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COME
APRIRE UN AGRITURISMO IN FRIULI VENEZIA GIULIA
Di seguito l'attuale normativa per
aprire un agriturismo in Friuli Venezia Giulia
Legge Regionale N.
26 DEL 28-06-1994
Disciplina dell'Agriturismo
Il
Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:
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ARTICOLO 1 Finalità
1. La Regione
Friuli - Venezia Giulia, in armonia con
gli indirizzi di politica agricola dell'
Unione europea, del piano agricolo
nazionale e del piano regionale di
sviluppo,promuove, sostiene e disciplina
nel proprio territorio l'attività
agrituristica dello scopo di:
a) agevolare la permanenza dei
produttori agro - silvo -pastorali ed
acquacoltori, singoli e associati, nelle
zone rurali;
b) salvaguardare, tutelare e valorizzare
il patrimonio naturale di edilizio di
architettura rurale spontanea;
c) valorizzare i prodotti tipici locali,
con particolare riguardo ai prodotti
biologici;
d) offrire nuove diversificate
opportunità di impiego del tempo libero
in ambiente rurale;
e) consentire l' esercizio nelle aziende
agro - silvo – pastorali e di
acquacoltura di attività economiche
integrate con quelle agricole;
f) sviluppare in forma di turismo, in
particolare quello sociale e giovanile,
che consenta una migliore conoscenza
dell' ambiente, degli usi e tradizioni
rurali;
g) favorire l' attenzione alle risorse
ambientali del territorio rurale.
ARTICOLO 2 Definizioni
1. Per le attività
agrituristiche s' intendono le attività
di ricezione ed ospitalità esercitate
dagli imprenditori agricoli nei limiti
dell' articolo 2135 del codice civile,
iscritti nel Registro di cui all'
articolo 4 della legge regionale10
gennaio 1996, n. 6, e dai familiari di
cui all' articolo230 bis del codice
civile, attraverso l' utilizzazione
della propria azienda, in rapporto di
connessione e complementarietà rispetto
all' attività di coltivazione del
fondo,di silvicoltura, di allevamento
del bestiame e di acquacoltura,che
devono comunque rimanere principali.
2. Il carattere di principalità dell'
attività di coltivazione del fondo, di
silvicoltura, di allevamento del
bestiame e di acquacoltura rispetto a
quella agrituristica si intende
realizzato quando in quest' ultima
vengono utilizzati spazi aziendali e
prodotti derivanti prevalentemente
dall'attività dell' azienda agricola ed
il tempo – lavoro impiegato nell'
attività agricola è superiore a quello
impiegato nell' attività agrituristica.
3. Nell' esercizio dell' agriturismo
almeno l' 85 percento del valore annuo
della maniera prima utilizzata perla
somministrazione di pasti e bevande, con
esclusione dei prodotti necessari alla
preparazione degli alimenti, deve essere
di produzione aziendale o acquistata da
altri produttori agricoli singoli od
associati della regione Friuli - Venezia
Giulia, sempre ché di provenienza
regionale. |
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4. Nel rispetto di quanto previsto dal
comma 3, con il regolamento di
esecuzione di cui all' articolo 5
vengono fissati:
a) il rapporto tra la materia prima di
produzione aziendale, utilizzata per la
somministrazione di pasti e bevande, e
la materia prima acquistata da altri
produttori agricoli, di provenienza
regionale;
b) le percentuali differenziate, anche
non prevalenti in deroga al comma 2, di
utilizzo dei prodotti derivanti
dall'attività dell' azienda agricola da
applicarsi alle aziende agrituristiche
ubicate nella provincia di Trieste,
nelle aree svantaggiate ai sensi della
Direttiva 75/268/ CEE ad una altitudine
superiore ai 300 m/slm, nelle zone a
parco o riserva naturale, nelle aree di
rilevante interesse ambientale, parchi
comunali e intercomunali e aree contigue
definite nei piani di conservazione e
sviluppo.
5. Lo svolgimento di attività
agrituristica, nel rispetto delle norme
di cui alla presente legge, non
costituisce distrazione dalla
destinazione agricola dei fondi e degli
edifici interessati.
6. Rientrano nell' attività
agrituristica:
a) l' ospitalità per soggiorno, in
appositi locali aziendali a ciò adibiti;
b) l' accoglimento in spazi aperti
destinati allo sosta dei campeggiatori o
di turisti muniti di altri mezzi di
pernottamento autonomi e mobili;
c) la somministrazione di pasti e di
bevande, compresigli alcolici e
superalcolici, tipici della regione,
ricavati prevalentemente da prodotti
aziendali ottenuti attraverso
lavorazioni interne o esterne all'
azienda;
d) l' organizzazione di attività
ricreative di tipo sportivo e culturale,
nonchè di iniziative espositive dedicate
alle testimonianze del mondo rurale;
e) l' organizzazione di attività
escursionistiche con veicoli tipici in
ambito rurale e con mezzi nautici tipici
in ambito fluviale e lagunare;
f) la vendita dei prodotti dell' azienda
agricola se svolta nei locali adibiti
all' attività agrituristica;
g) l' organizzazione dell' attività
agrituristico – venatoria che verrà
regolamentata con la legge regionale di
adeguamento ai principi della legge 11
febbraio 1992, nº157, se collegata all'
attività di cui alle lettere a) e b).
7. Sono considerati prodotti aziendali
quelli ottenuti e lavorati dall' azienda
agricola, nonchè quelli ricavati da
materie prime dell' azienda agricola
attraverso lavorazioniesterne.
8. L' attività di vendita da parte dei
produttori agricoli dei propri prodotti,
se svolta disgiuntamente dalle attività
di cui alle lettere a), b), c) del comma
6, rimane soggetta esclusivamente alle
legislazione che specificatamente la
riguarda.
ARTICOLO 3 Esercizio dell' agriturismo
1. Per lo
svolgimento delle attività
agrituristiche può essere impiegato
esclusivamente personale partecipante
all' impresa familiare, ai sensi dell'
articolo 230 bis del codice civile,
nonché personale dipendente normalmente
impiegato nell' attività di conduzione
del fondo.
2. L' attività di somministrazione
effettuata con contratto di associazione
in partecipazione non può essere
considerata agriturismo e resta
assoggettata alla normativanazionale.
3. L' imprenditore agricolo non può
esercitare l' attività agrituristica di
ristorazione in più di due sedi nella
stessa provincia. In presenza di
comprovati motivi, il dirigente
competente ai sensi della legge
regionale 27marzo 1996, n. 18 può
autorizzare l' esercizio dell'
attività agrituristica anche in più di
due sedi nella stessa provincia.
ARTICOLO 4 Edifici destinati
all'agriturismo
1. Possono essere
utilizzati per attività agrituristiche
gli edifici o parti di essi siti sul
fondo, nonché locali o edifici rurali
siti in zone residenziali e utilizzati
direttamente,alla data di presentazione
della domanda, da almeno tre anni dall'
imprenditore agricolo in rapporto di
connessione con l' attività agricola.
2. Per le opere di restauro, risanamento
conservativo e ristrutturazione su
edifici destinati all' attività
agrituristica di cui al comma 1 trovano
applicazione gli articoli5 e 7 della
legge regionale 23 agosto 1985, n. 44 e
successive modificazioni e integrazioni,
anche se tali edifici non sono compresi
nelle zone A, eventualmente in deroga
alle norme urbanistico - edilizie e
regolamentarivigenti.
3. Le modifiche di destinazione d' uso
di immobili da adibire ad attività
agrituristiche ubicati in zone non
agricole non comportano l' applicazione
degli standard urbanistici previsti
dalla zonizzazione.
4. Per le modificazioni di destinazione
d' uso di cui al comma 3 trova
applicazione l' articolo 94, comma
1,lettera a), della legge regionale 19
novembre 1991, n. 52.
5. La destinazione agrituristica dei
locali di cui ai commi 3 e 4 deve essere
mantenuta per almeno dieci anni
dall'avvio dell' attività stessa, pena
il versamento degli oneri non pagati
maggiorati degli interessi di legge.
ARTICOLO 5 Regolamento regionale
1. Con decreto del
Presidente della Giunta regionale,su
conforme deliberazione della Giunta
medesima,su proposta dell' Assessore
all' agricoltura, sentite la Commissione
consiliare competente e le
organizzazioni agrituristiche
maggiormente rappresentative a livello
regionale,è approvato il regolamento di
esecuzione della presente legge, entro
novanta giorni dall' entrata in vigore
della medesima e viene pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione entro
trenta giorni dalla sua approvazione.
2. Con il suddetto regolamento sono
fissati il numero massimo di posti
letto, di coperti e di posti di
campeggio,limiti temporali di apertura,
norme di carattere igienico - sanitario,
criteri e modalità per la
classificazione delle aziende
agrituristiche nonché ogni altra
disposizione necessaria per dare
esecuzione alla presente legge.
ARTICOLO 6 Norme igienico - sanitarie
1. I locali
destinati all' utilizzazione
agrituristica devono possedere i
requisiti igienico - sanitari previsti
dai regolamenti edilizi comunali per le
civili abitazioni.
2. I locali adibiti a punto ristoro
agrituristico sono soggetti alle
disposizioni di cui alla legge 30 aprile
1962,n. 283 e successive modificazioni
ed integrazioni, e al regolamento
regionale di cui all' articolo 5.
3. Negli spazi destinati ai
campeggiatori vengono assicurati i
servizi igienico - sanitari, la
fornitura di acqua potabile e di energia
elettrica, la raccolta e l' asporto di
rifiuti solidi.
4. Ai fini dei requisiti igienico -
sanitari, gli edifici delle malghe
destinati all' ospitalità vengono
equiparati ai rifugi escursionistici.
ARTICOLO 7 Elenco degli operatori
agrituristici
1. E' istituito
presso le commissioni provinciali perla
tenuta del Registro degli imprenditori
agricoli di cui all'articolo 4 della
legge regionale 6/ 1996, l' elenco
provinciale degli operatori
agrituristici, di seguito denominato
elenco.
2. L' iscrizione nell' elenco
costituisce condizione necessaria per il
rilascio dell' autorizzazione comunale
di cui all'articolo 9.
3. Possono far domanda di iscrizione
nell' elenco i soggetti di cui al comma
1 dell' articolo 2, nonché gli organismi
associativi con finalità economiche
costituiti da allevatori conduttori di
pascoli e di malghe.
4. L' iscrizione nell' elenco è negata
nei casi previsti dall'articolo 6 della
legge 5 dicembre 1985, n. 730.
ARTICOLO 8 Iscrizione e cancellazione
nell' elenco
1. Le domande di
iscrizione nell' elenco sono presentate
alla Commissione provinciale per la
tenuta del Registro degli imprenditori
agricoli, di cui all' articolo 5della
legge regionale 6/ 1996, corredate della
documentazione attestante il possesso
dei requisiti di cui all' articolo7,
della descrizione dettagliata delle
caratteristiche dell'azienda e dell'
attività che il richiedente intende
svolgere,anche con riferimenti ai commi
2 e 4 dell' articolo2, nonché all'
attestazione di frequenza professionale
di almeno novanta ore di formazione
professionale per operatori
agrituristici, ovvero dell' impegno alla
frequenza del medesimo entro un anno
dall' iscrizione nell' elenco.
2. Per gli imprenditori agricoli diversi
dalle persone fisiche l' attestazione
riguarda il preposto alla conduzione
dell' azienda agricola.
3. Ai fini dell' iscrizione nell' elenco
non sono obbligatori l'attestazione o l'
impegno di frequenza al corso di
formazione professionale quando il
richiedente risulti in possesso di
diploma universitario o di istruzione
secondaria superiore che offra
conoscenze equivalenti a quelle fornite
dal corso stesso.
4. Per l' esame delle domande di
iscrizione nell' elenco,la Commissione
provinciale di cui all' articolo 5 della
legge regionale 6/ 1996 è integrata con
un rappresentante per ciascuna delle tre
organizzazioni agrituristiche
maggiormente rappresentative a livello
regionale, designato dalle
organizzazioni medesime.
5. La cancellazione dell' elenco è
disposta dalla Commissione provinciale
di cui all' articolo 5 della legge
regionale 6/ 1996, integrata ai sensi
del comma 4 del presente articolo, nei
seguenti casi:
a) cessazione dell' attività
agrituristica da parte dell'iscritto,
previa domanda dell' interessato o su
segnalazione del sindaco del COmune;
b) mancata richiesta di autorizzazione
comunale entro tre anni dalla data di
iscrizione nell' elenco;
c) mancato accoglimento motivato della
domanda di autorizzazione comunale o
revoca della medesima;
d) decadenza dai requisiti soggettivi di
cui all' articolo7;
e) mancata frequenza al corso di
formazione professionale di cui al comma
1.
6. Avverso il diniego di iscrizione o il
provvedimento di cancellazione dall'
elenco è ammesso il ricorso alla
commissione regionale di cui all'
articolo 11 della legge regionale 6/
1996.
7. Le commissioni provinciali comunicano
annualmente ai Comuni, alla Direzione
regionale dell' agricoltura,alla
Direzione regionale del commercio e dei
turismo e all' Ente regionale per la
promozione e lo sviluppo dell'
agricoltura (ERSA), i nominativi degli
iscritti all'elenco.
ARTICOLO 9 Autorizzazione comunale
1. Il sindaco del
Comune ove sono ubicati gli immobili
destinati all' attività agrituristica
provvede, ai sensi e per gli effetti
dell' articolo 8 della legge 730/ 1985,
al rilascio dell' autorizzazione per l'
esercizio dell' attività
stessa,fissandone limiti e modalità .
2. I soggetti interessati devono
presentare apposita domanda corredata
della seguente documentazione:
a) attestato di iscrizione nell' elenco
di cui all' articolo7;
b) descrizione dettagliata delle
attività per le quali si chiede l'
autorizzazione, delle caratteristiche
dell' azienda del personale utilizzato,
degli edifici e delle aree da utilizzare
a fini agrituristici, della capacità
ricettiva e dei periodi di esercizio
dell' attività ;
c) dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà riguardante l'insussistenza
delle condizioni previste dagli
articoli11 e 92 del RD 18 giugno 1931,
n. 773 e dall' articolo5 della legge 9
febbraio 1963, n. 59;
d) provvedimento rilasciato dall'
azienda per i servizi sanitari (ASS),
relativo all' idoneità dei locali da
adibire all'attività agrituristica;
e) autorizzazione del proprietario all'
utilizzazione degli immobili per
attività agrituristica, o copia del
contratto di affittanza o altro titolo
idoneo, qualora la domanda venga
presentata dal conduttore non
proprietario.
3. Il sindaco provvede sulle domande
entro 60 giorni dalla loro
presentazione. Copia dell'
autorizzazione è trasmessa alle
commissioni provinciali di cui all'
articolo7, alla Direzione regionale
dell' agricoltura, alla Direzione
regionale del commercio e del turismo e
all' ERSA.
4. L' autorizzazione è sostitutiva di
ogni altri provvedimento amministrativo.
5. Ai fini del rilascio dell'
autorizzazione, non si applicano le
vigenti norme regionali in materia di
esercizio di affittacamere.
ARTICOLO 10 Obblighi degli operatori
agrituristici
1. Il soggetto
autorizzato allo svolgimento delle
attività agrituristiche deve:a) condurre
l' attività agrituristica nel rispetto
del regolamento regionale di cui all'
articolo 5;
b) esporre al pubblico l' autorizzazione
comunale, le tariffe e i prezzi
praticati, l' autorizzazione sanitaria
nonchè il marchio agrituristico
regionale;
c) comunicare alla Direzione regionale
del commercio e del turismo i prezzi
praticati, ai sensi dell' articolo1
della legge 25 agosto 1991, n. 284;
d) rispettare i limiti e le modalità
indicate nell' autorizzazione comunale;
e) tenere un registro contenente le
generalità degli alloggiati, con le date
di arrivo e di partenza ed osservare le
disposizioni di cui all' articolo 109
del RD773/ 1931;f) comunicare al sindaco
ed alla competente ASS,entro 30 giorni
dall' evento, la cessazione o
sospensione dell'attività
agrituristica.
ARTICOLO 11 Vigilanza
1. L'
Amministrazione regionale provvede ad
effettuare ispezioni e controlli nelle
aziende agrituristiche, alfine di
accertare che l' attività agrituristica
sia svolta in conformità alle
prescrizioni della presente legge e del
regolamento di cui all' articolo 5.
2. Le ispezioni ed i controlli sono
effettuati su ogni azienda che viene
iscritta nell' elenco, entro un anno
dall'inizio dell' attività
agrituristica. Annualmente sono
effettuati su almeno il 20 per cento
delle aziende agrituristiche iscritte
secondo le modalità previste dal
regolamento di cui all' articolo 5.
3. I titolari dell' azienda devono
consentire al personale incaricato delle
ispezioni e dei controlli il libero
accesso a tutte le parti dell' azienda
agricola utilizzate a scopo
agrituristico e devono fornire ogni
informazione e collaborazione richiesta,
nonché esibire documento e registri.
4. A conclusione di ciascuna ispezione o
controllo viene redatto un verbale,
copia del quale ' inviata al titolare
dell' azienda, al Comune di pertinenza e
alla commissione provinciale di cui all'
articolo 7.
5. Fermo restando quanto previsti dai
commi 1, 2,3 e 4, al sindaco compete la
vigilanza sul corretto utilizzo dell'
autorizzazione, sul permanere delle
condizioni per l'esercizio dell'
attività agrituristica e sul rispetto
della previsione di cui all' articolo
20.
ARTICOLO 12 Sospensione e revoca dell'
autorizzazione comunale
1. L'
autorizzazione comunale per l' esercizio
dell' attività agrituristica è sospesa
dal sindaco, per un periodo massimo di
trenta giorni, per la violazione degli
obblighi di cui alle lettere a), c) e d)
del comma 1 dell' articolo10.
2. L' autorizzazione è revocata dal
sindaco qualora l'operatore
agrituristico:
a) non abbia iniziato l' attività entro
un anno dalla data fissata nell'
autorizzazione per l' inizio dell'
attività stessa ovvero abbia sospeso l'
attività da almeno un anno;
b) sia stato cancellato dall' elenco;
c) abbia subito nel corso dell' anno
solare due sospensioni per la violazione
degli obblighi di cui all' articolo10,
ad eccezione di quello previsto dal
comma 1, lettera b), del medesimo
articolo, per il quale l' autorizzazione
è revocata dopo la terza infrazione;
d) si verifichino i casi previsti dall'
articolo 6 della legge730/ 1985.
3. I provvedimenti motivati di
sospensione e di revoca sono comunicati
all' operatore agrituristico, alla
Direzione regionale dell' agricoltura,
alla Direzione regionale del commercio e
del turismo, all' ERSA ed alla
commissione provinciale competente per
territorio di cui all'articolo 7.
4. Il provvedimento di sospensione è
definitivo; avverso il provvedimento di
revoca l' operatore agrituristico
può presentare ricorso entro trenta
giorni al Presidente della Giunta
regionale, il quale decide con
provvedimento definitivo entro i
successivi sessanta giorni.
ARTICOLO 13 Formazione professionale
1.
L'Amministrazione regionale direttamente
o attraverso l'ERSA, in collaborazione
con le organizzazioni agrituristiche
maggiormente rappresentative a livello
regionale,provvede all' organizzazione
di corsi di formazione e di
aggiornamento professionale per gli
operatori agrituristici.
2. Ai fini del comma 1, l'
Amministrazione regionale è autorizzata
a stipulare convenzioni con soggetti
idonei o con enti finanziati ai sensi
delle normative regionali vigenti in
materia di formazione professionale.
ARTICOLO 14 Sanzioni
1. Chiunque,
sprovvisto dell' autorizzazione comunale
di cui all' articolo 9, eserciti l'
attività agrituristica o contravvenga
all' utilizzo della denominazione come
prescritto dall' articolo 20, è soggetto
alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 2 milioni
a lire 10 milioni e alla immediata
cessazione dell' attività oppure dell'
utilizzo della denominazione.
2. Chiunque contravvenga alle
disposizioni di cui all'articolo 3 è
soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento della somma di lire
300.000.
3. Chiunque contravvenga alle
disposizioni di cui all'articolo 10,
comma 1, lettera b), è soggetto alle
sanzioni amministrative del pagamento
delle somme di lire100.000, 300.000 e
500.000 rispettivamente per la prima,la
seconda e la terza infrazione.
4. Per l' applicazione delle sanzioni si
osservano le disposizioni della legge
regionale 17 gennaio 1984, n. 1e
successive modificazioni ed
integrazioni.
ARTICOLO 15 Servizi e promozione per l'
agriturismo
1.
L'Amministrazione regionale,
direttamente o attraverso l'ERSA,
promuove, in collaborazione con le
organizzazioni agrituristiche
maggiormente rappresentative a livello
regionale, l' attivazione di servizi per
l' agriturismo e la promozione dello
stesso con programmi aventi le seguenti
finalità :
a) presentazione, promozione e
informazione unitaria dell' offerta
regionale agrituristica in campo
regionale,nazionale ed estero;
b) creazione di una banca dati della
realtà agrituristica regionale;
c) coordinamento della segnaletica
agrituristica;
d) creazione e promozione di itinerari
agrituristici comprendenti anche
testimonianze della civiltà contadina
regionale.
2. L' Amministrazione regionale, per le
finalità di cui al comma 1, ivi compresa
la prenotazione e vendita di soggiorni e
prestazioni accessorie, promuove la
costituzione e può finanziarie, nei
limiti previsti dalle vigenti
disposizioni comunitarie, i programmi di
Consorzi o altre forme associative
regionali fra operatori agrituristici
e/o le organizzazioni agrituristiche più
rappresentative a livello regionale.
ARTICOLO 16 Contributi ai Comuni alle
Comunità montane ed alle Province
1. L'
Amministrazione regionale è autorizzata
a concedere ai Comuni, alle Comunità
montane ed alle Province contributi in
conto capitale, sino al 90 per cento
delle spese ritenute ammissibili, per la
realizzazione e l'ammodernamento di
strumenti informativi, la realizzazione
e manutenzione della segnaletica
agrituristica, di itinerari
agrituristici e il recupero, la
valorizzazione e la gestione di
testimonianze della civiltà contadina
regionale.
ARTICOLO 17 Incentivi agli operatori
agrituristici
1. L'
Amministrazione regionale è autorizzata
a concedere incentivi agli operatori
agrituristici per i seguenti scopi:
a) il restauro, il risanamento
conservativo la ristrutturazione,il
recupero edilizio, l' ampliamento, la
manutenzione straordinaria e ogni altro
intervento edilizio,esclusa la
manutenzione ordinaria, degli immobili
esistenti da destinare all' attività
agrituristica;
b) l' arredamento e l' attrezzatura dei
locali compresine gli immobili di cui
alla lettera a);
c) l' allestimento di aree e servizi per
la sosta di campeggiatori o di turismo
muniti di altri mezzi di pernottamento
autonomi e mobili;
d) la realizzazione di impianti idrici,
igienico - sanitari,elettrici, di
riscaldamento e telefonici, compresi i
relativi allacciamenti, necessari per le
finalità di cui alle lettere a), b) e
c);
e) l' allestimento di piccoli impianti
per attività ricreative,sportive e
culturali;
f) il mantenimento, la salvaguardia e la
valorizzazione delle condizioni
ambientali nei territori di ubicazione
dell' azienda agrituristica;
g) interventi relativi all' abbattimento
delle barriere architettoniche per
rendere i locali destinati all'
agriturismo accessibili alle persone
fisicamente impedire;
h) la realizzazione di locali ed
impianti da adibire alla lavorazione e
trasformazione di prodotti aziendali da
destinare all' attività agrituristica.
2. Ai fini del comma 1 gli incentivi
sono concessi:
a) in conformità alla comunicazione
della Commissione Europea concernente
gli aiuti << de minimis >>, nelle zone
di montagna e svantaggiate della regione
nella misura fino all' 80 per cento
della spesa ammessa, elevabile al100 per
cento per le finalità di cui alle
lettere g) e h);
b) nelle restanti zone del territorio
regionale, in conformità alla
comunicazione della Commissione Europea
concernente gli aiuti << de minimis >>,
nella misura dell' 80 per cento della
spesa ammessa per le finalità di cui
alle lettere g) e h) ed in conformità
alla disciplina recata dal DPGR n. 0446/
92 approvato dalla Commissione Europea
con decisione n. C (93) 1536 del13.7.1993
per le altre finalità .3. Gli incentivi
di cui ai commi 1 e 2 consistono in
contributi in conto capitale od
equivalenti contributi decennali a
sollievo degli di ammortamento in linea
interessi a rata costante dei mutui da
stipulare.
ARTICOLO 18 Criteri per l' erogazione
dei contributi e degli incentivi
1. La Giunta
regionale stabilisce, con proprio
provvedimento,criteri uniformi per la
concessione dei contributi previsti
dagli articoli 16 e 17, sentite l'
Unione Province Italiane (UPI) e l'
Unione nazionale Comuni,Comunità ed Enti
montani (UNCEM). ARTICOLO 19 Vincolo di
destinazione1. L' attività agrituristica
negli immobili oggetto degli incentivi
di cui all' articolo 17 deve essere
mantenuta,anche dagli aventi causa del
titolare dell' autorizzazione,per almeno
dieci anni a decorrere dalla concessione
degli stessi o dalla data del rilascio
del certificato di agibilità dei locali,
se posteriore pena la revoca dei
contributi erogati.
2. Nel caso di revoca dell'
autorizzazione comunale a soggetti che
hanno beneficiato di incentivi ancora
sottoposti a vincolo di destinazione, si
provvede alla revoca del beneficio
economico ed alla richiesta di
restituzione delle somma erogate, ai
sensi della legge regionale17 giugno
1993, n. 46. ARTICOLO 20 Riserva di
denominazione1. L'utilizzo delle
insegne, del materiale illustrativo e
pubblicitario e di ogni altra forma di
comunicazione al pubblico di espressioni
inerenti all' esercizio dell'
agriturismo è riservato a coloro ai
quali è stata rilasciata
l'autorizzazione comunale di cui all'
articolo 9 e deve essere conforme alle
prescrizioni del regolamento regionale
di cui all' articolo 5. L' utilizzo di
tale materiale è pure consentito alle
organizzazioni agrituristiche operanti
in regione.
ARTICOLO 21 Modifiche alla legge
regionale 7/1988
1. Dopo la lettera
b) del comma 1 dell' articolo 207della
legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, è
aggiunta la seguente:<< b bis) svolge
funzioni tecnico - operative e di
promozione in materia di agriturismo.
>>.
ARTICOLO 22 Modifiche alla legge
regionale 18/1993
1. Dopo la lettera
l) del comma 2 dell' articolo 3 della
legge regionale 11 maggio 1993, n. 18, è
aggiunta la seguente:<< 1 bis) svolge
funzioni tecnico - operative e di
promozione in materia di agriturismo.
>>.
ARTICOLO 23 Preclusione all' esercizio
dell' attività venatoria
1. I titolari di
aziende agrituristiche ubicate in zone
di riserva di caccia possono chiedere,
entro il 31 gennaio di ogni anno, che l'
ambito utilizzato come
attività agrituristica sia precluso all'
esercizio dell' attività venatoria,con
le modalità che verranno stabilite con
legge regionale di adeguamento alla
legge 157/ 1992.
ARTICOLO 24 Norme finali e transitorie
1. Le aziende
agrituristiche che, pur in possesso di
autorizzazione comunale rilasciata
anteriormente all' entrata in vigore
della presente legge, non osservano le
limitazioni temporali e di capienza
previste dal regolamento di esecuzione
di cui all' articolo 5, sono obbligate
ad adeguarvisi entro tre anni dall'
entrata in vigore della presente legge,
pena la revoca dell' autorizzazione.
2. Le aziende agrituristiche, in
possesso di autorizzazione comunale,
rilasciata anteriormente all' entrata in
vigore della presente legge, per una
capienza superiore del 20 per cento a
quella previsto dal regolamento di
esecuzione di cui all' articolo 5, hanno
diritto ad ottenere,su domanda da
presentarsi al Sindaco entro 90 giorni
dall'entrata in vigore del regolamento
medesimo, il rilascio della licenza di
pubblico esercizio, anche in deroga ai
vigenti strumenti urbanistici e della
pianificazione commerciale. Tale
licenza, qualora concessa in deroga, non
è trasferibile a terzi estranei all'
impresa familiare.
3. Gli operatori agrituristici che, alla
data di entrata in vigore della presente
legge, risultino iscritti negli elenchi
di cui all' articolo 6 della legge
regionale 7 marzo1989, n. 10, qualora
già in possesso dell' autorizzazione
comunale di cui all' articolo 8 della
legge regionale 10/ 1989,sono iscritti
d' ufficio nell' elenco di cui all'
articolo 7 della presente legge.
ARTICOLO 25 Abrogazioni
1. Sono abrogate
le seguenti disposizioni:a) lettera a)
del comma 1 dell' articolo 45 della
legge regionale 9 marzo 1988, n. 10;b)
legge regionale 7 marzo 1989, n. 10;c)
legge regionale 7 marzo 1989, n. 11.
2. Le domande presentate anteriormente
all' entrata in vigore della presente
legge rimangono valide e alle medesime
di applicano le disposizioni della
presente legge.
ARTICOLO 26 Norme finanziarie
1. Gli oneri
derivanti dall' applicazione dell'
articolo8, comma 4, fanno carico al
capitolo 6750 dello stato di previsione
della spesa del bilancio pluriennale per
gli anni 1996- 1998 e del bilancio per
l' anno 1996.
2. Gli oneri derivanti dall'
applicazione dell' articolo13,
relativamente all' attività dell'
Amministrazione regionale,fanno carico
al capitolo 5807 dello stato di
previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni1996- 1998 e del
bilancio per l' anno 1996.
3. Per l' attuazione degli interventi
previsti dall' articolo13, comma 1, l'
Amministrazione regionale è autorizzata
a concedere all' Ente regionale per la
promozione e lo sviluppo dell'
agricoltura (ERSA) un finanziamento di
lire 150 milioni.
4. Per le finalità di cui al comma 3, è
autorizzata la spesa complessiva di lire
150 milioni, suddivisa in ragione di
lire 75 milioni per ciascuno degli anni
1997 e 1998.
5. A tal fine nello stato di previsione
della spesa del bilancio pluriennale per
gli anni 1996- 1998 è istituito, a
decorrere dal 1997, alla Rubrica n. 25 -
programma 3.1.7.spese correnti categoria
1.5. - Sezione X - il capitolo6697
(2.1.155.2.10.24) con la denominazione
<< Finanziamento all' Ente regionale per
la promozione e lo sviluppo dell'
agricoltura (ERSA) per l' organizzazione
di corsi di formazione e di
aggiornamento professionale per gli
operatori agrituristici >> e con lo
stanziamento complessivo di lire 150
milioni, suddiviso in ragione di lire 75
milioni per ciascuno degli anni 1997 e
1998.
6. Ai sensi dell' articolo 2, primo
comma, della legge regionale 20 gennaio
1982, n. 10, il capitolo 6697 viene
inserito nell' elenco n. 1 allegato alla
legge regionale 6 febbraio1996, n. 10.
7. Le entrate derivanti dall'
applicazione delle sanzioni previste
dall' articolo 14 affluiscono al
capitolo 956dello stato di previsione
dell' entrata del bilancio pluriennale
per gli anni 1996- 1998 e del bilancio
per l' anno1996 ed ai corrispondenti
capitoli di bilancio degli anni
successivi.
8. Gli oneri derivanti dall'
applicazione dell' articolo15, comma 1,
relativamente all' attività dell'
Amministrazione regionale, fanno carico
al capitolo 6745 dello stato di
previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 1996- 1998 e
del bilancio per l' anno 1996.
9. Gli oneri derivanti dall'
applicazione dell' articolo15, comma 1,
relativamente all' attività dell' Ente
regionale per la promozione e lo
sviluppo dell' agricoltura (ERSA),fanno
carico al capitolo 6698 dello stato di
previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 1996- 1998e del
bilancio per l' anno 1996.
10. Per le finalità previste dall'
articolo 15, comma 2,è autorizzata la
spesa di lire 100 milioni per l' anno
1997.
11. A tal fine nello stato di previsione
della spesa del bilancio pluriennale per
gli anni 1996- 1998 è istituito, a
decorrere dal 1997, alla Rubrica n. 25 -
Sezione X - il capitolo6716
(2.1.163.2.10.24) con la denominazione
<< Contributi per la costituzione di
consorzi o altre forme associative
regionali fra operatori agrituristici e/
o le organizzazioni agrituristiche più
rappresentative a livello regionale per
l' attivazione di servizi e di programmi
di promozione dell' agriturismo, ivi
compresa la prenotazione e vendita di
soggiorni >> e con lo stanziamento di
lire 100 milioni per il 1997.
12. Per le finalità previste dall'
articolo 16 è autorizzatala spesa
complessiva di lire 1.400 milioni,
suddivisa in ragione di lire 700 milioni
per ciascuno degli anni1997 e 1998.
13. A tal fine nello stato di previsione
della spesa del bilancio pluriennale per
gli anni 1996- 1998 è istituito, a
decorrere dal 1997, alla Rubrica n. 10 -
programma 0.6.2.- spese d' investimento
- Categoria 2.3. - Sezione X – il
capitolo 1806 (2.1.232.3.10.24) con la
denominazione << Contributi in conto
capitale ai Comuni, alle
Comunità montane e alle Province per la
realizzazione, l' ammodernamento e la
manutenzione di strumenti
informativi,della segnaletica
agrituristica, di itinerari
agrituristici e il recupero, la
valorizzazione e la gestione di
testimonianze della civiltà contadina
regionale >> e con lo stanziamento
complessivo di lire 1.400 milioni,
suddiviso in ragione di lire 700 milioni
per ciascuno degli anni 1997e 1998.
14. Per le finalità previste dall'
articolo 17, relativamente ai contributi
in conto capitale, è autorizzata la
spesa complessiva i lire 5.000 milioni,
suddivisa in ragione di lire 2.500
milioni per ciascuno degli anni 1997 e
1998.
15. A tal fine nello stato di previsione
della spesa del bilancio pluriennale per
gli anni 1996- 1998 è istituito a
decorrere dal 1997, alla Rubrica n. 25 -
programma 3.1.1.- spese di investimento
- Categoria 2.4. - Sezione X – il
capitolo 6295 (2.1.243.3.10.24) con la
denominazione << Contributi in conto
capitale agli operatori agrituristici
per restauro, risanamento conservativo,
ristrutturazione,recupero edilizio,
ampliamento e manutenzione straordinaria
degli immobili esistenti da destinare
all' attività agrituristica,ivi compresi
l' arredamento e l' attrezzatura dei
locali, per allestimento di aree e
servizi per la sosta di campeggiatori e
turisti, realizzazione di impianti
igienico -sanitari ed altre
infrastrutture al servizio dell'
attività agrituristica, per il
mantenimento, salvaguardia e
valorizzazione delle condizioni
ambientali nei territori di ubicazione
dell' azienda agrituristica, per
interventi relativi all'abbattimento
delle barriere architettoniche nei
locali dell'azienda stessa, nonchè per
realizzazione di locali e impianti da
adibire a lavorazione e trasformazione
di prodotti aziendali da destinare alla
attività agrituristica >> e con lo
stanziamento complessivo di lire 5.000
milioni,suddiviso in ragione di lire
2.500 milioni per ciascuno degli anni
1997 e 1998.
16. Per le finalità previste dall'
articolo 17, relativamente ai contributi
decennali, è autorizzato, nell'
anno1997, il limite di impegno di lire
500 milioni.
17. Le annualità relative sono iscritte
nello stato di previsione della spesa
del bilancio regionale nella misura di
lire 500 milioni per ciascuno degli anni
dal 1997 al2.006.
18. A tal fine nello stato di previsione
della spesa del bilancio pluriennale per
gli anni 1996- 1998 è istituito, a
decorrere dal 1997, alla Rubrica n. 25 -
programma 3.3.1.- spese d' investimento
- Categoria 2.4. - Sezione X – il
capitolo 6296 (2.1.243.4.10.24) con la
denominazione << Contributi annui
costanti agli operatori agrituristici a
sollievo degli oneri di ammortamento in
linea interessi a rata costante dei
mutui da stipulare per restauro,
risanamento conservativo,
ristrutturazione, recupero
edilizio,ampliamento e manutenzione
straordinaria degli immobili esistenti
da destinare all' attività
agrituristica, ivi compresi
l'arredamento e l' attrezzatura dei
locali, per l' allestimento di aree e
servizi per la sosta dei campeggiatori e
turisti, realizzazione di impianti
igienico - sanitari ed altre
infrastrutture al servizio dell'
attività agrituristica,per mantenimento,
salvaguardia e valorizzazione delle
condizioni ambientali nei territori di
ubicazione dell' azienda agrituristica,
per interventi relativi all'
abbattimento delle barriere
architettoniche nei locali dell' azienda
stessa, nonché per realizzazione di
locali e impianti da adibire a
lavorazione e trasformazione di prodotti
azienda li da destinare alle attività
agrituristiche >> e con lo stanziamento
complessivo di L. 1.000 milioni,
suddiviso in ragione di lire 500 milioni
per ciascuno degli anni 1997e 1998,
corrispondente alle annualità
autorizzate per gli anni medesimi.
19. Le annualità autorizzate per gli
anni dal 1999 al200 fanno carico ai
corrispondenti capitoli del bilancio per
gli anni medesimi.
20. All' onere complessivo di lire 7.650
milioni, suddiviso in ragione di L.
3.875 milioni per l' anno 1997 e di lire
3.775 milioni per l' anno 1998.
derivante dall'applicazione dei commi 4,
10, 12, 14 e 16 si provvede mediante
prelevamento di pari importo dall'
apposito fondo globale iscritto sul
capitolo 989200 del recitato stato di
previsione della spesa (partita n. 50
dell' elenco e n. 5 allegati ai bilanci
predetti.
ARTICOLO 27 Efficacia degli articoli 15
e 17
1. Gli effetti
degli articoli 15 e 17 decorrono dal
giorno della sua pubblicazione sul
Bollettini ufficiale della Regione dell'
avviso esito positivo dell' esame di
compatibilità da parte della Commissione
della Comunità europea a sensi degli
articoli 92 e 93 del Trattato CE.
La
presente legge regionale sarà pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come
legge della Regione. Data Trieste, addì
22 luglio 1996
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