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COME
APRIRE UN AGRITURISMO IN CAMPANIA
Di seguito l'attuale normativa per
aprire un agriturismo in Campania
Legge Regionale N. 41 DEL 28-08-1984
Interventi per favorire l'agriturismo in
Campania
Il
Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:
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ARTICOLO 1 Finalità ed obiettivi
La
Regione Campania, in armonia con il
proprio Statuto, con gli indirizzi di
politica agricola nazionale, regionale e
della CEE, promuove e sostiene
iniziative tendenti a valorizzare ed
incentivare nelle zone interne e
comunque nelle zone non immediatamente
adiacenti a centri caratterizzati da
intenso sviluppo turistico, anche
attraverso forme di associazione e
cooperazione:
1) l' edilizia rurale tipica e
caratteristica,con sua utilizzazione a
fini turistici;
2) le aree e gli spazi rurali prossimi
ai siti di interesse archeologico, al
fine di consentirne un maggiore e più
agevole godimento da parte della
comunità ;
3) la produzione ed il commercio dei
prodotti tipici dell' agricoltura e
dell' artigianato locale;
4) le tradizioni culturali e
folcloristiche più legate il mondo
contadino e la loro diffusione anche a
mezzo di manifestazioni locali,
interregionali e nazionali;
5) il movimento turistico e le attività
con esso connesse, nelle zone con
potenzialità agro -turistiche della
Regione;
6) lo studio dei rapporti e la loro
evoluzione,tra la cultura urbana e
quella rurale e montana;
7) l' aggiornamento professionale degli
operatori agrituristici, le diffusione e
la promozione dell'agriturismo tra le
popolazioni urbane.
ARTICOLO 2 Priorità
La Regione, nella
programmazione degli interventi,dovrà
tener conto con priorità di:
1) progetti di imprese agricole singole
o associate che, ubicate in zone che
presentino motivi di particolare
interesse agricolo,
climatico,archeologico e folcloristico,
siano idonee a sviluppare un turismo
connesso con le attività agricole;
2) progetti che si riferiscono ad
aziende singole o associate le quali
abbiano predisposto piani di sviluppo o
di ristrutturazione agricola compatibili
con un' utilizzazione agrituristica;
3) progetti che si inseriscono in un
programma organico di sviluppo
agrituristico, su dimensione
comprensoriale, in collegamento con il
riassetto socio - economico del
territorio.
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ARTICOLO 3 Natura degli interventi
Le agevolazioni
finanziarie di cui alla presente legge
riguardano l' attuazione di iniziative
dirette a realizzare:
1) Interventi nelle aziende agricole
riguardanti:
a) il recupero, riattamento,
riqualificazione funzionale ed
ampliamento, per un massimo di 12 posti
letto, di edifici ed alloggi da
destinare ad utilizzazione agrituristica
e miglioramento delle opere igienico -
sanitarie, termiche ed idriche,e
sistemazione ed arredamento degli
alloggi e servizi;
b) la sistemazione di locali con
relative attrezzature da destinarsi alla
vendita ed al consumo diretto di
prodotti propri dell' Azienda, in
collegamento funzionale con le strutture
ricettive agrituristiche;
c) l' allestimento di << agricampeggi >>
attraverso la delimitazione di aree per
la sosta di tende e di roulottes, per un
massimo di tre tende e di tre roulottes;
2) Attività di promozione svolte da Enti
ed organizzazioni di cui al punto 2 del
successivo art. 4, quali manifestazioni,
attività di propaganda,organizzazione di
soggiorni di vacanze e di lavoro ed ogni
altra iniziativa volta allo sviluppo
dell' attività agrituristica;
3) Interventi nei territori classificati
montani riguardanti:
a) realizzazione di aree attrezzate per
il turismo leggero;
b) realizzazione di itinerari turistici
guidati.
ARTICOLO 4 Destinatari degli interventi
I destinatari
degli interventi previsti dalla presente
legge sono:
1) gli operatori agrituristici singoli o
associati iscritti all' elenco di cui
all' art. 5;
2) associazioni regionali di operatori
agrituristici che siano emanazioni di
Associazioni a carattere nazionale.La
Giunta regionale, su proposta congiunta
del Servizio Turismo o del Servizio
Agricoltura,attua progetti organici per
la promozione dell' agriturismo in
Campania.
ARTICOLO 5 Elenco regionale degli
operatori Agrituristici
E' istituito
presso la Regione l' Elenco regionale
degli operatori Agrituristici. Ad esso
possono essere iscritti gli imprenditori
agricoli che risultino già iscritti
nell' Albo previsto al Capo III della
legge regionale n. 42 del 2 agosto 1982,
che pratichino o intendano praticare l'
Agriturismo singolarmente o in forma
associativa, secondo le finalità della
presente legge. Nelle more dell'
Istituzione dell' Albo degli
imprenditori agricoli, potranno essere
iscritti nell'elenco regionale degli
operatori Agrituristici coloro che sono
in possesso dei requisiti previsti dall'
art. 63 della legge Regionale n. 42/
82.
ARTICOLO 6 Iscrizione all' Elenco
L'istanza intesa
ad ottenere l' iscrizione all' elenco
deve essere inoltrata alla Giunta
tramite il Comune, entro 90 giorni dall'
entrata in vigore della presente legge
e, successivamente, per le nuove
iscrizioni, entro il 31 gennaio di ogni
anno,corredata da copia del libretto
sanitario rilasciato alla o alle persone
che esercitano l' attività e parere
favorevole dell' Ufficiale Sanitario
relativo ai locali, da adibire all'
attività . L'istanza deve contenere la
descrizione dettagliata delle attività
proposte, con l' indicazione delle
caratteristiche dell' Azienda, degli
edifici e delle aree da adibire ad uso
agrituristico, della capacità
ricettiva,dei periodi di esercizio.Il
Comune, accertate le condizioni
soggettive ed oggettive per l' esercizio
dell' attività agrituristiche,esprime il
proprio parere entro 60 giorni dalla
presentazione della domanda e la inoltra
alla Commissione istituita ai sensi del
successivo articolo II, per i successivi
adempimenti. L'iscrizione nell' elenco
comporta il rilascio di un certificato
di iscrizione.Avverso la negata
iscrizione e la revoca dell'
iscrizione,è dato ricorso alla Giunta
regionale nei trenta giorni dalla
notifica del provvedimento in caso di
omessa iscrizione è dato ricorso alla
Giunta regionale nei trenta giorni dalla
scadenza del termine del 90 giorni dalla
presentazione della domanda a norma del
IV comma.La Giunta provvede nei
successivi trenta giorni.
ARTICOLO 7 Diritti ed obblighi degli
operatori Agrituristici
Coloro che sono
iscritti nell' elenco degli Operatori
Agrituristici potranno:
a) beneficiare dei contributi di cui
all' artº13 della presente legge;
b) godere delle attività promozionali e
di propaganda svolte da Enti o da
associazioni e comitati.
L'iscrizione nell' elenco comporta l'
obbligo:
a) di esporre al pubblico il certificato
di operatore agrituristico di cui all'
articolo precedente;
b) di praticare l' agriturismo nei
limiti e con le modalità indicate nel
certificato medesimo.
ARTICOLO 8 Certificato comunale
Per l' esercizio
dell' attività agrituristica, gli
operatori iscritti all' elenco dovranno
munirsi del certificato di cui al V
comma dell' art. 6 rilasciato dal Comune
previo accertamento delle condizioni
igienico sanitarie necessarie, dal quale
dovranno risultare:
- tipo di attività svolte;- modalità e
limiti di esercizio;
- disponibilità recettiva;- obbligo
della tenuta del registro degli ospiti e
delle relative comunicazioni alle
autorità di PS;
- tariffe praticate che dovranno essere
approvate dal Comune sentito l' ETP
competente per territorio;
- l' elenco di massima dei prodotti
tipici disponibili presso l' azienda.
ARTICOLO 9 Revoca dell' iscrizione e
cancellazione dall' elenco
L'iscrizione nell'
elenco può essere revocata su proposta
del Comune a seguito di accertamenti che
l' operatore:
1) sia venuto meno agli obblighi
specificati negli artt. 7 e 8;
2) abbia perso i requisiti necessari per
l' esercizio dell'attività
agrituristica;
3) non svolga da due anni attività di
agriturismo.
La revoca dell' iscrizione e la
conseguente cancellazione dall'elenco,
comporta l' esclusione da ogni beneficio
e la revoca delle agevolazioni. La
cancellazione dall' elenco per
contravvenzione agli obblighi di cui
all' art. 7 comporta, per gli operatori
agrituristici che abbiano beneficiato
dei contributi di cui all' art. 13, l'
obbligo di restituire i contributi
stessi.
ARTICOLO 10 Procedura e termini per la
presentazione delle domande di
approvazione
Le domande per la
concessione dei contributi di cui al
comma 1 dell' art. 13 devono essere
presentate entro il mese di dicembre di
ogni anno in duplice copia, alle
Comunità Montane per i territori
classificati montani e alle Province per
gli altri territori, corredate:
- del progetto o programma di attività ;
- della descrizione dell' opera e delle
attrezzature ed eventuale relazione
tecnica per gli interventi di cui al
punto 1) dell' art. 3;
- del piano finanziario con indicazione
delle spese previste e dei mezzi
finanziari disponibili. Le province e le
Comunità Montane provvederanno alla
istruttoria delle richieste e faranno
pervenire alla Regione entro 60 giorni
dalla presentazione delle domande i
propri pareri. La Giunta regionale
provvederà alla concessione degli
incentivi su proposta congiunta dei
Servizi Agricoltura e Turismo. Le
domande per la concessione dei
contributi di cui al comma II e III
dell' art. 13 devono essere presentate
alla Regione Campania – Assessorato
Turismo - entro il mese di gennaio di
ogni anno, corredate:- del programma di
attività ;
- del piano finanziario con indicazione
delle spese previste e dei mezzi
finanziari disponibili. Entro il mese di
marzo la Giunta regionale definisce il
programma annuale e delibera la
concessione dei contributi, determinando
la spesa da ammettere, l' ammontare del
contributo e, per il caso di esecuzione
di opere, i termini entro cui deve
essere portata a compimento l'iniziativa
ed eventuali proposte di modifica circa
le modalità di realizzazione dell' opera
o dell'iniziativa. I provvedimenti di
concessione vanno notificati anche ai
Comuni in cui ricadono le aziende
beneficiarie.
ARTICOLO 11 Commissione consultiva
regionale
Ai fini dell'
applicazione della presente legge e per
gli scopi di cui all' art. 12, è
istituita una Commissione consultiva
regionale nominata con decreto del
Presidente della Giunta regionale e
composta:
- dal Presidente della Giunta Regionale,
che la presiede;
- dall' Assessore al Turismo;- dall'
Assessore all' Agricoltura;
- da un rappresentante di ciascuna delle
cinque Amministrazioni provinciali della
Regione,esperto in agricoltura;
- da cinque rappresentanti delle
Comunità Montane, uno per ogni Provincia
designati dall' UNCEM;
- da un funzionario dell' Assessorato
regionale dell'Agricoltura;
- da un funzionario dell' Assessorato
regionale al Turismo;
- da un funzionario dell' Assessorato
regionale Cultura e Beni Culturali;- da
un funzionario dell' Assessorato
regionale dell'Artigianato;
- da un funzionario dell' Assessorato
regionale del Commercio;
- da un funzionario dell' Assessorato
regionale della Programmazione;
- da un funzionario dell' Assessorato
regionale dell'Urbanistica;
- da un funzionario di ciascuno dei
cinque Enti Provinciali del Turismo
della Regione;
- da tre imprenditori agricoli designati
dalle Organizzazioni Professionali
Agricole;
- da tre esperti rappresentanti delle
Associazioni agrituristiche riconosciute
a livello nazionale.
Alla Commissione è demandato il compito
di formulare alla Giunta regionale
proposte per la definizione del
programma pluriennale di interventi e
per i programmi annuali di attuazione e
dispone l' iscrizione all' apposito Albo
degli operatori agrituristici che ne
fanno richiesta in attuazione dell'art.
6 della presente legge.
ARTICOLO 12 Programma regionale
La Giunta
regionale, sentita la Commissione
consultiva regionale di cui al
precedente art. 11, definisce entro il
mese di dicembre, in conformità agli
indirizzi ed alle finalità della
presente legge, il programma pluriennale
di interventi per l' agriturismo ed i
programmi annuali di attuazione. Il
programma pluriennale prevede;
- le analisi di base e le valutazioni
generali;
- le linee di indirizzo programmatico ed
il collegamento con i piani degli altri
settori, in particolare di quello
agricolo e turistico;
- i criteri di intervento, gli
obiettivi, le priorità e le fasi ed i
tempi di attuazione.Il programma annuale
prevede:
- l' aggiornamento e precisazione delle
analisi e delle indicazioni del
programma pluriennale;- la ripartizione
degli stanziamenti di bilancio per l'
anno in corso in funzione delle
destinazioni degli interventi con il
vincolo che almeno il70% delle risorse
finanziarie disponibili debbono essere
destinate alle aree classificate montane
che siano comunque ubicate oltre cinque
chilometri dal mare;- la elencazione
delle iniziative e progetti ammessi a
contributo.
ARTICOLO 13 Contributi
Per la
realizzazione delle iniziative di cui al
punto 1) lett. a), b) e c) del
precedente art. 3 la Giunta regionale
delibera la concessione a favore degli
operatori agrituristici iscritti nell'
elenco,di contributi in conto capitale
sulla spesa riconosciuta ammissibile
fino al 50% elevabile al 60% nelle zone
montane, ad eccezione degli
allacciamenti idrici, elettrici,
telefonici e fognari per i quali la
misura del contributo può raggiungere il
70% della spesa ammessa, elevabile all'
80% nelle zone montane.Per le attività
di promozione specificate al punto 2
dell' art. 3, la Giunta regionale
deliberala concessione a favore dei
soggetti di cui al punto 2 dell' art. 4
di contributi in conto capitale nella
misura del 30% della spesa ritenuta
ammissibile.Per la realizzazione delle
iniziative di cui al punto 3) lett. a) e
b) del precedente art. 3 la Giunta
regionale delibera la concessione di
finanziamenti con spesa a totale carico
del bilancio regionale e le relative
funzioni amministrative sono delegate
alle Comunità Montane secondo i principi
contenuti nella legge regionale 4maggio
1979 n. 27.
ARTICOLO 14 Erogazione dei contributi
La liquidazione
dei contributi ha luogo in un'unica
soluzione successivamente alla
realizzazione dell'iniziativa e previo
accertamento della rispondenza dell'
iniziativa stessa a quanto descritto
nella domanda di contributo e nel
provvedimento di concessione. A tal fine
i soggetti destinatari dei benefici
dovranno far pervenire alla Regione una
relazione di consuntivo delle spese,
munita di idonei documenti
giustificativi.Per le iniziative di
maggior impegno o quando sussistano
comprovate necessità , la Regione
può disporre, su richiesta degli
interessati, la anticipata erogazione di
un acconto nella misura massima del 50%
del contributo deliberato.
ARTICOLO 15 Incompatibilità e vincolo di
destinazione
I benefici
previsti dalla presente legge non sono
cumulabili per le medesime opere ed
iniziative con benefici previsti da
altre analoghe provvidenze legislative
regionali e nazionali. I beneficiari
dovranno impegnarsi a non mutare la
destinazione delle opere e degli
acquisti ammessi a contributo per anni
10 consecutivi a partire dalla data di
erogazione del contributo stesso.In
particolare la concessione del
contributo per gli investimenti di cui
all' art. 3 punto 1) lettere a), b) e c)
comporta il vincolo di destinazione agli
usi di agriturismo degli immobili cui si
riferisce per un periodo di 10 anni. Il
vincolo è indicato nel provvedimento di
concessione,e reso pubblico mediante
trascrizione presso il competente
Ufficio dei Registri Immobiliari a spese
dei beneficiari ed ha effetto per i
successori a qualunque titolo nella
disponibilità degli immobili. La Giunta
regionale può autorizzare la
cancellazione anticipata del vincolo
esclusivamente quando sia accertata la
sopravvenuta impossibilità della
destinazione.La cancellazione del
vincolo comporta la revoca del
contributo e la restituzione integrale
delle somme erogate aumentate degli
interessi al tasso legale.
ARTICOLO 16 Revoca della concessione dei
contributi
La Regione deve
controllare l' effettiva realizzazione
delle attività programmate da parte dei
soggetti beneficiari dei contributi e,
eventualmente,revocare la concessione
del contributo con decreto del
Presidente della Regione, su conforme
deliberazione della Giunta:
- qualora l' iniziativa non venga
realizzata in conformità di quanto
descritto nella domanda di contributo e
nel provvedimento di concessione;
- nei casi di cancellazione dall' elenco
regionale degli operatori agrituristici
di cui all' art. 5;
- quando vengano accertate irregolarità
nella contabilizzazione della spesa o
nella documentazione esibita.La revoca
del contributo comporta:
- la restituzione delle somme erogate
aumentate degli interessi al tasso
legale;- la conseguente responsabilità a
carico degli amministratori per il
recupero delle provvidenze eventualmente
erogate.
ARTICOLO 17 La legge regionale 5 giugno
1975, n. 53 è abrogata.
ARTICOLO 18 Norme transitorie
Nella prima
attuazione della presente legge per l'
anno 1984, la Regione interviene con la
concessione di contributi in conto
capitale sulla base delle domande e dei
progetti comunque presentati dai
soggetti di cui all' art. 4 punto 2) a
sostegno delle iniziative coerenti con i
fini ed obiettivi della presente legge.
La Giunta regionale approva il programma
di ripartizione dei fondi per l' anno in
corso e deliberala concessione dei
contributi senza l' osservanza dei
termini e delle procedure di cui agli
articoli precedenti.
ARTICOLO 19
All' onere
derivante dall' attuazione della
presente legge stabilito in lire 700
milioni per il1984, di cui l' 80% per la
realizzazione delle iniziative di cui al
punto 1), lettere a), b) e c) dell'art.
3, il 10% per le attività di cui al
punto 2)ed il 10% per le attività di cui
al punto 3) dell' artº3 della presente
legge, si fa fronte con lo
stanziamento,in termini di competenza e
di cassa, di cui al capitolo 1205, di
nuova istituzione, dello stato di
previsione della spesa per l' anno
finanziario1984, con la denominazione:
<< Interventi per favorire l'agriturismo
in Campania >>, mediante prelievo della
occorrente somma dallo stanziamento di
cui al cap. 301 dello stato di
previsione medesimo,che si riduce di
pari importo.All' onere per gli anni
successivi si farà fronte con gli
appositi stanziamenti di bilancio, la
cui entità sarà determinata con le leggi
di bilancio,utilizzando quota parte
delle risorse assegnate alla Regione ai
sensi degli artt. 8 e 9 della legge16
maggio 1970, n. 281.
ARTICOLO 20
La presente legge
è dichiarata urgente ai sensi dell' art.
127, secondo comma, della Costituzione
ed entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
La
presente legge regionale sarà pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione
Campania. E' fatto obbligo, a chiunque
spetti, di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione
Campania. Napoli, 28 agosto 1984
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