eventuali rappresentanti, previsti dagli
artt. 11 e 12 del TULPS approvato con
regio decreto legge 18 giugno 1931, n.
773. L'accertamento dei requisiti
strutturali può essere effettuato sulla
base delle indicazioni contenute nella
domanda o dichiarazione, o chiedendo
ulteriori documenti o effettuando
sopralluoghi.
ARTICOLO 17 Rinnovi e dichiarazioni
annuali
L'autorizzazione,
anche per i complessi ad
attività stagionale, viene rinnovata
annualmente, a presentazione di domanda,
di norma mediante vidimazione sull'atto
originale, previo pagamento delle tasse
di concessione e delle tasse
eventualmente dovute a qualsiasi titolo.Analogamente
si procede per le attività soggette a
dichiarazione.
ARTICOLO 18 Diffida, sospensione, revoca
e cessazione
L' autorizzazione
ad esercitare le attività ricettive di
cui alla presente legge può essere
revocata dal Comune in ogni tempo
venendo meno alcuno dei requisiti per il
rilascio, o quando l' attività sia
ritenuta dannosa o contraria agli scopi
per cui viene autorizzata oppure per
motivi di pubblica sicurezza. Nei casi
di irregolarità minori il Comune può
procedere alla diffida o alla
sospensione temporanea
dell'autorizzazione. Analogamente a
quanto previsto dai commi precedenti il
Comune procede a diffidare e a vietare
temporaneamente o definitivamente le
attività soggette a dichiarazione. Il
titolare di una delle strutture
ricettive disciplinate dalla presente
legge che intende procedere alla
sospensione temporanea o alla cessazione
dell' attività deve darne preventivo e,
qualora ciò non fosse
possibile,contestuale avviso al Comune.Il
periodo di sospensione temporanea
dell'attività non può essere superiore a
6 mesi, prorogabili dal Comune, per
fondati motivi, di altri 6 mesi: decorso
tale termine l' attività si intende
definitivamente cessata.
ARTICOLO 19 Comunicazione dei
provvedimenti
Il Comune dà
immediata comunicazione alla Regione,o
all' Ente da essa delegato, del rilascio
delle autorizzazioni e delle prese d'
atto per le attività ricettive di cui
alla presente legge, nonchè delle
diffide,sospensioni revoche e cessazioni.Il
Comune è tenuto altresì a trasmettere
alla Regione riepiloghi annuali delle
strutture ricettive inattività .
ARTICOLO 20 Denuncia e pubblicità dei
prezzi
I prezzi delle
strutture ricettive gestite dalle
imprese turistiche di cui alla presente
legge devono essere denunciati alla
Provincia; a tali prezzi si applica il
regime previsto dalla vigente
legislazione per i prezzi degli
alberghi. I prezzi dei servizi delle
strutture ricettive di cui agli artt. 2,
6 e 8 della presente legge devono essere
denunciati al Comune entro il 31
dicembre dell' anno precedente a quello
cui si riferiscono, o prima della
apertura della struttura nel caso di
apertura stagionale;il Comune per
motivate ragioni può richiedere la
riduzione dei prezzi denunciati,
subordinando all'accettazione della
riduzione l' autorizzazione a continuare
l'attività . La mancata denuncia dei
prezzi entro le date previste comporta
l' obbligo dell' applicazione degli
ultimi prezzi regolarmente denunciati.Le
tabelle e i cartellini con l'
indicazione dei prezzi praticati devono
essere esposti in modo ben visibile nel
locale di ricevimento degli ospiti e in
ciascuna camera o unità abitativa.
ARTICOLO 21 Funzioni di vigilanza e
controllo
Ferme restando le
competenze dell' Autorità di Pubblica
Sicurezza, le funzioni di vigilanza e di
controllo sull' osservanza delle
disposizioni della presente legge sono
esercitate dal Comune.
ARTICOLO 22 Classificazione e
comparazione a fini tributari
Gli alloggi
utilizzati per l' esercizio di
affittacamere o per la gestione di case
e appartamenti per vacanze,sono
classificati dal Comune ai fini della
comparazione alle categorie previste dal
regio decreto legge24 novembre 1938, n.
1926, in quattro categorie sulla base
della tabella di classificazione
allegata alla presente legge (allegato
A).Le case per ferie, gli ostelli per la
gioventù sono classificati fra gli
alloggi di IV categoria.
ARTICOLO 23 Uso occasionale di immobili
a fini ricettivi
L' uso occasionale
e per periodi non superiori ai60 giorni,
da parte di soggetti pubblici o delle
associazioni del tempo libero senza
finalità di lucro, di immobili non
destinati abitualmente a ricettività
collettiva,è consentito in deroga alle
disposizioni di cui alla presente
legge, previo nulla - osta del Comune.Il
Comune concede il nulla - osta
limitatamente al periodo di utilizzo
dopo aver accertato le finalità sociali
dell' iniziativa e la presenza dei
requisiti igienico -sanitari e di
sicurezza in relazione al numero degli
utenti e al tipo di attività.
ARTICOLO 24 Osservanza di norme statali
e regionali
E' fatta salva l'
osservanza delle altre norme statali e
regionali che regolano l' esercizio
dell' attività ricettiva,in quanto
applicabili alle attività disciplinate
dalla presente legge, e in particolare
delle norme riguardanti la pubblica
sicurezza, la prevenzione incendi e
infortuni, la tutela igienico -
sanitaria e l' uso e tutela del suolo.
ARTICOLO 25 Disposizioni transitorie e
finali
Entro un biennio
dalla data di entrata in vigore della
presente legge le case per ferie, gli
ostelli per la gioventù , i rifugi
alpini e gli esercizi di affittacamere
già operanti devono essere adeguati, per
poter continuare l'attività , ai
requisiti della presente legge; in tale
periodo possono essere rinnovate le
autorizzazioni di esercizio sempre che
sussistano i requisiti previsti dalla
legislazione che disciplinava
precedentemente le singole attività
.Fatto salvo quanto disposto dal
precedente comma,a decorrere dalla data
di entrata in vigore della presente
legge, non si applicano più nella
Regione Toscana le disposizioni della
legge 16 giugno 1939,n. 1111 <<
Disciplina degli affittacamere >>, del
DPR4 agosto 1957, n. 918 << Approvazione
del testo organico delle norme sulla
disciplina dei rifugi alpini >> e della
legge 21 marzo 1958, n. 326 <<
Disciplina dei complessi complementari a
carattere turistico - sociale >>.
ARTICOLO 26 Sanzioni
Chiunque fa
funzionare una delle strutture ricettive
disciplinate dalla presente legge
sprovvisto dell' autorizzazione,ove
richiesta, o comunque trasgredisce alle
disposizioni di cui all' art. 27, è
soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento della somma daL. 1.000.000
a L. 3.000.000. Chiunque fa funzionare
una delle strutture ricettive
disciplinate dalla presente legge senza
averne fatta preventiva dichiarazione,
ove richiesta, o comunque trasgredisce
alle disposizioni di cui all' art. 27, è
soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento della somma da L. 500.000
a L. 1.500.000.La violazione di quanto
previsto dall' art. 5 della presente
legge comporta la sanzione
amministrativa del pagamento della somma
da lire 300.000 a lire900.000. L' omessa
esposizione di tabelle e cartellini
prezzi comporta la sanzione
amministrativa del pagamento a L. 50.000
a L. 150.000.L' applicazione di prezzi
superiori a quelli denunciati comporta,
fatto salvo quanto disposto dalla
normativa statale in materia di prezzi,
la sanzione amministrativa del pagamento
della somma da L. 150.000a L. 450.000.Il
superamento della capacità ricettiva
consentita,fatto salvo il caso di stato
di necessità per i rifugi
alpini,comporta la sanzione
amministrativa del pagamento della somma
da L. 200.000 a L. 600.000.In caso di
recidiva le sanzioni previste ai commi
precedenti sono raddoppiate e nei casi
più gravi può procedersi alla
sospensione dell' attività o alla revoca
dell'autorizzazione.Resta ferma l'
applicazione delle disposizioni del
Codice Penale, ove le violazioni
costituiscano reato.
ARTICOLO 27 Accertamento delle
violazioni e irrogazione delle sanzioni
L' accertamento
delle violazioni e la irrogazione delle
sanzioni di cui alla presente legge sono
effettuati secondo le procedure di cui
alla legge 24 novembre1981, n. 689. I
proventi delle sanzioni previste dall'
art. 25 della presente legge sono
devoluti al Comune che ha accertatola
violazione.
La
presente legge è pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetta di
osservarla e farla osservare come legge
della Regione Toscana. Firenze, 10
gennaio 1987
La presente legge è stata approvata dal
Consiglio Regionale il 2 dicembre 1986
ed è promulgata per decorrenza dei
termini ai sensi dell' art. 27 dello
Statuto e dell' articolo 127 della
Costituzione.
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