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 Articolo 51 legge num 3 del 16 gennaio 2005 per la tutela dei non fumatori

La legge antifumo entrata in vigore il 16 Gennaio 2005 persegue il fine primario di tutelare la salute dei non fumatori, estendendo il divieto di fumare a tutti i luoghi pubblici o privati aperti al pubblico. Da come leggiamo infatti direttamente dal sito del Ministero della Salute: "Il fumo di tabacco è la più importante causa di morte prematura e prevenibile in Italia e rappresenta uno dei più gravi problemi di sanità pubblica a livello mondiale; ecco perché la prevenzione dei gravi danni alla salute derivanti dalla esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco costituisce obiettivo prioritario della politica sanitaria del nostro Paese e dell'U.E."

Ambito di applicazione: la legge antifumo mantiene immodificate le attuali disposizioni in materia, conferma pertanto il divieto totale di fumo in scuole, ospedali, uffici della pubblica amministrazione, autoveicoli di proprietà dello Stato, di enti pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi per il trasporto collettivo di persone, taxi, metropolitane, treni, sale di attesa di aeroporti, stazioni ferroviarie, autofilotranviarie e portuali-marittime, biblioteche, musei, pinacoteche.

 

La legge estende tale divieto ai locali chiusi privati aperti ad utenti o al pubblico: bar e ristoranti, circoli privati e tutti i locali di intrattenimento, come le discoteche, e quelli ad essi assimilati, come le palestre, le sale corse, le sale gioco, le sale video games, le sale Bingo, i cinema multisala, i teatri, "salva solo la facoltà di attrezzare a norma aree riservate a fumatori."

Responsabilità: "Per i locali condotti da soggetti privati, il responsabile della struttura, ovvero dipendente o collaboratore da lui incaricato, richiamerà i trasgressori all'osservanza del divieto e curerà che le infrazioni siano segnalate ai pubblici ufficiali ed agenti competenti a norma dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689". Al riguardo si precisa che sui soggetti responsabili della struttura o sui loro delegati ricadono gli obblighi di:

1) richiamare formalmente i trasgressori all'osservanza del divieto di fumare;
2) segnalare, in caso di inottemperanza al richiamo, il comportamento del o dei trasgressori, ai pubblici ufficiali e agenti ai quali competono la contestazione della violazione del divieto e la conseguente redazione del verbale di contravvenzione"

Cartelli: In tutti i locali nei quali si applica il divieto di fumo devono essere apposti i cartelli con l'indicazione del divieto stesso, della norma che lo impone, delle sanzioni applicabili, del soggetto a cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e dell'autorità cui compete accertare e contestare le infrazioni.

Sanzioni: Le multe ammontano da 27,50 a 275 €; raddoppiano se la violazione avviene in presenza di donne incinte e bambini di età inferiore ai 12 anni. I responsabili che non fanno rispettare i divieti e non denunciano il cliente o l'utente trasgressore rischiano invece sanzioni da 220 a 2220 €.

 

 

 



 

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