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Articolo 51 legge num 3 del
16 gennaio 2005 per la tutela dei non fumatori |
La legge antifumo entrata in vigore il
16 Gennaio 2005 persegue il fine primario di tutelare la salute dei
non fumatori, estendendo il divieto di fumare a tutti i luoghi
pubblici o privati aperti al pubblico. Da come leggiamo infatti
direttamente dal sito del Ministero della Salute: "Il
fumo di tabacco è la più importante causa di morte prematura e
prevenibile in Italia e rappresenta uno dei più gravi problemi di
sanità pubblica a livello mondiale; ecco perché la prevenzione dei
gravi danni alla salute derivanti dalla esposizione attiva e passiva
al fumo di tabacco costituisce obiettivo prioritario della politica
sanitaria del nostro Paese e dell'U.E."
Ambito di
applicazione: la legge antifumo mantiene immodificate le attuali
disposizioni in materia, conferma pertanto il divieto totale di fumo
in scuole, ospedali, uffici della pubblica amministrazione,
autoveicoli di proprietà dello Stato, di enti pubblici e di privati
concessionari di pubblici servizi per il trasporto collettivo di
persone, taxi, metropolitane, treni, sale di attesa di aeroporti,
stazioni ferroviarie, autofilotranviarie e portuali-marittime,
biblioteche, musei, pinacoteche.
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La legge estende tale divieto ai locali
chiusi privati aperti ad utenti o al pubblico: bar e
ristoranti, circoli privati e tutti i locali di intrattenimento,
come le discoteche, e quelli ad essi assimilati, come le
palestre, le sale corse, le sale gioco, le sale video games,
le sale Bingo, i cinema multisala, i teatri, "salva solo la
facoltà di attrezzare a norma aree riservate a fumatori."
Responsabilità:
"Per i locali condotti da soggetti privati,
il responsabile della struttura, ovvero dipendente o collaboratore
da lui incaricato, richiamerà i trasgressori all'osservanza del
divieto e curerà che le infrazioni siano segnalate ai pubblici
ufficiali ed agenti competenti a norma dell'art. 13 della legge 24
novembre 1981, n. 689". Al riguardo si precisa che sui soggetti
responsabili della struttura o sui loro delegati ricadono gli
obblighi di:
1) richiamare
formalmente i trasgressori all'osservanza del divieto di fumare;
2) segnalare, in caso di inottemperanza al richiamo,
il comportamento del o dei trasgressori, ai pubblici
ufficiali e agenti ai quali competono la contestazione della
violazione del divieto e la conseguente redazione del verbale di
contravvenzione"
Cartelli: In tutti i locali nei
quali si applica il divieto di fumo devono essere apposti i cartelli
con l'indicazione del divieto stesso, della norma che lo impone,
delle sanzioni applicabili, del soggetto a cui spetta vigilare
sull'osservanza del divieto e dell'autorità cui compete accertare e
contestare le infrazioni.
Sanzioni: Le multe ammontano da 27,50 a 275 €;
raddoppiano se la violazione avviene in presenza di donne incinte e
bambini di età inferiore ai 12 anni. I responsabili che non fanno
rispettare i divieti e non denunciano il cliente o l'utente
trasgressore rischiano invece sanzioni da 220 a 2220 €.
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