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COME
APRIRE UN AGRITURISMO IN EMILIA ROMAGNA
Di seguito l'attuale normativa per
aprire un agriturismo in Emilia Romagna
Legge Regionale N.
26 DEL 28-06-1994
Norme per l'esercizio dell'agriturismo e
del turismo rurale ed interventi per la
loro promozione
Il
Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:
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ARTICOLO
1 Finalità
1.
La Regione Emilia - Romagna, al fine di
valorizzare il patrimonio economico,
socio - culturale e ambientale di vaste
aree del proprio territorio, promuove lo
sviluppo dell'agriturismo e del turismo
rurale, integrandoli con l'offerta
turistica regionale. Per queste finalità
definisce:
a) le norme per l' esercizio e la
promozione dell'attività agrituristica,
sulla base della Legge 5 dicembre
1985,n. 730, concernente la disciplina
dell'agriturismo;
b) le norme per l'esercizio e la
promozione di una nuova forma di
turismo, denominata “turismo rurale”.
2, In particolare, la presente legge è
finalizzata a favorire:
a) la permanenza dei produttori agricoli
attraverso l' integrazione del reddito
ed il miglioramento delle condizioni di
vita, nelle zone svantaggiate o in
prossimità delle aree protette e di
territori caratterizzati da rilevanti
elementi naturalistici, paesaggistici e
storico -culturali;
b) la creazione ed il consolidamento di
nuove forme di ricettività e di servizi
turistici;
c) la salvaguardia dell' ambiente,
favorendo le tecniche di produzione
agricole a basso impatto ambientale;
d) la valorizzazione dei prodotti tipici
dell' agricoltura e della gastronomia
tradizionale emiliano - romagnola;
e) la conservazione per la tutela del
paesaggio agricolo e la valorizzazione
delle risorse naturali e dei beni
storico -culturali, sviluppando a tale
fine iniziative di formazione e di
promozione;
f) il recupero del patrimonio edilizio
agricolo e la valorizzazione delle
tradizioni culturali nel mondo rurale;
g) la diffusione del turismo sociale e
giovanile e la fruizione programmata dei
beni ambientali naturali.
3. La Regione Emilia - Romagna intende
inoltre favorire lo sviluppo e la
qualificazione delle attività turistico
– ricettive rurali, di cui alle lettere
a) e b) del comma 1 mediante:
a) l' istituzione di marchi di qualità
per l' agriturismo e il turismo rurale;
b) la definizione di politiche di
sostegno economico a favore degli
operatori dell' agriturismo e del
turismo rurale;
c) la definizione di programmi di
promozione integrata dell'agriturismo e
del turismo rurale.
TITOLO
I Norme per l' esercizio dell'
agriturismo
ARTICOLO 2 Definizione delle attività
agrituristiche
1.
Per attività agrituristiche si intendono
esclusivamente le attività di ricezione
e di ospitalità esercitate dai soggetti
di cui all' art. 5.
2. Costituisce, in particolare, attività
agrituristica:
a) dare alloggio in appositi locali
dell' azienda agricola;
b) ospitare in spazi aperti, perché
attrezzati di servizi essenziali nel
rispetto delle norme igienico -
sanitarie;
c) somministrare pasti e bevande, ivi
comprese quelle a contenuto alcolico e
superalcolico, comunque tipici del
territorio così come specificato all'
art. 6;
d) vendere agli ospiti e al pubblico
generi tipici alimentari ed artigianali
prodotti dall' azienda, o ricavati,
anche attraverso lavorazioni esterne, da
materie prime prodotte nell' azienda;
e) allevare cavalli, a scopi di
agriturismo equestre, od allevare altre
specie zootecniche ai fini di richiamo
turistico;
f) organizzare attività ricreative,
culturali, musicali e sportive
finalizzate al trattenimento degli
ospiti che usufruiscono dei servizi di
ricezione e/o ristorazione dell'azienda.
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ARTICOLO 3 Connessione e
complementarietà dell' attività
agrituristica
1.
Le attività di cui all' art. 2 sono
svolte in rapporto di connessione e
complementarietà rispetto alla
conduzione dell'azienda agricola.
2. Il volume dell' attività
agrituristica deve essere inferiore al
limite massimo delle giornate di lavoro
occorrenti per l' attività agricola. La
determinazione delle giornate di lavoro
deve tenere conto delle condizioni di
particolare disagio operativo in
relazione al territorio e delle tecniche
colturali adottate.
ARTICOLO 4 Norme per la rivitalizzazione
delle zone montane
1.
Nelle zone montane, così come
individuate dalla Direttiva CEE 268/ 75
e dalla LR 5 gennaio 1993, n. 1
concernente il riordino delle Comunità
Montane, l' attività agricola di cui
all' art. 3 è determinata sulla base del
tempo di lavoro annuo necessario sia per
le attività agroforestali che per quelle
finalizzate alla conservazione degli
spazi agricoli ed alla tutela dell'
ambiente.
2. Il tempo di lavoro annuo impiegato
per l' allevamento del bestiame, per la
silvicoltura e per la salvaguardia
dell'ambiente è calcolato in analogia ai
metodi adottati nelle aziende agricole
di pianura, moltiplicando il numero di
giornate lavorative per un coefficiente
compensantivo fino a un massimo di 3, in
rapporto al disagio operativo e socio
-economico degli addetti.
ARTICOLO 5 Operatori agrituristici
1.
Possono svolgere attività agrituristica
gli imprenditori agricoli, di cui all'
art. 2135 del codice civile, singoli od
associati, che svolgono l' attività
agricola da almeno un biennio, mediante
l'utilizzazione della propria azienda.Gli
imprenditori possono avvalersi di
familiari collaboratori di cui all' art.
230 bis del codice civile e di propri
dipendenti.
2. I soggetti interessati all' esercizio
dell' agriturismo devono essere in
possesso, alla data di presentazione
della richiesta di iscrizione nell'
elenco degli operatori agrituristici di
cui all' art. 12, della qualifica di
imprenditore agricolo e dell' attestato
di frequenza al corso per operatore
agrituristico attivato nel territorio
della provincia.
ARTICOLO 6 Esercizio dell' agriturismo
1.
Nell' esercizio dell' agriturismo il
valore annuo della materia prima
utilizzata per la somministrazione di
pasti e bevande deve essere costituito,
per la maggior parte, da produzioni
proprie dell' azienda e da produzioni
considerate tipiche della zona
particolare in cui è ubicata l' azienda
agrituristica.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono
considerati di produzione aziendale,
oltre ai cibi e alle bevande prodotti e
lavorati, nell'azienda agricola, anche
quelli ricavati, sia pure attraverso
lavorazioni esterne, da materie prime
prodotte nell'azienda medesima.
ARTICOLO 7 Zone di prevalente interesse
agrituristico
1.
Sono considerate di prevalente interesse
agrituristico le seguenti zone:
a) aree svantaggiate, così come
individuate dalla Direttiva CEE 268/ 75;
b) aree montane di cui alla LR 5 gennaio
1993, n. 1;
c) aree interne ai parchi e alle riserve
istituiti con leggi nazionali e
regionali ed aree contigue, individuate,
ai sensi dell' art. 32 della Legge 6
dicembre 1991, n. 394e dalla LR 2 aprile
1988, n. 11, così come modificata dalla
LR 12 novembre 1992, n. 40;
d) zone di cui agli articoli 17, 19, 21
e 23 del Piano territoriale paesistico
regionale.
ARTICOLO 8 Simbolo e denominazione
regionale dell'agriturismo
1.
Le associazioni regionali
agrituristiche, entro tre mesi dall'
entrata in vigore della presente legge,
concordano e presentano alla Regione un
unico simbolo che individua,su tutto il
territorio, le aziende agrituristiche.
Il simbolo e la denominazione devono
essere affissi tramite targa
all'ingresso delle aziende
agrituristiche e riportati su tutto il
materiale pubblicitario, illustrativo e
segnaletico. Ogni altro simbolo è
abolito.
2. L' utilizzo del simbolo e della
denominazione nelle insegne,nel
materiale illustrativo e pubblicitario
ed in ogni altra forma di comunicazione
al pubblico è riservato esclusivamente a
coloro ai quali sia stata rilasciata
l'autorizzazione all' esercizio dell'
attività agrituristica in base all'art.
14.
ARTICOLO 9 Immobili destinati all'
agriturismo
1.
Sono utilizzabili a scopo agrituristico
i fabbricati rurali esistenti sul fondo
ovvero, se il fondo ne è privo, gli
edifici adibiti ad abitazione dell'
imprenditore agricolo ubicati in
frazioni dello stesso comune del fondo o
di comuni limitrofi, purché si tratti di
strutture strettamente connesse all'
attività agricola.
2. I comuni definiscono gli interventi
di recupero del patrimonio edilizio
sulla base di un censimento, di cui
all'art. 40 della LR 7 dicembre 1978, n.
46, e successive modifiche, concernente
la tutela e uso del territorio.
3. L' esercizio delle attività
agrituristiche non può essere utilizzato
per superare gli indici fissati dalle
norme agricole dei PRG (Piani regolatori
generali).
4. Le attività ricreative, culturali e
sportive sono ammesse nelle strutture
esistenti in azienda o negli ambiti
territoriali delle aziende associate.
5. Lo svolgimento di attività
agrituristiche non costituisce comunque
distrazioni o variazioni della
destinazione agricola dei fondi e degli
edifici interessati che restano censiti
nel catasto rurale.
6. I locali destinati all' uso
agrituristico devono possederei
requisiti strutturali ed igienico -
sanitari previsti dal regolamento
edilizio comunale per i locali di
abitazione.
Nella valutazione di tali requisiti e
dei relativi indici possono essere
ammesse deroghe in funzione delle
caratteristiche strutturali e della
tipologia rurale dell' edificio, ai
sensi dell' art.33.
ARTICOLO 10 Volume delle strutture
agrituristiche
1.
L' attività agrituristica è consentita,
nel rispetto dei criteri stabiliti all'
art. 9, secondo i volumi di seguito
indicati:
a) l' ospitalità in camere ammobiliate è
ammessa nei fabbricati esistenti sul
fondo fino ad un massimo di otto camere,
elevabili a quindici nelle zone di
prevalente interesse agrituristico, così
come individuate all'art. 7;
b) l' ospitalità in spazi aperti è
ammessa fino ad un massimo di dieci
piazzole, elevabili a quindici nelle
zone di prevalente interesse
agrituristico, così come individuate
all'art. 7.
2. La ricettività agrituristica è
stagionale e non può essere superiore a
nove mesi su base annua. Tale periodo
può essere suddiviso in più periodi
durante l' anno solare. La durata dell'
ospitalità e l' eventuale suddivisione
in periodi devono essere indicate nella
richiesta al SIndaco per
l'autorizzazione allo svolgimento delle
attività agrituristiche.
3. L' accoglienza in spazi aperti ed
attrezzati è ammessa per il periodo di
ospitalità di cui al comma 2 e può
essere suddivisa nell' anno solare in
più periodi.4. Entro il 31 gennaio di
ogni anno il titolare
dell'autorizzazione agrituristica
trasmette al Sindaco una comunicazione
sull'attività ricettiva agrituristica
svolta nell'anno precedente, riportando
i periodi di apertura e il numero di
giornate complessive.5. Non hanno
carattere stagionale le attività
agrituristiche di cui alle lettere c),
d), e) e f) del comma 2 dell'art 2.
ARTICOLO 11 Deleghe alle Comunità
montane e alle Province
1.
Le funzioni amministrative concernenti
la concessione e l'erogazione degli
incentivi di cui all' art. 18 sono
delegate alle Comunità Montane e, per il
restante territorio,alle province nel
rispetto delle disposizioni di cui alla
LR27 agosto 1983, n. 34.
2. Alle Comunità Montane sono altresì
delegate le funzioni amministrative
concernenti l' istruttoria delle domande
di iscrizione all' elenco degli
operatori agrituristici, le verifiche ed
i controlli sulla sussistenza dei
requisiti ai fini dell'iscrizione all'
elenco di cui all' art. 12.
3. Alle Province sono delegate le
funzioni amministrative concernenti la
tenuta dell' elenco degli operatori
agrituristici e, per i territori non
ricompresi nell' ambito delle Comunità
Montane, le verifiche ed i controlli
sulla sussistenza dei requisiti ai fini
dell' iscrizione all' elenco di cui all'
art. 12.
ARTICOLO 12 Elenco degli operatori
agrituristici
1.
AI sensi dell' art. 6 della Legge 5
dicembre 1985,n. 730, è istituito l'
elenco regionale degli operatori
agrituristici.
2. L' elenco, cui possono essere
iscritti i soggetti previsti all'art. 5,
è suddiviso in sezioni provinciali ed è
tenuto dalle competenti Province.
3. Le domande di iscrizione all' elenco
sono presentate alle Comunità Montane,
che le trasmettono alle Province entro i
successivi trenta giorni, per le aziende
ubicate nei comuni individuati dalla LR
5 gennaio 1993, n. 1, e alle Province,
per quelle ubicate nel restante
territorio. Decorso inutilmente tale
termine, le Comunità Montane sono
comunque tenute a trasmettere la
documentazione alle Province che
decidono entro il termine di cui al
comma 4.
4. La Provincia competente per
territorio, entro sessanta giorni dalla
presentazione delle domande, decide
sulla iscrizione. Qualora i sessanta
giorni trascorrano senza che sia stato
adottato alcun provvedimento, la domanda
d'iscrizione si ritiene accolta. Per gli
accertamenti di cui al presente comma si
applicano l' art. 688 del codice di
procedura penale e l' art. 10 della
Legge 4 gennaio 1968, n. 15.
5. Il provvedimento che accoglie o
respinge la domanda e comunicato entro
cinque giorni dall' adozione agli
interessati.Ove la domanda debba
ritenersi accolta per decorrenza dei
termini di cui al comma 4, gli
interessati possono chiedere alla
Provincia, che la rilascia entro dieci
giorni dalla richiesta, espressa
dichiarazione al riguardo;in difetto
tiene luogo del provvedimento di
iscrizione la copia della domanda
contenente l' indicazione della data di
ricevimento da parte dell'
Amministrazione provinciale di cui al
comma 4.
6. Le province ogni sei mesi trasmettono
alla Regione copia degli elenchi
provinciali degli operatori
agrituristici.
ARTICOLO 13 Verifiche e revoca dell'
iscrizione
1.
La Provincia e le Comunità Montane,
nell' ambito del territorio di propria
competenza, effettuano almeno ogni due
anni verifiche sul mantenimento dei
requisiti richiesti per l' iscrizione
all' elenco regionale di cui all' art.
12.
2. La perdita dei requisiti viene
contestata per iscritto agli
interessati, che hanno trenta giorni di
tempo per rispondere e contro dedurre.
Entro i trenta giorni successivi alla
risposta, la Provincia delibera in via
definitiva.
3. L' accertata perdita dei requisiti di
legge comporta la cancellazione dall'
elenco. La cancellazione deve essere
comunicata alla Regione ed al Comune per
la revoca dell'autorizzazione
agrituristica di cui all' art. 14.
4. La cancellazione dall' elenco
comporta la revoca dei contributi
assegnati e la restituzione di rate già
riscosse,con la maggiorazione degli
interessi legali.
ARTICOLO 14 Autorizzazione comunale
1.
I soggetti di cui all' art. 5 che
intendono svolgere
attività agrituristiche devono
presentare al Comune, nel cui territorio
è ubicata l' azienda, domanda di
autorizzazione, contenente:
a) la descrizione delle attività
elencate nell' attestato di iscrizione
all' esercizio dell' agriturismo;
b) l' indicazione delle caratteristiche
dell' azienda degli edifici e delle aree
da adibire ad uso agrituristico;
c) l' indicazione delle capacità
ricettive e dei periodi previsti per le
attività stagionali;
d) la determinazione delle tariffe
massime per l' ospitalità che si
intendono adottare per l' anno in corso,
eventualmente rapportate per diversi
periodi di attività ;
e) la dichiarazione, ai sensi dell' art.
2 della Legge 4 gennaio1968, n. 15,
comprovante l' iscrizione nell'elenco di
cui all' art. 12.
2. La domanda deve essere corredata da:
a) attestato di iscrizione all' elenco
di cui all' art. 12;
b) copia del libretto sanitario
rilasciato ai fini dell' esercizio di
attività agrituristiche per le quali sia
richiesto l'accertamento sanitario;
c) parere dell' autorità sanitaria
relativo ai locali da adibire
all'attività agrituristica;
d) copia della concessione edilizia, nel
caso che gli interventi previsti debbano
essere preliminari all' inizio
dell'attività ; in tal caso il parere di
cui alla lettera c)non è richiesto ed è
surrogato dalla dichiarazione di
usabilità che verrà rilasciata
successivamente e che dovrà essere
trasmessa al Comune prima dell'
effettivo inizio dell' attività .
3. La domanda è presentata al Comune che
accerta, applicando l'art. 688 del
codice di procedura penale e l' artº10
della Legge n. 15 del 1968, il possesso
da parte dei richiedente dei requisiti
di cui agli articoli 11 e 92 del TU
delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con RD 18 giugno 1931, n. 773,
ed all' art. 5 della Legge 9 febbraio
1963, n. 59.
4. Il Comune decide sulle domande di
autorizzazione entro sessanta giorni
dalla data della loro presentazione.Qualora
i sessanta giorni trascorrano senza che
il Comune abbia concesso l'
autorizzazione o notificato richieste di
chiarimento, la domanda si intende
accolta e l' autorizzazione concessa.
5. Il provvedimento che accoglie o
respinge la domanda è comunicato entro
cinque giorni dall' adozione agli
interessati. Ove la domanda debba
intendersi accolta per decorrenza dei
termini di cui al comma 4, gli
interessati possono chiedere al Sindaco,
che la rilascia entro dieci giorni dalla
richiesta, espressa dichiarazione al
riguardo;in difetto, tiene luogo del
provvedimento di autorizzazione la copia
della domanda contenente l'indicazione
della data di ricevimento da parte
dell'Amministrazione comunale di cui al
comma 3.
6. L' autorizzazione comunale è
sostitutiva di ogni altro provvedimento
amministrativo. Al provvedimento di
autorizzazione si applicano i commi
quarto e quinto dell' artº19 del DPR 24
luglio 1977, n. 616. Non si applicano le
disposizioni di cui alla Legge 16 giugno
1939, n. 1111.
ARTICOLO 15 Sospensione e revoca dell'
autorizzazione
1.
L' autorizzazione è sospesa dal COmune,
con provvedimento motivato, per un
periodo massimo di quindici giorni, in
caso di accertate violazioni agli
obblighi di cui all' art. 16.
2. L' autorizzazione è revocata dal
Comune, con provvedimento motivato,
qualora si accerti che l' interessato:
a) non abbia intrapreso l' attività
entro un anno dalla data di
autorizzazione, ovvero abbia sospeso l'
attività da almeno un anno, sempre che
l' interessato non abbia tempestivamente
comunicato al Comune il ritardo e la
sospensione indicando motivi
obiettivamente verificabili;
b) sia stato cancellato, con procedure
previste dall' artº13, dall' elenco di
cui all' art. 12;
c) abbia perduto i requisiti previsti al
comma 3 dell' artº14;
d) abbia subito nel corso dell' anno tre
provvedimento di sospensione.
3. La contestazione dei motivi di revoca
deve essere comunicata all'interessato,
il quale ha trenta giorni di tempo per
rispondere e contro dedurre. Il Comune
deve deliberare in via definitiva sulla
revoca entro i successivi trenta
giorni.
ARTICOLO 16 Obblighi amministrativi
1.
Gli operatori autorizzati allo
svolgimento di attività agrituristiche
hanno i seguenti obblighi:
a) esporre al pubblico l' autorizzazione
comunale, o il documento equipollente,
di cui all' art. 14;
b) rispettare i limiti e le modalità
indicate nell' autorizzazione medesima;
c) trasmettere al Comune, entro il 31
luglio di ogni anno,per l' anno
successivo, una dichiarazione contenente
le tariffe massime che si impegnano a
praticare, eventualmente articolare a
seconda della suddivisione in periodi in
cui viene svolta l'attività
agrituristica; in caso di mancata
trasmissione, si intendono confermatele
tariffe previste per l' anno precedente;
in ogni caso le tariffe possono essere
variate nel corso dell'anno, ma le
variazioni hanno corso solo dopo due
mesi dalla loro comunicazione al Comune;
d) rispettare le tariffe massime
comunicate al Comune;
e) osservare le disposizioni di cui all'
art. 109 del TU delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con RD18 giugno
1931, n. 773;
f) affiggere il simbolo e la
denominazione regionale dell'agriturismo
di cui all' art. 8.
ARTICOLO 17 Programma regionale
agrituristico e di rivitalizzazione
delle aree rurali
1.
La Regione, a fine di coordinare gli
interventi in materia di agriturismo ed
uniformare i criteri di valutazione dei
requisiti previsti per l' esercizio
dell' agriturismo, entro sei mesi dall'
entrata in vigore della presente legge
approva il Programma regionale
agrituristico e di rivitalizzazione
delle aree rurali.
ARTICOLO 18 Contributi finanziari
1.
A favore degli imprenditori agricoli
iscritti nell' elenco dei soggetti
abilitati all' esercizio dell'
agriturismo è prevista la concessione di
un contributo finanziario per i seguenti
interventi:
a) restauro, adattamento e allestimento
di fabbricati agricoli per attività
agrituristiche e delle aree di
pertinenza;
b) costruzione di piazzole e relative
strutture idriche e sanitarie per il
campeggio;
c) recupero ed allestimento di locali
per la degustazione e la vendita di
prodotti aziendali;
d) restauro e ricostituzione di
strutture tipiche del paesaggio e dell'
agricoltura tradizionale, quali siepi,
boschi domestici, filari alberati,
maceri ecc.;
e) allestimento di servizi ed
attrezzature ricreative per il tempo
libero;
f) manutenzione straordinaria di
infrastrutture viarie esistenti.
2. Per gli interventi di cui al comma 1
è previsto un contributo in conto
capitale nei seguenti limiti massimi:
a) contributo fino al quarantacinque per
cento della spesa ammessa nelle zone
comprese nell' ambito di applicazione
dell'art. 7;
b) costruito fino al venti per cento
della spesa ammessa nelle restanti zone.
3. Le domande di contributi devono
essere corredate di un piano di sviluppo
aziendale indicante;
a) la tipologia degli interventi
previsti;
b) il piano finanziario;c) la
convenienza economica;
d) i tempi di realizzazione degli
interventi.
4. Sono considerati prioritari, nell'
ambito delle singole zone di prevalente
interesse agrituristico, a parità di
valutazione qualitativa dei servizi
offerti, i progetti presentati da
coltivatori diretti e da imprenditori
agricoli a titolo principale che
risiedano in azienda, che utilizzino
manodopera giovanile e che adottino
tecniche di agricoltura biologica o a
basso impatto ambientale.
5. In alternativa ai contributi in conto
capitale può essere accordato un
concorso negli interessi sui mutui di
miglioramento fondiario, della durata
massima di venti anni, pari alla
differenza fra le rate di ammortamento
calcolate ai tassi agevolati determinati
secondo le modalità di cui all'art. 43
della LR 20 aprile 1979, n. 10.
ARTICOLO 19 Vincolo di destinazione e
revoca dei contributi
1.
I beneficiari degli interventi di cui
all' art. 18 devono impegnarsi a non
mutare la destinazione delle opere e
delle attrezzature per un periodo di
dieci anni, a partire dalla data di
concessione dei contributi.
2. SI procede alla revoca del contributo
ed al recupero delle somme erogate
quanto:
a) l' iniziativa non è stata portata a
termine nel periodo indicato nell' atto
di concessione senza giustificato
motivo;
b) i locali ristrutturati sono stati
utilizzati per altri fini prima che sia
trascorso il periodo di dieci anni
previsto al comma 1;
c) il fabbricato oggetto del contributo
o parte di esso è stato alienato.
TITOLO
II Norme per l' esercizio del turismo
rurale
ARTICOLO 20 Definizione di turismo
rurale
1.
Per il turismo rurale si intende una
specifica articolazione dell'offerta
turistica regionale composta da un
complesso di attività che può
comprendere ospitalità ,ristorazione,
attività sportive, del tempo libero e di
servizio,finalizzate alla corretta
fruizione dei beni
naturalistici,ambientali e culturali del
territorio rurale.
2. In particolare, l' attività di
turismo rurale deve essere esercitata
nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) offerta di ricettività e/ o
ristorazione esercitata in immobili già
esistenti, ubicati all' esterno del
territorio urbanizzato, così come
delimitato dai PRG vigenti ai sensi
dell' art. 13, della LR 7 dicembre 1978,
n. 47;tale attività può essere altresì
esercitata in frazioni delimitate dal
PRG vigente, purché in immobili con
caratteristiche proprie dell' edilizia
tradizionale della zona;
b) ristorazione basata su un' offerta
gastronomica tipica della zona in cui l'
edificio è ubicato, preparata con
l'utilizzazione di materie prime
provenienti, in prevalenza,da aziende
agricole locali;
c) dotazione di arredi e servizi consoni
alle tradizioni locali e, in
particolare, alla cultura rurale della
zona.
3. Entro tre mesi dall' entrata in
vigore della presente legge, la Regione
emana un apposito regolamento,
finalizzato in particolare a definire
per il turismo rurale:
a) le caratteristiche dimensionali e
strutturali degli edifici destinati alla
ricettività ed alla ristorazione;
b) le caratteristiche dei servizi.
ARTICOLO 21 Zone di prevalente interesse
per il turismo rurale
1.
Sono considerate zone di prevalente
interesse per il turismo rurale:
a) le aree montane, così come
individuate dalla LR 5 gennaio 1993, n.
1;
b) le aree interne ai parchi e alle
riserve, istituiti con leggi regionali e
nazionali ed aree contigue, individuate
ai sensi dell' art. 32 della Legge 8
dicembre 1991,n. 394, e dalla LR 2
aprile 1988, n. 11, così come modificata
dalla LR 12 novembre 1992, n. 40.
ARTICOLO 22 Tipologia dei servizi
1.
Le attività di turismo rurale possono
essere svolte, nel rispetto delle
condizioni di cui agli artt. 20 e 21,
con le seguenti tipologie di esercizi,
da soggetti già in possesso delle
autorizzazioni richieste dalle
competenti autorità :
a) esercizi alberghieri, di cui alla LR
30 novembre1981, n. 42, e successive
modificazioni;
b) esercizi extralberghieri, di cui alla
LR 25 agosto1988, n. 34;
c) esercizi di ristorazione, per la
somministrazione di pasti e bevande,
individuati all' art. 5, lettera a)
della Legge 25 agosto 1991, n. 287;
d) esercizi per la gestione di servizi
di organizzazione di supporto ad
attività didattiche all' aria aperta per
il tempo libero.
ARTICOLO 23 Operatori del turismo rurale
1.
Sono ammessi a svolgere attività di
turismo rurale i seguenti operatori:
a) gestori di strutture ricettive
alberghiere, extralberghiere e di
ristorazione, singolo o associati, in
possesso dei requisiti prescritti dall'
art. 20, autorizzati all' esercizio
dell'attività ai sensi delle vigenti
leggi nazionali e regionali ed iscritti
agli appositi registri delle CCIAA
(Camere di commercio industria
artigianato e agricoltura);
b) gestori di servizi di organizzazione
e supporto alle attività sportive all'
aria aperta e del tempo libero, iscritti
negli appositi albi professionali e
negli specifici registri delle CCIAA.
ARTICOLO 24 Elenco operatori del turismo
rurale
1.
E' istituito l' elenco regionale degli
operatori del turismo rurale, suddiviso
nelle seguenti sezioni:
a) esercizi alberghieri ed
extralberghieri;
b) esercizi di ristorazione;c) esercizi
di gestione di servizi a supporto delle
attività sportive e del tempo libero
all' aria aperta.
2. L' elenco suddiviso in sezioni
provinciali ed è tenuto dalle competenti
Province.
3. All' elenco possono essere iscritti i
soggetti in possesso dei requisiti di
cui agli artt. 20, 21 e 22 e dell'
attestato di frequenza al corso di
formazione professionale per operatore
del turismo rurale di cui all' art. 34.
4. La domanda di iscrizione all' elenco
è presentata alla Provincia competente
per territorio.
5. La Provincia entro sessanta giorni
dalla presentazione della domanda
accerta il possesso dei requisiti
richiesti e decide sull' iscrizione.
Qualora i sessanta giorni trascorrano
senza che sia adottato alcun
provvedimento, la domandasi ritiene
accolta.
6. Il provvedimento che accoglie o
respinge la domanda è comunicato, entro
cinque giorni dall' adozione, agli
interessati. Ove la domanda debba
ritenersi accolta per decorrenza dei
termini di cui al comma 5, gli
interessati possono richiedere alla
Provincia, che la rilascia entro dieci
giorni dalla richiesta, espressa
dichiarazione al riguardo;in difetto
tiene luogo del provvedimento di
iscrizione la copia della domanda
contenente l'indicazione della data di
ricevimento da parte della Provincia di
cui al comma 4.
7. Per gli esercizi alberghieri
esistenti e già classificati ai sensi
della LR 30 novembre 1981, n. 42, l'
iscrizione all'elenco regionale di cui
al comma 1 non sostituisce la
classificazione regionale prevista all'
art. 3 della stessa legge, così come
modificata dalla LR 14 giugno 1984,n.
30.
8. Ogni tre mesi le Province trasmettono
ai Comuni competenti per territorio
copia degli elenchi degli esercizi
alberghieri, extralberghieri e dei
pubblici esercizi iscritti nell'elenco
provinciale.
9. Le Province, entro il 31 gennaio di
ogni anno, trasmettono alla regione
copia degli elenchi provinciali degli
operatori del turismo rurale.
ARTICOLO 25 Verifiche, sospensione e
revoca dell' iscrizione
1.
Le Province effettuano almeno ogni due
anni verifiche sul mantenimento dei
requisiti richiesti dalla presente legge
per l' iscrizione all' elenco regionale
degli operatori del turismo rurale.
2. La perdita dei requisiti è contestata
per iscritto agli interessati, che
possono rispondere e contro dedurre
entro trenta giorni dalla data di
comunicazione.
3. L' accertata perdita dei requisiti di
legge comporta la cancellazione dell'
elenco regionale e la revoca dei
contributi eventualmente concessi ai
sensi dell' art. 29.
4. In caso di trasferimento della
gestione o della titolarità di un
esercizio iscritto nell' elenco
regionale, il subentrante è tenuto a
ripresentare alla Provincia competente
per territorio la documentazione
richiesta per la nuova iscrizione.
ARTICOLO 26 Competenze dei Comuni
1.
Restano in vigore tutte le competenze
affidate ai Comuni e previste dalle
vigenti leggi nazionali e regionali in
materia di esercizi alberghieri,
extralberghieri e di pubblici esercizi.
ARTICOLO 27 Obblighi amministrativi
1.
Gli operatori autorizzato allo
svolgimento dell' attività di turismo
rurale hanno i seguenti obblighi:
a) esporre al pubblico il documento
comprovante l' iscrizione nell'elenco
regionale degli operatori del turismo
rurale;
b) rispettare i limiti e le modalità
indicate nell' autorizzazione medesima;
c) rispettare le norme vigenti in
materia di attività alberghiera,
extralberghiera e di pubblico esercizio
dettate dalla legislazione nazionale e
regionale;
d) affiggere il simbolo regionale di cui
all' art. 28.
ARTICOLO 28 Simbolo del turismo rurale
1.
La Giunta adotta il simbolo di
contrassegno degli esercizi iscritti
all' elenco regionale degli operatori
del turismorurale.
2. L' utilizzo del simbolo è riservato
agli esercizi regolarmente autorizzati
ed iscritti all' elenco regionale.
ARTICOLO 29 Contributi finanziari
1.
Gli imprenditori iscritti nell' elenco
regionale degli operatori del turismo
rurale possono accedere ai contributi
finanziari previsti dalla LR 11 gennaio
1993, n. 3, e da programmi comunitari a
gestione regionale.
TITOLO
III Disposizioni generali
ARTICOLO 30 Competenze della Regione
1.
Ai fini dell' attuazione della presente
legge, alla Regione sono attribuiti i
seguenti compiti:a) elaborazione
coordinata dei seguenti programmi:
1) programma regionale agrituristico e
di rivitalizzazione delle aree rurali di
cui all' art. 17;
2) progetto speciale turismo rurale;
a) istituzione dei marchi regionali di
qualità di cui all'art. 32.2. I
programmi dovranno definire:
b) direttive per la valutazione dei
requisiti previsti per l'esercizio dell'
agriturismo e del turismo rurale;
c) criteri e modalità per la concessione
dei contributi;
d) tipologia dei progetti ammissibili a
contributo;
e) criteri per l' elaborazione di
programmi di studio;realizzazione e
promozione di itinerari di agriturismo e
del turismo rurale;
f) indirizzi per la realizzazione di
iniziative e di promozione coordinate;
g) disposizioni relative alla
organizzazione dei corsi di formazione
professionale.
3. I programmi di cui alla lett. a) del
comma 1 devono essere coordinati con il
Piano di promozione turistica di cui
all' art. 3 della LR 9 agosto 1993, n.
28, e con il“Quadro regionale delle
strutture ricettive e dei servizi
turistici”di cui all' art. 3 della LR 11
gennaio 1993, n. 3.4. I programmi
regionali di cui al comma 1 sono
adottati previa consultazione delle
organizzazioni professionali e
cooperative dei settori agricolo e
turistico.
ARTICOLO 31 Programmi provinciali
integrati per lo sviluppo dell'
agriturismo e del turismo rurale
1.
Le Province, d' intesa con le Comunità
Montane, sulla base degli orientamenti e
degli indirizzi stabiliti dal programma
regionale di cui all' art. 30,
definiscono i Programmi provinciali
integrati dell' agriturismo e del
turismo rurale, coordinandoli ai
programmi turistici provinciali di cui
alla LR 11 gennaio 1993, n. 3, e alla LR
9 agosto1993, n. 28.
ARTICOLO 32 Istituzione dei marchi di
qualità per le aziende agrituristiche e
per gli esercizi del turismo rurale
1.
La Regione istituisce marchi di qualità
con profilo uniforme per le aziende
agrituristiche e per gli esercizi del
turismo rurale.
2. La Giunta regionale, entro un anno
dall' entrata in vigore della presente
legge, approva i criteri per l'
assegnazione dei marchi di qualità ,
comprendenti i parametri di valutazione
delle caratteristiche delle aziende e
degli esercizi e le procedure per
l'attivazione, la verifica, il
mantenimento e la revoca dei marchi
stessi.
ARTICOLO 33 Ristrutturazione degli
edifici destinati all' esercizio dell'
agriturismo e del turismo rurale
1.
Gli interventi di ristrutturazione sugli
immobili destinati all'esercizio dell'
agriturismo e del turismo rurale devono
avvenire nel rispetto delle
caratteristiche dell'edificio,
conservandone l' aspetto complessivo e i
singoli elementi architettonici; per il
restauro e risanamento conservativo
degli edifici rurali l' utilizzo dei
locali a fini agrituristici è consentito
anche in deroga ai limiti di altezza e
ai rapporti di illuminazione e di
aerazione previsti dalle normative
vigenti.
ARTICOLO 34 Formazione professionale
1.
La Regione promuove corsi di formazione
sul lavoro per tecnici e personale degli
enti delegati e delle organizzazioni
professionali di categoria agricole e
turistiche,preposti all' espletamento di
funzioni in materia di agriturismo e di
turismo rurale.
2. Le iniziative di formazione degli
operatori agrituristici e del turismo
rurale sono coordinate dalle Province e
gestite dagli enti o dagli organismi di
formazione professionale operanti a
livello provinciale e regionale, nonché
dai centri pubblici di formazione
professionale o dalle Comunità
Montane,in collaborazione con le
organizzazioni agrituristiche operanti
nella regione, con le organizzazioni
professionali agricole e del settore
ricettivo, cooperative e sindacali.
ARTICOLO 35 Obblighi fiscali e tributari
1.
L' attività agrituristica è soggetta al
pagamento delle tasse dovute per il
rilascio dell' autorizzazione igienico
-sanitaria sulla base degli importi
stabiliti al numero d' ordine7,
categoria e), del punto 1) e per la
categoria e) del punto2) del DLgs 22
giugno 1991, n. 230, modificato dal
DLgs23 gennaio 1992, n. 31 e successive
modificazioni.
2. L' attività di turismo rurale è
soggetta al pagamento delle tasse dovute
e prescritte dalle vigenti leggi
nazionali e regionali in materia di
ricettività e di esercizi pubblici.
ARTICOLO 36 Norme transitorie e finali
1.
La LR 11 marzo 1987, n. 8, concernente
“Interventi a favore dell' agriturismo”,
è abrogata.2. Gli operatori
agrituristici iscritti all' Albo
regionale, ai sensi della LR n. 8 del
1987, e provvisti dell' autorizzazione
comunale alla data di entrata in vigore
della presente legge, sono
automaticamente iscritti all' elenco di
cui all' art. 12 e sono esonerati dall'
obbligo di frequenza ai corsi per
operatore agrituristico di cui all' art.
5.
ARTICOLO 37 Copertura finanziaria
1.
Agli oneri derivanti dall' attuazione
della presente legge,la Regione Emilia -
Romagna fa fronte nel modo seguente:
a) per i contributi previsti dall' art.
18, mediante l' istituzione nello stato
di previsione delle spese del bilancio
regionale di apposito capitolo che verrà
dotato della necessaria disponibilità in
sede di approvazione della legge
finanziaria regionale adottata in
coincidenza dell'approvazione della
legge annuale di bilancio o di
variazione del medesimo, ai sensi dell'
art. 13 bis della LR 6 luglio 1977, n.
31;
b) per i contributi previsti all' art.
29, nell' ambito dei finanziamenti
previsti dalla LR 11 gennaio 1993, n.
3,e nell' ambito dei programmi regionali
e comunitari a gestione regionale;
c) per i contributi relativi ad
interventi di promozione dell'
agriturismo e del turismo rurale, nell'
ambito dei finanziamenti previsti dalla
LR a agosto 1993, n. 28,e nell' ambito
dei programmi regionali e comunitari a
gestione regionale.
La
presente legge regionale sarà pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione.E'
fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge
della Regione Emilia - Romagna. Bologna,
28 giugno 1994
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